Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20063 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6845-2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DI MEGLIO, GUIDO BELMONTE;

– ricorrenti –

contro

M.S., F.L., F.P., F.M.C., F.G., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA V.G. GALATI, 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI DE CASTELLO;

M.L., M.G., M.M., E.A., quali eredi di MO.MI., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DEI PARIOLI, 76, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNUNZIATA PIRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 558/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, CHE HA CONCLUSO PER IL RIGETTO DEL RICORSO.

RITENUTO

che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– T.G., proprietario d’un immobile a ***** citò in giudizio Mo.Mi., proprietario d’un immobile limitrofo, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, causato da perdita di salubrità, veduta, panorama e amenità, con conseguente deprezzamento, del suo fabbricato, per avere il convenuto costruito un edificio da doversi considerare abusivo quanto all’ultimo piano; chiedeva, inoltre, che il Mo. fosse condannato a rimuovere le luci non conformi a legge che si aprivano sul confine, i marmi, che, sporgendo oltre il filo dell’appiombo, occupavano lo spazio aereo di proprietà dell’attore; nonché un tubo d’acqua e una condotta pluviale posti nella proprietà del medesimo; nonché, infine, l’affaccio, che creava un illegittima veduta, della terrazza;

– il T., con separato atto citò in giudizio F.M. avanzando domanda quasi del tutto sovrapponibile, salvo quanto segue: oltre agli sporti in marmo assumeva che anche la parte terminale delle tegole copriva la colonna d’aria di sua proprietà e talune tubazioni d’acqua e taluni pozzi neri risultavano collocati a distanza non regolamentare;

– l’adito Tribunale, riunite le due cause, rigettata ogni altra domanda, condannò il Mo. ad arretrare sino a un metro dal confine la condotta pluviale e quella idrica e ad arretrare il parapetto del terrazzo fino a raggiungere la distanza di 1,5 m. dal fondo attoreo; il F. venne condannato ad arretrare del pari il parapetto del proprio terrazzo, nonché i pozzi neri a 2 m. dal confine;

– la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 351/1996, rigettò l’impugnazione del T.;

– l’appellante, insoddisfatto dell’epilogo, propose ricorso per cassazione, al quale resistettero il Mo. e gli eredi di Fe.Gi., nelle more deceduto;

– la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14080/1999, accolse il primo e il secondo motivo del ricorso, in particolare:

a) il T. aveva sostenuto il suo diritto a vedersi risarcito il danno da perdita di qualità del suo immobile, ai sensi dell’art. 871 c.c., per avere i vicini edificato un immobile non conforme a legge; i Giudici di merito avevano negato l’assunto in quanto l’art. 41 quinquies Legge Urbanistica, aggiunto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 si applicava decorso un anno dall’entrata in vigore della citata n. 765 – cd. Legge Ponte -, ossia a partire dall’1/9/1968, e l’attore non era riuscito a provare che la costruzione dei convenuti fosse stata iniziata dopo; la Corte di cassazione ritenne la sentenza d’appello viziata per non avere ammesso la prova per testi richiesta dall’appellante, al fine di dimostrare che le strutture portanti degli edifici dei convenuti erano state realizzate solo negli anni 1969 e 1970, nel mentre nel 1968 i fondi di quest’ultimi erano inedificati;

b) la denuncia di violazione delle distanze legali, in relazione a un lato del fondo attoreo, era stata disattesa avendo, sia il Tribunale, che la Corte d’appello affermato che le proprietà esclusive risultavano divise da un viottolo (e, quindi, non erano confinanti) del quale il T. non aveva dato prova di esserne proprietario esclusivo, siccome vantato, per usucapione; la sentenza di legittimità, anche a tal riguardo, cassò la sentenza d’appello per non avere ammesso la prova per testi avanzata dall’appellante diretta a provare acquisto per usucapione della striscia di terreno;

– il T. riassunse la causa davanti al Giudice del rinvio e per contraddire si costituirono Mo.Mi. e, quali eredi di Fe.Gi., con due atti separati, M.S., G., P. e F.L.; nonché Maria Chiara e F.M. (quest’ultime ribadirono il loro difetto di legittimazione passiva poiché l’immobile, realizzato dal padre, Fe.Gi., era stato donato da costui, con riserva dell’usufrutto per sé e per la moglie, M.S., ai soli figli G., P. e L.);

