Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20077 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16752/2016 proposto da:

IMMOBILIARE M. SRL, IN PERSONA DELLA SUA LEGALE RAPP.TE, S.V., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PORRATI;

– ricorrenti –

contro

A. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TORRA;

– controricorrente –

contro

AMAG SPA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2276/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

La srl A. ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Alessandria, S.V., in proprio e quale legale rappresentante la srl Immobiliare M., nonché l’A.M.A.G. spa per sentir accertare che illecitamente i convenuti avevano installato, su sedime di sua proprietà, dei loro manufatti – tubazioni e relativi pozzetti afferenti l’erogazione del gas, cassette delle lettere e faretti – e pronunziare la loro condanna alla rimozione di detti manufatti.

Resisteva lo S., in proprio che quale legale rappresentante l’Imm. M. srl, contestando la pretesa avversaria in quanto il cortile e l’androne, oggetto delle opere asseritamente illecite, erano anche in loro proprietà, a seguito di usucapione, e comunque gravati da diritto di servitù ed uso.

Resisteva – costituendosi alla prima udienza – anche l’Azienda municipalizzata che contestava la pretesa attorea e, comunque, chiedeva d’esser manlevata dallo S. e dalla srl Immobiliare M. in caso di condanna all’asporto delle tubazioni del gas e relativo contatore, illecitamente interrate in bene altrui.

Il Tribunale di Alessandria ebbe ad accogliere totalmente la domanda attorea, ordinando la rimozione dei manufatti oggetto di causa e condannando lo S. e la società Imm. M. a tenere indenne delle spese l’Azienda municipalizzata. Lo S., sempre nella duplice qualità, propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino che, resistendo la sola srl A., rigettò l’impugnazione, rilevando come effettivamente il cortile e l’androne, interessati dalla controversia erano in esclusiva signoria della srl A. e sugli stessi le parti appellanti potevano vantare solo diritto di servitù e come il prospettato acquisto della proprietà di detti beni mediante usucapione era privo di fondamento, stante che l’uso fattone era conforme al diritto di servitù esistente.

Avverso detta sentenza lo S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante la srl Immobiliare M., ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, illustrato anche con nota difensiva e documenti.

Resite la srl A. depositando controricorso, mentre la spa A.M.A.G., ritualmente evocata, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione esposta dai ricorrenti s’appalesa fondata in relazione alle censure mosse con il terzo e quarto motivo di ricorso ed in tal misura va accolta, mentre i primi due motivi vanno rigettati in quanto infondati.

Con relazione alla documentazione depositata dalla parte ricorrente ad illustrazione della sua eccezione di giudicato – intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione afferente questo giudizio – costituitosi sulla medesima questione, la Corte rileva la non fondatezza della prospettazione difensiva.

Difatti oggetto del giudizio tra le medesime parti, cui afferisce l’ordinanza n. 22873/18 resa da questa Corte, risulta essere, non già, la legittimità dell’apposizione dei manufatti su beni altrui, bensì la legittima escussione della fideiussione a garanzia del rispetto dei patti assunti con contratto del 3.1.2004. E questa Corte ha rilevato come detta escussione della garanzia fu illegittima in difetto di prova del mancato rispetto dei patti assunti nella convenzione – non concorrendo il riconoscimento ritenuto dalla Corte di merito -, sicché all’evidenza risulta diverso l’oggetto delle due controversie e di conseguenza l’ininfluenza dell’una sull’altra anche ai fini del giudicato venutosi a formare.

Con il primo mezzo d’impugnazione gli impugnanti denunziano violazione delle norme codicistiche in tema di servitù e d’interpretazione dei contratti, nonché nullità per difetto di motivazione, poiché il Collegio cisalpino ebbe a malamente interpretare l’estensione del diritto d’uso pattuito per il cortile e per l’androne d’ingresso dalla pubblica via.

Ad opinione della parte ricorrente il primo comprendeva anche la possibilità di godere del bene per interrare condutture necessarie al godimento del fondo dominante e non altrimenti collocabili, secondo le nuove norme di sicurezza afferenti al servizio di distribuzione del gas, siccome risulta accertato in causa.

La censura mossa appare priva di pregio posto che la critica portata all’interpretazione del contratto costitutivo delle servitù del 1930 si fonda sulla mera apodittica proposizione di tesi alternativa.

Difatti i ricorrenti si limitano a ritenere errata l’opzione interpretativa adottata dal Collego cisalpino poiché contrattualmente il diritto d’uso non risultava altrimenti limitato.

Viceversa la Corte subalpina ha puntualmente analizzato il testo del contratto costitutivo della servitù di transito nell’androne e dell’uso del cortile, sottolineando che dallo stesso risulta come anche il diritto d’uso del cortile è da qualificare siccome servitù e, non già, vengono richiamate le facoltà proprie del diritto reale ex art. 1021 c.c..

Tale conclusione la Corte l’ha fondata sull’analisi del testo, ossia sulla precisazione, presente nel contratto di alienazione al dante causa dell’Immobiliare odierna ricorrente, che l’uso del cortile doveva avvenire “nel suo attuale stato”, sicché potevano bensì essere sostituite le tubazioni fognarie, afferenti le abitazioni dei fondi serventi, poiché già all’epoca interrate nel sedime, ma non apporre alcuna nuova tubazione, poiché un tanto immutava lo stato esistente dei luoghi.

Una volta impinto che il diritto reale esistente a favore dei fondi dominanti era da qualificarsi siccome servitù, e non di uso ex art. 1021 c.c., appare corretta la conclusione della Corte subalpina che il diritto di servitù esistente si sostanziava nel transito e nel godimento d’aria e luce, oltre che della tubazione già interrata, e non coerente con detta qualificazione la pretesa dei ricorrenti che, in assenza di limitazioni, ogni utilità può esser tratta dai titolari, poiché ciò è il contenuto tipico del diritto reale ex art. 1021 c.c. e non della servitù costituita con il contratto sottoposta al vincolo del mantenimento dei luoghi nel loro “attuale stato”.

