LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14068-2019 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTOCHIRICO VINCENZO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA, CIACCI PATRIZIA;
– resistente –
avverso il decreto cronol. 778/019 del TRIBUNALE di MATERA, depositato il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
Che:
Pancrazio Centola, con ricorso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., agiva per l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno mensile di assistenza;
il C.T.U. officiato riteneva non sussistenti i presupposti per il richiesto accertamento e la parte, a seguito di formulazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6;
il Tribunale di Roma, con decreto di “non omologazione” dava atto di quanto sopra e “dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese legali di questa fase del giudizio” (id est: della fase di ATP);
in relazione alla statuizione sulle spese, C.P. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, con un motivo;
I’I.N.P.S. ha depositato procura speciale;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente censura il provvedimento reso dal Tribunale di Roma, in violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 445 c.p.c., comma 5;
deduce che, depositata la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal giudice e introdotto il successivo giudizio di merito, non sussistevano più le condizioni perché il Tribunale potesse provvedere con decreto (nella specie di “non omologa”), e tanto meno provvedere in merito alle spese legali;
il Collegio giudica il ricorso ex art. 111 c.p.c., comma 7, inammissibile;
la vicenda processuale è quella puntualmente trascritta in ricorso: il Tribunale di Roma, nonostante la formulazione di dissenso ed il deposito rituale del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi del comma 6 dell’art. 445 bis c.p.c., ha omologato l’accertamento “negativo” del requisito sanitario richiesto ed ha provveduto in merito alle spese della “prima” fase di accertamento tecnico preventivo;
all’attenzione della Corte è dunque posta la questione della compatibilità del provvedimento adottato dal Tribunale di Roma, in merito alle spese, con la struttura del giudizio ex art. 445-bis c.p.c.;
a tale questione, espressamente prospettata dalla parte ricorrente, è strettamente connessa quella, rilevabile d’ufficio, dell’ammissibilità del rimedio impugnatorio del ricorso straordinario di cui all’art. 111 c.p.c., comma 7, che presuppone l’esistenza di un provvedimento di carattere decisorio non altrimenti impugnabile;
come è noto, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., terminate le operazioni di consulenza e all’esito del termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4, il Giudice “in assenza di contestazioni (…) con decreto (…) omologa l’accertamento del requisito sanitario (…) provvedendo sulle spese”;
qualora, invece, la parte formuli la dichiarazione di dissenso e depositi, a norma del successive comma 6, il ricorso introduttivo del giudizio (cd.” giudizio di opposizione”), il provvedimento conclusivo del phOcedimento avrà la forma (e la sostanza) della sentenza, inappellabile per espressa previsione di legge;
dunque, ove il procedimento prosegua nelle forme del giudizio di merito, il Tribunale non può più (id est: non deve più) pronunciare il decreto di omologa, poiché l’accertamento della res controversa – e con esso ogni statuizione in ordine alle spese- è rimessa all’esito della fase “di opposizione” (in argomento, Cass. n. 3377 del 2019; Cass. n. 20847 del 2019 e numerose ordinanze di questa sesta sezione);
corollario delle superiori considerazioni è che, se difformemente allo schema normativo, il Giudice adito per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nonostante la contestazione mossa alle conclusioni del consulente e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, abbia, ugualmente, provveduto, con decreto, alla liquidazione delle spese, la relativa statuizione, emessa al di fuori della previsione di legge astratta ezEti~:eftrentectiiigsateref non avrà i caratteri della definitività e della decisorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7, (v., per le considerazioni di carattere generale in ordine ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione delle spese processuali, adottato dal Giudice al di fuori delle ipotesi consentite, anche qualora venga azionato come titolo esecutivo, Cass. n. 26573 del 2018, sia pure resa in relazione ad un caso diverso da quello all’esame perché relativo alla consulenza tecnica preventiva, espletata ai sensi del combinato disposto dell’art. 669-septies c.p.c., comma 2, e art. 669-quaterdecies c.p.c.);
per quanto qui rileva, deve osservarsi come spetterà al giudice della opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, “rivalutare” il provvedimento sulle spese -illegittimamente adottato-e provvedere in ordine alle stesse, globalmente e unitariamente, in base all’esito finale dell’unico giudizio, articolato nelle due fasi dell’ATP e dell’opposizione (v., in motivazione, Cass. n. 9925 del 2021);
in base alle svolte argomentazioni, il ricorso è pertanto inammissibile;
nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte dell’INPS;
sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, da parte del ricorrente, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021