Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20064 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3597-2016 proposto da:

B.L., B.M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GIUDICI, PAOLO BONOMI;

– ricorrenti –

contro

C.M., F.R., FR.GI., BO.LU., BO.DA., IN QUALITA’ EREDI DI BO.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FEGATELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANARESI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1251/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio.

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– Bo.Ca., C.M., F.R. e Fr.Gi., premesso di essere comproprietari di una stradina, che aprendosi dalla strada pubblica, giungeva all’ingresso del loro immobile e che M.T. e B.L. ne avevano molestato il possesso, avendo ricavato, praticando un’apertura sulla recinzione, un accesso al loro immobile attraverso la stradina in parola, agirono chiedendo la manutenzione del loro possesso;

– dopo l’accoglimento dell’inibitoria il Tribunale accolse nel merito la domanda e la Corte d’appello rigetto l’impugnazione dei convenuti;

ritenuto che i B. ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria;

ritenuto che i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1027, 1140, 1168; artt. 1167 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo, in sintesi, che:

– non corrispondere al vero che i controinteressati avessero il possesso della stradina e il loro transito, al più, avrebbe potuto corrispondere “ad un diritto di servitù”, nel mentre essi ricorrenti da molti anni utilizzavano il tratto di fondo di cui si discute come veri e propri possessori “sia per raggiungere la casa dei vicini (cioè quella della controparte, in epoca nella quale i rapporti erano cordiali), sia, soprattutto per passeggiate e come area gioco per i bambini”;

– gli esponenti erano proprietari dell’area in discorso, siccome risultava per “tabulas” dal titolo notarile (che in ricorso viene indicato), e avevano goduto del bene con “animi possidendi”, nel mentre sarebbe spettato alla controparte dimostrare che si fosse trattato di mera tolleranza;

– l’apertura del cancello praticata dai ricorrenti non aveva creato un collegamento stabile tra la loro proprietà e quella della controparte, “ma tra due parti dello stesso fondo di proprietà B.”;

– non era dato modo di comprendere come l’apertura in oggetto avesse potuto disturbare il preteso altrui possesso.

CONSIDERATO

che la censura non supera il vaglio d’ammissibilità, valendo quanto segue:

a) la Corte di Brescia ha chiarito che dallà istruttoria era emerso che la striscia di terreno qui in discussione era al servizio esclusivo della proprietà degli attori, la cui proprietà si apriva ai suoi lati e sul fondo, di talché il possesso di costoro, che la percorrevano per giungere agli accessi, era evidente e, pertanto, non assumeva rilievo che i medesimi avessero acconsentito ai vicini di passeggiare sul tracciato o di farvi giocare i bambini; per contro, gli appellanti avevano confuso l’uso saltuario che loro ne avevano fatto con il compossesso, infatti ne avevano usato proprio per andare a fare visita agli appellati, per portare i bambini a giocare o, semplicemente per qualche passeggiata serale; né poteva immaginarsi l’esercizio di un possesso corrispondente al diritto di servitù, stante che il viottolo, a fondo cieco, conduceva esclusivamente all’abitazione degli appellati; infine, quanto all'”animus turbandi”, andava osservato che del disturbo arrecato alla situazione possessoria gli appellanti non potevano che avere avuto piena consapevolezza, essendo ben diverso che del viottolo si usasse, invece che sporadicamente per ragioni occasionali ed estemporanee, abitualmente per giungere alla propria abitazione;

b) i ricorrenti, invece che evidenziare vizi censurabili in sede di legittimità, si limitano, peraltro del tutto aspecificamente (nulla può conoscere questa Corte delle acquisizioni istruttorie, al di là di quel che riferisce la sentenza) a contestare le conclusioni alle quali è giunta la decisione d’appello, sulla scorta dell’incensurabile vaglio istruttorio, senza peritarsi di contrapporre al ragionamento avversato puntuali alternative ricostruzioni, giustificate dalle emergenze di causa, opportunamente messe a disposizione del Collegio;

c) piuttosto palesemente la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

d) infine, è appena il caso di soggiungere che la prospettata titolarità del diritto di proprietà non coglie nel segno: la deduzione è palesemente aspecifica per difetto di autosufficienza, oltre a essere estranea al tema della decisione, attinente esclusivamente alla situazione possessoria;

che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento de’l contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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