Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20190 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16511/2020 R.G. proposto da:

D.B.I., (o D.I.), rappresentato e difeso dall’Avv. Davide Verlato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 20 maggio 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 20 maggio 2020, il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da D.I. (o D.B.I.), cittadino della Costa d’Avorio.

Premesso che il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal proprio Paese di origine per sottrarsi alle minacce di morte dei familiari di una ragazza con cui aveva avuto una relazione, contrastata dai parenti a causa della diversità di fede religiosa, e che, dopo avergli dato un figlio, era deceduta in un incidente, il Tribunale ha ritenuto non credibile la narrazione, in quanto incoerente, inverosimile e priva di riscontri, escludendo pertanto la configurabilità di un’ipotesi di persecuzione. Ha ritenuto altresì insussistenti i presupposti previsti del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b), non essendo stato allegato il rischio di sottoposizione alla pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti, nonché quelli previsti dalla lett. c) del medesimo articolo, richiamando notizie di stampa relative alla situazione della Costa d’Avorio, dalle quali risultava che tale Paese, teatro di una sanguinosa guerra civile terminata nell’anno 2004, aveva successivamente intrapreso un processo di normalizzazione politico-sociale, turbato da episodi di violenza verificatisi a seguito delle elezioni presidenziali tenutesi nell’anno 2010, ma ripreso a seguito dell’invio di una forza di pace da parte dell’ONU. Ha ritenuto infine infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo stata allegata una condizione di particolare vulnerabilità personale né prodotta documentazione idonea a dimostrare l’integrazione del ricorrente in Italia: ha ritenuto insufficiente, in particolare, la documentazione relativa all’attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di luglio 2019, con la retribuzione di Euro 500,00, osservando comunque che la prova dell’integrazione sarebbe risultata di per sé ininfluente, in mancanza dell’esposizione ad un rischio specifico in caso di rimpatrio, non essendo ipotizzabile a carico dello Stato italiano l’obbligo di garantire parametri di benessere allo straniero.

3. Avverso il predetto decreto il D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1-bis e art. 35-bis, comma 9, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) e art. 14, censurando il decreto impugnato per aver escluso la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, senza procedere all’acquisizione d’informazioni relative alla situazione generale del suo Paese di origine, necessarie per integrare gli elementi da lui offerti ai fini della prova della condizione di vulnerabilità richiesta per il riconoscimento della protezione umanitaria. Sostiene inoltre che, tanto ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria quanto ai fini della concessione di quella sussidiaria, il Tribunale ha omesso di valutare la situazione politico-sociale e le limitazioni dei diritti fondamentali esistenti in Costa d’Avorio, non avendo tenuto conto della situazione di precarietà, instabilità ed insicurezza determinata dalla lunga guerra civile e dalla persistenza di conflitti armati tra diverse etnie, anche a causa dell’incapacità delle autorità pubbliche di assicurare un’effettiva tutela.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e dell’art. 8 della CEDU, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rigettare le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, il decreto impugnato ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti di cui dell’art. 14 cit., lett. a) e b), avendo ritenuto non adempiuto il relativo onere di allegazione ed essendosi astenuto dall’esercitare i propri poteri ufficiosi d’indagine, in violazione dei criteri vigenti nella materia in esame, che prevedono un’attenuazione dell’onere della prova. Sostiene inoltre che, nell’escludere la configurabilità della fattispecie di cui dell’art. 14, lett. c), il Tribunale ha interpretato le fonti disponibili in modo contrastante con quello emergente da analoghe pronunce ed ha omesso di approfondire le condizioni del sistema giudiziario, in relazione alle quali avrebbe dovuto essere valutata la sua vicenda personale, nonché la situazione d’insicurezza determinatasi in Costa d’Avorio a seguito della conclusione della missione di pace promossa dall’ONU. Aggiunge che, nell’escludere la configurabilità di una condizione di vulnerabilità personale, il decreto impugnato non ha tenuto conto della situazione complessiva del Paese, delle gravi violazioni dei diritti umani e dei rischi ai quali esso ricorrente resterebbe esposto in caso di rimpatrio, essendosi espresso negativamente in ordine al livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, senza considerare il miglioramento intervenuto nelle sue condizioni di vita.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