– la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ammesse le prove delle parti a riguardo di entrambi i profili, rigettò l’appello e condannò il T. al rimborso delle spese giudiziali del grado d’appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio;

– per quel che risulta ancora d’utilità, sia pure in sintesi, questi sono i passaggi argomentativi della statuizione di rinvio:

I) l’esito della prova testimoniale, esperita al fine di accertare i presupposti del possesso “ad usucapionem” del viottolo, non consentiva di affermare soddisfatto l’onere probatorio gravante sull’attore; da ciò la conferma d’infondatezza della denuncia delle violazioni di legge sulle distanze di cui s’e’ detto;

II) quanto alla domanda risarcitoria, fatta ricognizione dei principi valevoli in materia di lesioni al diritto di proprietà derivanti dalla non conformità urbanistico-edilizia dell’opera, la Corte partenopea, ripresa la disciplina derivante dalla novella di cui alla cd. Legge Ponte, sulla scorta dell’esperita prova orale, era giunta alla conclusione che l’edificazione avversata era stata iniziata e conclusa nell’anno 1968 e, sotto altro profilo, il pur constatato mancato rispetto della licenza edilizia avrebbe potuto assumere rilievo “solo ove contestualmente fossero state violate le disposizioni dettate da norme edilizie contenute nel codice, ovvero nelle leggi speciali o nei regolamenti edilizi per la parte in cui regolano i rapporti tra privati”;

III) quanto alla dedotta lesione procurata dalla violazione delle disposizioni di cui al piano territoriale paesistico “Calza-Bini”, approvato con D.M. 18 febbraio 1943 (G.U. n. 65, 20/3/1943), l’assunto attoreo veniva giudicato del tutto generico, stante che il T. “non ha neppure dedotto quali erano le disposizioni dell’invocato Piano Paesistico che avrebbero imposto dei limiti all’attività edilizia e che erano state violate dai convenuti, né ha specificato quale era il nocumento che dalla violazione delle stesse – da indicarsi in modo puntuale – gli era derivato”;

ritenuto che avverso quest’ultima sentenza T.G. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria;

che M.S., G., P., L., M.C. e F.M. resistono con controricorso;

che E.A., M., G. e M.L. resistono con controricorso;

che il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte;

osserva:

il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il Giudice del rinvio non aveva preso in esame la sentenza n. 155/1996 emessa dal Pretore della sezione Distaccata di Ischia il 28/3/1996, con la quale era stato accertato che la striscia di terreno in discorso era di esclusiva proprietà di T.G. e della di lui moglie Me.Ev., per averlo costoro acquistato per atto notarile, e che nessun diritto potesse vantare Mo.Mi., sentenza che era stata prodotta all’udienza del 4/5/2006, non supera il vaglio d’ammissibilità:

a) questa Corte ha chiarito che in sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d’ufficio o su eccezione di parte, l’esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest’ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l’obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l’intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno (Sez. 3, n. 20790, 20/8/2018, Rv. 650411;

b) tuttavia, a perimetrazione di quanto sopra, occorre osservare che la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora l’esistenza di quest’ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Sez. 1, n. 2411, 8/2/2016, Rv. 638507; conf. Cass. n. 16171/2015);

c) una tale implicita esclusione si trae dal tema del processo, che per tutto lo svolgimento di esso (in primo grado, in appello e in cassazione) ha visto il T. impegnato a provare la sua titolarità mediante declaratoria d’usucapione, tanto che proprio il diritto a una tale prova ha costituito la ragione dell’accoglimento dello specifico motivo di ricorso per cassazione; prova, è appena il caso di soggiungere, priva di qualsivoglia rilievo, ove il ricorrente fosse stato proprietario a titolo derivativo della stradina, per averla negozialmente acquistata; né, a voler essere ancora più esaustivi, un tale acquisto risulta essere stato prospettato in giudizio;

d) inoltre, il rilievo illustrato sub a) deve essere coordinato con l’onere di specificità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell’autosufficienza, che impone la riproduzione integrale del testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2617/2015; Sez. 2, n. 15737/2017; Sez. 1, n. 13988/2018); qui, ancor prima che il testo, s’ignora financo la data della pretesa irrevocabilità;

