Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20130 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4429-2015 proposto da:

G.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ADAMO DE RINALDIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3419/2014 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di due segnalazioni della G. F., emetteva avviso di accertamento nei confronti di G.A.L., con cui accertava una maggiore imposta Irpef, Irap, ed Iva oltre sanzioni ed interessi.

A seguito di impugnazione proposta dal contribuente la CTP di Como accoglieva il ricorso limitatamente alle imposte dirette “in quanto i costi che sono stati effettivamente sostenuti dal società per l’acquisto delle autovetture possono essere oggetto di detrazione”.

A seguito di appello da parte del G. in relazione ai capi in cui era soccombente, la CTR della Lombardia confermava la decisione di primo grado.

Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi ad un unico motivo, che illustra con memoria.

Si costituiva con controricorso la Agenzia delle Entrate, resistente chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo del ricorso il ricorrente si duole che, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

Secondo il ricorrente, la Ctr, nel percorso logico seguito al fine di rigettare l’appello sia incorso in violazioni di legge nell’applicare in modo distorto i principi dell’onere della prova, e delle presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., nonché travisando la portata del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

In particolare secondo la tesi del ricorrente, la Ctr aveva acriticamente aderito alle tesi dell’ufficio sebbene non sussistesse la prova dei fatti posti a base dell’accertamento, circa l’esistenza della frode cd carosello e della conoscenza di tale meccanismo fraudolento da parte di esso acquirente delle autovetture di provenienza intracomunitaria. Per una migliore intelligenza della causa, è opportuno, premettere i principi di diritto affermati, in maniera oramai consolidata, da questa Corte, peraltro adeguandosi agli indirizzi interpretativi della Corte Europea.

Vero è che, essendo il diniego del diritto di detrazione un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA, grava sull’Amministrazione finanziaria che contesti la frode carosello a struttura triangolare (quella cioè che si sostanzia nella interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente e il cessionario) l’onere di provare, anche a mezzo di presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), non solo gli elementi di fatto attinenti al cedente ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, senza che sia necessaria la prova della sua partecipazione alla condotta evasiva. Ma l’assolvimento di tale onere da parte dell’Amministrazione si può anche compendiare nella allegazione di elementi obiettivi e puntuali – integranti una presunzione semplice – in forza dei quali il contribuente (cessionario dei beni o delle prestazioni) conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sostanziale inesistenza del cedente, secondo i criteri della specifica diligenza professionale richiesta all’operatore economico ed avuto riguardo alle concrete modalità e condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali.

Nel caso la Ctr, applicando il principio che detta prova può ritenersi raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l’IVA il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, ha ritenuto che fosse stato assolto l’onus ad opera dell’Amministrazione, considerando le modalità di vendita delle autovetture tra la Italiancar e l’attuale ricorrente (con margini di guadagno irrisori se non in perdita considerando le spese di trasporto per il cedente, e a dimostrazione che l’Italcar era semplice interponente nella vendita vi era il dato oggettivo che l’acquisto comunitario avveniva dopo la provvista fornita dal G.) cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente.

Nel caso non essendo stata data la prova contraria da parte del contribuente di aver realmente concluso l’operazione con il cedente o di essere rimasto nell’ignoranza della fittizietà del soggetto cedente pur adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo, a tal fine, l’effettiva consegna delle merci, la regolarità della documentazione contabile o dei mezzi di pagamento adoperati, trattandosi di circostanze di regola adoperate per far apparire reale un’operazione fittizia, correttamente la Ctr ne ha tratto le dovute conclusioni (Cass. 20/04/2018, n. 9851; Cass. 19/04/2018, n. 9721).

In altri termini, avendo l’Amministrazione finanziaria indicato i presupposti di fatto e le “ragioni giuridiche” che sorreggevano la pretesa, essendo stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, ed essendo stati nella fase contenziosa, accertati i fatti stessi (come emergevano dal pvc della guardia di finanza richiamato dalla sentenza) e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva la censura è infondata.

Del resto non vi è alcuna contraddizione nel fatto richiamato dal ricorrente che il giudice abbia considerato reali le operazioni, solo considerandole soggettivamente inesistenti. Nel caso correttamente la Ctr, pur ritenendo le operazioni realmente avvenute, ha solo escluso la detraibilità dell’iva ritenendo che ai fini dei costi si dovesse temer conto della spesa per l’acquisto delle auto poi commercializzate, essendo venuto a mancare solo il presupposto della detrazione, da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli della fatturazione (Cass. n. 23987 del 2009; Cass. n. 5719 del 2007).

In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l’IVA versata (come previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come “fuori conto”, e quindi esclusa dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte” che presiede alla detrazione d’imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (Cass. n. 6229 del 2013).

La CTR si è quindi puntualmente attenuto ai principi di diritto contabili fiscali essendo evidente che un conto è l’esecuzione di una vendita ed un altro adempiere ai doveri fiscali attinenti alla stessa. Ora, la CTR ha da un lato ritenuto che l’Ufficio abbia fornito la prova della fittizietà del fornitore intermedio, sulla base di quegli elementi già evidenziati, circa le anomalie dell’operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi sia in punto di identità del soggetto che in apparenza figura come emittente la fattura, sia in punto di potenziale perpetrazione di una potenziale evasione. La rilevanza di detti indici è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore di mercato in cui opera, tanto più i rapporti commerciali si erano reiterati nel tempo con modalità anomale. Quanto al “tipo” di prova, essa può ritenersi raggiunta se l’Amministrazione fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova “certa” e incontrovertibile di ogni operazione e di ogni dettaglio di esse, anche mediante presunzioni, come prevede per l’Iva il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2.

Qualora, con giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, la Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l’onere a carico della medesima si intende assolto. Va infine, chiarito secondo la giurisprudenza di questa Corte, che allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni – le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito – rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire che ne discendano secondo il criterio dello “id quod plerumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi. Ne’ rileva nel caso in esame la circostanza che il contribuente sia stato assolto in sede penale visto che l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, in cui l’onere probatorio si ripartisce in modo ben diverso da quello in sede penale.

Pertanto il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio liquidate in Euro 5600 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rimborso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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