Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20153 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 931/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

GEOSYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., B.P., anche in qualità di socia e di erede di B.G., D.V.P.M.G., D.V.P.M., D.V.P.R., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Bonotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 121;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. (Ndr: testo originale non comprensibile) non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria venivano parzialmente accolti, previa riunione, gli appelli proposti contro otto sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia rese sui ricorsi proposti dalla società Geosystem S.r.l. (la sentenza indicata indica anche B.L., già legale rappresentante p.t.), B.P. (anche quale erede di B.G.), D.V.P.R., D.V.P.M.G., D.V.P.M., aventi ad oggetto avvisi di accertamento con cui venivano recuperati a tassazione – nei confronti della società a ristretta base sociale e poi per trasparenza nei confronti dei soci – costi indeducibili per l’anno di imposta 2004 e, per il 2005, costi indeducibili e ricavi omessi.

2. La CTR riteneva, previo rigetto della doglianza di violazione del principio del litisconsorzio necessario, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, di annullare tutte le riprese per il 2004 nei confronti della società e dei soci e, in parte, per il 2005.

3. In particolare, quanto al primo anno di imposta, il giudice d’appello riteneva decisivo il fatto che la società avesse sì provveduto all’annotazione dell’importo fatturato in contestazione alla voce prestazione c/terzi, ma, simultaneamente, avesse anche stornato tale voce e così eliminato l’incongruenza, confermando la deducibilità dei relativi costi.

4. Quanto al secondo anno di imposta, con riferimento ai costi indeducibili, la CTR annullava tutte le riprese tranne che per la fattura emessa nei confronti di De.Vi.Ro. per Euro 1.602,00 oltre ad IVA, e per carburante pari ad Euro 917,80 oltre ad IVA, voci non contestate; con riferimento ai ricavi omessi confermava la ripresa per Euro 24.879,56 stornati per errata contabilizzazione in quanto voce non contestata; con riferimento alla valutazione delle rimanenze finali confermava la ripresa per il contratto D.B. per Euro 114.574,20 a fronte di Euro 18.000,00 dichiarati, in quanto la prospettazione societaria non era ritenuta provata.

5. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi contro cui resistono con controricorso i contribuenti.

CONSIDERATO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, comma 1, per aver la CTR mancato di riconoscere come la contribuente avesse illegittimamente contabilizzato per gli anni di imposta 2004 e 2005 fatture ricevute da terzi soggetti e aventi ad oggetto prestazioni inerenti all’attività di impresa.

7. Il motivo è fondato, come vizio di sussunzione della fattispecie concreta (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 23851 del 25/09/2019). Va premesso che è superabile l’eccezione di difetto di autosufficienza sollevata in controricorso, in quanto le parti non controvertono sull’inerenza delle prestazioni fatturate e sulla corretta ricostruzione del fatto, quanto piuttosto sulla corretta applicazione del principio di competenza, in relazione al quale l’art. 109 TUIR, comma 1, prescrive che “i ricavi, le spese e gli altri componenti (di reddito positivi e negativi) di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. Inoltre, è la stessa sentenza impugnata a precisare, tra l’altro, che la contribuente ha posto in deduzione i costi nel 2004 con annotazione nel 2005 dell’importo relativo alla voce prestazioni conto terzi e, dunque, la questione non è nuova come pure eccepito dalla controricorrente.

8. Orbene, l’Agenzia riporta il passaggio dell’atto di appello in cui la contribuente afferma che la quantificazione dei costi per prestazione di servizi in contestazione non si sarebbe manifestata nel 2004, ma in un secondo momento. Il Collegio osserva dunque che la questione posta all’attenzione del giudice d’appello è effettivamente la controversa applicazione del criterio di competenza alla prestazione in contestazione, ma la motivazione della CTR a pag.7 primo capoverso, dopo aver identificato il fatto concreto, ragiona sulla “duplicazione della deduzione”, e conclude che il successivo storno da parte della contribuente avrebbe eliminato l’incongruenza. A meno di non voler considerare la decisione del giudice d’appello non congruente, si deve ritenere che questa, implicitamente, nel rigettare il motivo abbia affermato la correttezza dell’allocazione per competenza della prestazione contestata all’anno 2004, tuttavia senza compiere un accertamento a riguardo.

9. Al proposito va ribadito che non è in sé decisivo il momento in cui vengono emesse, ricevute ed annotate le fatture, in quanto in tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 T.U.I.R. (già art. 75 T.U.I.R.) “le spese di acquisizione dei servizi” sono da imputare e si considerano sostenute nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “e’ ultimata” (v. da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15752 del 23/07/2020, Rv. 658405 – 01) e, alla stregua del principio di diritto richiamato, è necessario un accertamento del giudice del rinvio al fine di conchiudere la corretta sussunzione della fattispecie.

10. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., per aver la CTR svalutato il fatto che l’emissione delle fatture di cui alle prestazioni in contestazione provenisse da società composte anche dagli stessi soci della contribuente, società a ristretta base societaria, fatto pacifico e ritenuto non idoneo a fondare presunzioni idonee a fondare l’accertamento.

11. Il motivo non è inammissibile come genericamente eccepito a p.21 del controricorso, dal momento che il mezzo non è diretto ad ottenere una mera rivalutazione della documentazione acquisita in corso di causa, né incorre nel vizio di non riprodurre la stessa, bensì si appunta sull’applicazione dell’onere della prova nella fattispecie prescindendo dalla rivalutazione del materiale probatorio ed è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che anche un unico elemento di prova, se di peso, è idoneo a fondare la legittimità dell’accertamento (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22184 del 14/10/2020, Rv. 659300 – 01; conforme a Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017 (Rv. 646681 – 01) e la riconducibilità agli stessi soggetti dell’emittente e del ricevente le fatture di cui alle prestazioni contestate, secondo logica, è un elemento preciso e grave ai fini del riparto dell’onere della prova, che il giudice d’appello menziona, ma con cui sostanzialmente non si confronta limitandosi apoditticamente a svalutarlo senza individuare elementi decisivi e contrari a supporto della propria conclusione.

12. In conclusione la decisione va cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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