Correttamente il decreto impugnato ha ritenuto insussistenti i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e quelli prescritti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, ai fini della concessione della protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva allegato né il timore di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, alla pena di morte o a un trattamento inumano o degradante, né una condizione di particolare vulnerabilità, ed astenendosi pertanto dal procedere ad approfondimenti ufficiosi in ordine alla situazione generale della Costa d’Avorio, non senza aggiungere che la condizione di vulnerabilità non era desumibile neppure dalle dalla vicenda personale riferita a sostegno della domanda, avuto riguardo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

In tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di chiarire che l’attenuazione del principio dispositivo, derivante dal dovere di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non riguarda l’allegazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione, la quale deve risultare adeguatamente circostanziata, ma la prova degli stessi, con la conseguenza che l’inosservanza da parte del richiedente dell’onere di dedurre fatti idonei a giustificare il riconoscimento della protezione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda, non potendo il giudice sopperire, mediante l’esercizio dei propri poteri ufficiosi, alle insufficienti allegazioni di parte (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 3016; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197). L’adempimento del predetto dovere non incide sul controllo di attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, espressamente prescritto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per l’ipotesi in cui taluni elementi o aspetti delle stesse non siano suffragati da prove: tale controllo postula infatti una verifica della coerenza interna ed esterna delle predette dichiarazioni, ovverosia della congruenza intrinseca del racconto e della sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, nonché della plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/ 2019, n. 20580). Il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dall’art. 3, comma 5, cit., risulta poi di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti ufficiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925).

E’ pur vero che la ritenuta inattendibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda non dispensa il giudice dal dovere di cooperare all’accertamento della reale situazione del Paese di origine del richiedente, mediante l’esercizio dei propri poteri ufficiosi, ai fini della verifica in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): in riferimento a quest’ultima, diversamente da quanto accade per le fattispecie previste dalle lett. a) e b) della medesima disposizione, l’onere di allegazione deve infatti ritenersi limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di violenza indiscriminata derivante da un conflitto esterno o da instabilità interna, ritenuta dal richiedente idonea a porre in pericolo la sua vita o la sua incolumità personale, in caso di rimpatrio, per il solo fatto di risiedere nell’area interessata, indipendentemente dalla rappresentazione di una vicenda individuale idonea ad evidenziare l’esposizione al rischio di atti persecutori (cfr. Cass., Sez. III, 3/02/2021, n. 2387; Cass., Sez. I, 15/09/ 2020, n. 19224; 8/07/2020, n. 14350).

Nella specie, tuttavia, il Tribunale non si è affatto sottratto al predetto dovere, avendo analizzato l’evoluzione della situazione politico-sociale della Costa d’Avorio negli anni più recenti, ed avendo ritenuto superato il conflitto armato interno svoltosi tra i sostenitori dell’attuale Presidente O.A. e quelli dell’ex-Presidente G.L., con la conseguente affermazione dell’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre a rischio la vita e l’incolumità della popolazione civile. Nel censurare tale apprezzamento, il ricorrente lamenta l’omessa indicazione delle fonti informative da cui il Tribunale ha tratto il suo convincimento, astenendosi tuttavia dall’indicare fonti alternative, la cui utilizzazione avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, in modo tale da consentire a questa Corte di valutare la rilevanza e la decisività della censura (cfr. Cass., Sez. I, 20/10/2020, n. 22769; 9/10/2020, n. 21932). In proposito, egli si limita a richiamare la diversa interpretazione delle stesse fonti emergente da altri provvedimenti del medesimo Tribunale, senza considerare che i motivi della decisione in tanto possono considerarsi viziati, in quanto risultino di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, e non in quanto si pongano eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (cfr. Cass., Sez. Il, 26/06/2017, n. 15846; Cass., Sez. lav., 17/03/1980, n. 1772).

Quanto infine all’omessa valutazione della situazione generale d’insicurezza ed instabilità politico-sociale della Costa d’Avorio, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura non può trovare giustificazione nel mero accertamento di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani, postulando invece un raffronto tra la situazione in cui il richiedente versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, ed il livello d’integrazione economico-sociale da lui raggiunto in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dello intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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