Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20082 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25785-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA MURARO, LAURA NICOLETTA FALCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

In data 23 giugno 2015 veniva notificato al notaio F.G. l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni relativo all’atto di divisione immobiliare n. ***** di repertorio. L’Ufficio accertatore constatava il mancato rispetto dei principi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U.R.), art. 34, commi 1 e 2, artt. 46 e 48, in quanto nell’atto di divisione non si era tenuto conto del fatto che, mentre il valore dei beni da dividere dipendeva dalle dichiarazioni delle parti e non appariva sindacabile, la costituzione di diritti di usufrutto e nuda proprietà comportava il rispetto dei valori di cui al prospetto dei coefficienti della normativa sopra richiamata. In particolare, con riferimento all’assegno unico nei confronti di R.M. e B.D., il ricorrente avrebbe attribuito a B.D. una quota di fatto superiore a quella di diritto.

Avverso il suddetto avviso di liquidazione il notaio F. proponeva ricorso denunciando anzitutto la violazione dell’art. 52 T.U.R., commi 4 e 5, norma che prevede che il potere di rettifica dei valori dichiarati risulta inibito qualora gli stessi risultino non inferiori al valore catastale dell’immobile, ottenuto moltiplicando per specifici coefficienti la rendita catastale o nel caso di terreno agricolo il reddito dominicale. Si lamentava poi l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 42 T.U.R., in quanto si era proceduto in sede di applicazione di imposta principale ad un accertamento che, seppure infondato, avrebbe potuto trovare tutt’al più forma e modo quale accertamento complementare.

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la decisione della CTR il notaio F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 T.U.R., commi 4 e 5, ed errata interpretazione della doppia attribuzione insita nell’atto di divisione immobiliare, laddove la CTR ha ritenuto che l’art. 52, riguardante la rettifica di valore, non può essere assimilato alla norma relativa le divisioni (art. 34 T.U.R.), che disciplina la modalità di tassazione delle assegnazioni di beni, con riferimento specifico ai conguagli superiori alla quota di diritto. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 T.U.R., e art. 52 T.U.R., comma 4, laddove la CTR si è limitata ad affermare la mancata violazione dell’art. 42 T.U.R., senza comprendere che in realtà non vi era alcun presupposto per effettuare una rettifica in sede di imposta principale, in quanto l’accertamento avrebbe dovuto tutt’al più assumere il carattere complementare.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per non avere la CTR compensato le spese di lite nonostante in materia non si riscontrassero specifici precedenti di legittimità.

Il Collegio, in considerazione della peculiarità delle questioni oggetto di giudizio e della mancanza di precedenti specifici di questa Corte, non palesandosi la controversia di immediata evidenza decisoria, rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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