Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20086 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36685-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FARNESE, 7, presso lo studio dell’avvocato ALICE COGLIATI DEZZA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Con avviso di accertamento notificato in data 2.10.2007 all’esito di una verifica fiscale effettuata a carico della società Nuova sima s.r.l. l’Agenzia delle Entrate contestava pretesi ricavi non contabilizzati e non dichiarati afferenti alla vendita di prodotti derivati da alluminia, carbonato di calcio, carbonato di magnesio e brucite per l’importo complessivo di Euro 686.647,84 con corrispondente Iva per la somma di Euro 137.329,57, spese ed altri componenti negativi per Euro 986.908,00 per operazioni di trasporto marittimo, nonché spese indeducibili per ristoranti ed alberghi per Euro 2316,76.

Con successivo avviso di accertamento notificato in data 12.12.2008 l’Agenzia delle entrate notificava alla predetta società un maggior reddito imponibile pari ad Euro 1.675.873,00 con corrispondente maggiore Ires, Irap e Iva e relative sanzioni.

La società Nuova Sima impugnava l’atto in questione avanti alla CTP di Ancona. Nelle more del giudizio promosso dalla società l’Agenzia delle Entrate notificava a C.S., socio all’epoca dei fatti della Nuova Sima s.r.l. l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperati a tassazione nei confronti dei soci in ragione della ristretta base azionaria a fronte dei maggiori ricavi induttivamente accertati in capo alla società, sulla base del menzionato accertamento emesso per lo stesso anno ed allegato a quello notificato al contribuente, maggiori utili presuntivamente distribuiti per quota.

C.S. impugnava l’avviso avanti alla CTP di Ancona.

Entrambi i ricorsi sia quello promosso dalla società Nuova Sima s.r.l. sia quello proposto dal socio venivano accolti rispettivamente con sentenza n. 28 del 2010 e n. 329/2010 che. a loro volta, venivano impugnate avanti alla CTR delle Marche. Il Giudice di appello confermava con la pronuncia n. 336/2019 la decisione di primo grado emessa nei confronti della Nuova Sima s.r.l.

Analoga decisione veniva adottata nei confronti di C.S. facendo proprio l’iter argomentativo seguito dalla CTR nei riguardi della società.

In particolare per quel che qui interessa riteneva relativamente ai ricavi non contabilizzati per Euro 686.647,84 illegittima la ricostruzione operata dai verbalizzanti in quanto sarebbero utilizzati dati approssimativi e non certi nonché una metodologia non analitica e inidonea laddove confrontata con quella incaricata dalla ricorrente ove le percentuali di umidità erano state rilevate in concreto dai materiali utilizzati e giacenti in deposito e confortate anche dal consumo totale annuo di metano necessario per alimentare i bruciatori di combustione.

La CTR, pur dando atto delle difficolta incontrate dall’Ufficio nell’accertamento delle quantità di materie prime utilizzate per la produzione partendo dalle vendite, rilevava l’inattendibilità della verifica evidenziando con riferimento all’alluminia quantunque avesse utilizzato una percentuale di calo dell’umidità del 4,5% ritenuta credibile a fronte di una percentuale messa in luce dalla società tra il 3 ed il 6%.

Il giudice di appello infatti considerava non logico l’utilizzo del solo valore limite dell’8% per ricostruire eventuali differenze con le quantità fatturate e anche per il calcolo dell’umidità da scomputare dal peso della merce sono state correttamente ritenute dall’Ufficio le percentuali indicate dai contratti. Solo con riferimento a due materiali che rappresentano una piccola parte della materia prima utilizzata non essendo in possesso di un dato attendibile per il carbonato di calcio.

Sottolineava poi che il metodo impiegato dall’Ufficio per superare tale carenza vale a dire le percentuali di umidità relative ad altre sostanze non era persuasivo a fronte del contrapposto criterio di valutazione opposto dalla società ritenuto più convincente in quanto fondato su dati concreti (giacché quest’ultima aveva commissionato prelievi del materiale riposto sui mezzi provenienti dalla cave). Rilevava pertanto che la caducazione dell’avviso di accertamento a carico della società comportava la caducazione dell’accertamento effettuato a carico del socio venendo meno il presupposto impositivo.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il contribuente.

L’ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell’art. 2727,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento ai recuperi dei maggiori ricavi).

Lamenta l’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con i principi in tema di accertamento analitico-induttivo, sia sul piano sostanziale che su quello del riparto dell’onere probatorio, nella misura in cui ha ritenuto carenti gli elementi indiziari posti a base della ricostruzione dei maggiori ricavi ed invece valorizzato in senso decisivo le asserzioni della società contribuente rispetto a profili strettamente tecnici della vicenda che imponevano un rigoroso accertamento fattuale.

Con istanza depositata in prossimità dell’udienza camerale del 12.5.2021 il difensore di C.S. rappresentava che con ordinanza n. 11286 depositata in data 29.4.2021 i procedimenti relativi a Nuova Sima s.r.l. r.g. n. 36689/2019, r.g. n. 36749/2019, n. 36754/2019, r.g. n. 36752/2019 erano stati rinviati a nuovo ruolo al fine di consentire la riunione.; ritenuto opportuno rimettere la questione alla sezione V.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla sez. V al fine di consentire la riunione con gli altri procedimenti connessi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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