il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5”, per avere la Corte locale considerato il viottolo quale confine e non come parte del terreno di esclusiva proprietà del T., è palesemente inammissibile, perché privo di autonoma capacità censuratoria (trattasi, invero, di una parziale ripetizione di quanto rilevato col primo motivo), oltre a denunziare la violazione della norma che legittima il diritto processuale al ricorso, invece che quella sostanziale o processuale correlabile alle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c.; né, infine, è dato cogliere quale sia stato il fatto controverso e decisivo di cui sia stato omesso l’esame, fatto che non può ricollegarsi al prospettato giudicato esterno, sia per quanto prima detto, sia perché su esso non si è innescata alcuna controversia, stante che lo stesso T., come si è visto, in primo grado, in appello e davanti a questa Corte, non ha mai dedotto di essere proprietario a titolo derivativo del viottolo, ma di esserne divenuto proprietario per usucapione;

il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la costruzione avversata, edificata in contrasto con la licenza edilizia rilasciata il 30/12/1967, avrebbe dovuto soggiacere alle restrizioni urbanistiche di cui alla citata legge, perché anteriore all’entrata in vigore di essa, è infondato, valendo quanto segue:

– le limitazioni di volume, numero di piani, altezza dell’edificio previste dalla L. n. 765 del 1967, per espressa previsione normativa, divenivano cogenti trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, quindi dall’1/9/1968, le licenze rilasciate nel “medesimo periodo”, cioè dall’1/9/1967 (entra in vigore) all’1/9/1968 (data d’efficacia delle prescrizioni), non erano prorogabili e l’opera doveva essere ultimata entro due anni dall’inizio dei lavori;

– la licenza risulta essere stata rilasciata il 30/12/1967, quindi tra l’1/9/1967 e l’1/9/1968 e i lavori, sulla base dell’insindacabile vaglio istruttorio della Corte di Napoli, iniziati al principiare del 1968, furono terminati entro il medesimo anno;

– peraltro, questa Corte ha avuto modo di spiegare che, per il combinato disposto dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 10 come sostituito dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10 e della stessa L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies, comma 7 introdotto dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 della la inoperatività delle limitazioni previste dalla nuova normativa relativamente alle licenze rilasciate entro l’anno dall’entrata in vigore della medesima L. n. 765 del 1967, ossia entro l’1 settembre 1968, postula soltanto l’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno dalla licenza, nonché il completamento della opera entro il biennio dall’inizio, e ciò senza ulteriore limitazione concernente l’entità dei lavori necessari all’inizio della costruzione, purché miranti, e concretamente utili, alla attuazione del progetto approvato (Sez. 2, n. 5045, 09/06/1987, Rv. 453648);

– il quarto motivo, con il quale si denuncia “violazione” dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, contestandosi che, a dispetto di quanto affermato dalla Corte di Napoli, con l’atto di riassunzione il profilo del danno derivante dalla violazione del Piano Paesistico, invece giudicato generico dalla sentenza impugnata, era stato specificato quanto alla sua esistenza ed entità, è inammissibile, a prescindere dall’avere il ricorrente effettivamente assolto, con le specificazioni richiamate, l’onere di correlare le dedotte violazioni del Piano alla lesione del proprio diritto assoluto, non potendo la parte pretendere di precisare la propria domanda assai tardivamente, solo davanti al giudice del rinvio;

il quinto motivo, con il quale il T. contesta il regolamento delle spese, risulta, in parte manifestamente infondato e per altra parte, inammissibile:

– manifestamente infondato nella parte in cui deduce che il Giudice del rinvio non avrebbe considerato che in primo grado il T. era risultato parzialmente vincitore e che il di lui ricorso per cassazione aveva trovato accoglimento, poiché la valutazione deve essere complessiva e tener conto, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice, della soccombenza prevalente (qui peraltro totale in relazione al tema dell’appello, rimanendo non censurata la statuizione in punto di regolamento delle spese da parte del Tribunale), senza distinguere tra i gradi e le fasi del processo;

– la denuncia d’eccessività degli importi liquidati, in assenza di puntuale specificazione di superamento dei limiti tariffari, è inammissibile a cagione della sua aspecificità.

CONSIDERATO

che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida, in favore di E.A., M., G. e M.L., in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge e in favore di M.S., G., P., L., M.C. e F.M., in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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