LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2864-2019 proposto da:
N.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTABILE FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
TERMINE GROUP 2 SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 985/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
Che:
Rocco Napoli ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il rigetto di un’istanza di correzione di errore materiale dallo stesso proposta relativamente alla sentenza n. 985 del 2018 della Corte di appello di Catanzaro;
e’ rimasta intimata la s.r.l. Termine Group 2.
RILEVATO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 287, c.p.c., perché la Corte di appello avrebbe errato nel rigettare la domanda di correzione, formulata per omessa liquidazione delle spese processuali, posto che si trattava di mera attività esecutiva nei limiti legali stabiliti, il cui difetto era appunto emendabile nei modi proposti in attuazione dei principi di semplificazione e ragionevole durata processuale;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
il ricorso è inammissibile;
in tema di procedimento di correzione di errori materiali, regolato dall’art. 288 c.p.c., la relativa ordinanza non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando di rigetto, in quanto il provvedimento reso sull’istanza in parola è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass., 27/02/2019, n. 5733; diverso il caso dell’ordinanza con la quale il giudice di merito rigetti l’istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità, provvedimento, questo, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l’effetto, impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288 c.p.c., comma 4, e afferendo alla decisione del giudice del rinvio: Cass., 12/02/2019, n. 3986);
va precisato che se, da un lato, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve far ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione (Cass., Sez. U., 21/06/2018, n. 16415), d’altro canto lo stesso mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi, in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento, integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l’impugnazione, solamente quando il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno in parte motiva (Cass., 18/02/2020, n. 3968) diversamente da quanto accaduto nell’ipotesi in scrutinio (pag. 9 della sentenza di secondo grado sopra menzionata);
non deve provvedersi sulle spese in assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021