Questa statuizione della Corte territoriale non appare attinta da specifica censura, poiché come detto quella mossa risulta di apodittica prospettazione di tesi alternativa, e supera le altre argomentazioni critiche mosse ad iniziare dalla nullità per omessa motivazione – vizio all’evidenza non esistente – e quella fondata sulle conseguenze pratiche – più abitazioni senza il servizio del gas e la necessità tecnica di così conformare il tracciato della tubazione per la fornitura – facilmente superabili con la costituzione di servitù coattiva quando concorrenti i prescritti requisiti.

Con la seconda ragione di doglianza lo S., nella sua duplice veste processuale, denunzia violazione della norma ex art. 100 c.p.c., in quanto la Corte subalpina ha malamente valutato il fatto che le condutture del gas, allogate nel cortile, servono anche i beni in signoria della srl A., sicché questa non appalesa alcun interesse giuridicamente rilevante alla loro rimozione.

La censura, sviluppata a fronte della puntuale motivazione sul punto espressa dal Collegio cisalpino, appare meramente assertiva e svincolata dal confronto necessario con la motivazione presente nella sentenza impugnata, che distingue tra l’interesse giuridicamente rilevante di difendere la libertà del proprio bene da pretese altrui e l’esigenza pratica di allacciarsi al servizio del gas in altro modo. Con il terzo mezzo d’impugnazione i ricorrenti deducono violazione delle norme ex artt. 1064,1065 e 1067 c.c., in relazione alla servitù relativa all’androne, posto che la Corte cisalpina non ha considerato che i faretti, in quanto utili ad illuminare il sito del transito, costituiscono meri ammennicoli della servitù esistente, sicché era loro diritto collocarli.

La censura coglie la testa del chiodo in quanto il Collegio cisalpino ha rigettato il mezzo di gravame, proposto dai ricorrenti in relazione all’obbligo di levare i faretti collocati nel pavimento dell’androne d’ingresso soggetto a servitù in favore del loro predio, poiché le considerazioni svolte con riguardo all’apposizione nell’androne delle cassette della posta “valgono per i faretti a terra apposti”.

Ed in relazione all’apposizione delle cassette della posta la Corte subalpina ha osservato come, prima dei lavori di ristrutturazione, queste erano collocate in siti diversi rispetto a quello all’androne soggetto a servitù e non potevano ex novo esser colà apposte poiché questa era “facoltà non compresa nel mero diritto di servitù limitata al passaggio e all’uso del cortile e dell’androne nello stato in cui si trovano”.

Ma detta motivazione, se corretta in relazione ad oggetti del tutto estranei all’esercizio della servitù di transito, non può soddisfare in relazione ai faretti poiché detti oggetti possono essere strumentalmente e necessariamente collegati al godimento della specifica servitù – Cass. sez. 2 n. 1669/75 – in quanto finalizzati ad illuminare in ora notturna il passaggio esercitabile in qualsiasi momento della giornata.

Dunque rettamente parte ricorrente sottolinea la mancata valutazione della specifica funzione dei faretti siccome ammennicoli necessari al godimento in sicurezza della servitù anche in ora notturna ed in tale prospettiva dovrà il Giudice di rinvio valutare la questione.

Con la quarta ragione di doglianza i ricorrenti rilevano come erroneamente il Collegio piemontese ebbe a rigettare la sua eccezione di tardività relativa alla domanda di garanzia, da qualificarsi siccome riconvenzionale, mossa nei loro riguardi da spa A.M.A.G., poiché svolta con la comparsa di risposta depositata in udienza e, non già, nei termini prescritti dagli artt. 166 e 167 c.p.c..

La censura appare fondata posto che le parti odierne ricorrenti erano state soggetti evocati in causa quale convenuti dalla srl A. con domanda di rimozione della tubatura di sua proprietà interrata nel cortile in sua signoria esclusiva eppertanto erano già soggetti partecipi alla causa quando l’Azienda municipalizzata ebbe a svolgere domanda di manleva nei loro riguardi.

A ciò consegue che erroneo appare il ragionamento svolto dalla Corte subalpina nel rigettare l’eccezione di tardività, sollevata dagli odierni ricorrenti, poiché nella specie non risultava applicabile la norma ex art. 269 c.p.c., con la conseguente richiesta di spostamento udienza proprio per l’osservazione fattuale, su cui la Corte cisalpina fonda la sua statuizione sul punto, ossia che lo S. e la srl Immobiliare M. erano soggetti convenuti già costituiti in causa.

Difatti a detta situazione fattuale e giuridica consegue che comunque la A.M.A.G. spa – Cass. sez. 3 n. 12558/99, Cass. sez. 2 n. 6846/17 – doveva costituirsi nel termine, di cui all’art. 166 c.p.c., per poter svolgere tempestivamente, a sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 2, una domanda, da qualificarsi siccome riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., ancorché nei confronti di altro soggetto convenuto.

Consegue l’accoglimento del mezzo d’impugnazione.

In definitiva vanno rigettati i primi due motivi d’impugnazione ed accolti il terzo ed il quarto motivo.

In tali limiti la causa va rimessa alla Corte d’Appello di Torino, altra sezione, che s’atterà alle indicazioni di diritto dianzi illustrate ed anche provvederà a disciplinare le spese di lite per questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta il primo ed il secondo motivo, cassa, in ragione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, altra sezione, che anche provvederà sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio riconvocata, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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