LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6070/2019 proposto da:
K.T., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marucco Irene, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 03/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Tribunale, con decreto emesso in data 9.5.2018 ha rigettato la domanda proposta da K.T., cittadino Pakistano, distretto di Nowshera, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
Il primo giudice, condividendo le osservazioni avanzate dalla Commissione Territoriale, ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente – che aveva riferito di temere nel suo paese di essere perseguitato dai talebani, che avrebbero attaccato il suo negozio e ferito a morte il fratello mentre lui si trovava fuori e di essere stato, in seguito a tale episodio, oggetto di minaccia da parte degli stessi talebani che si erano recati a casa di sua madre – rilevandone incongruenze.
Negava quindi il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè la protezione sussidiaria; riferiva che nel rapporto redatto dal Pakistan Institute for Conflict and Security Studies gli episodi di terrorismo con riferimento alla regione di provenienza del richiedente non integrava un conflitto armato da giustificare la protezione sussidiaria.
Aggiungeva che non sussisteva alcun serio motivo umanitario idoneo a fondare l’invocata protezione evidenziando che l’eventuale partecipazione alle varie attività comunemente attuate in sede di accoglienza non valgono a costituire una stabile e rilevante condizioni di inserimento nel contesto nazionale.
Per la cassazione della sentenza K.T. ha proposto ricorso, affidato a 4 motivi;
il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Con il primo motivo si solleva la questione di legittimità costituzionale relativa al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, dell’art. 111Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., per quanto riguarda la previsione dell’art. 737 c.p.c., e le relative deroghe espresse dal legislatore nelle controversie in materia di protezione internazionale.
Si ritiene che nei procedimenti camerali vi sarebbe una grave violazione del principio del contraddittorio e della parità processuale delle parti ed in particolare il diritto a presenziare all’udienza camerale.
A ciò doveva aggiungersi l’ulteriore limitazione derivante dalla eliminazione del grado d’appello che, associata al rito prescelto, rappresentava una irrazionale riduzione delle tutele che dovevano essere garantite, tale da far emergere, in relazione ad entrambi i profili critici, i presupposti della non manifesta infondatezza della questione di legittimità Costituzionale che viene sollevata. Con un secondo motivo si deduce la violazione del Decreto n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche in relazione alla totale assenza di motivazione.
Si duole in particolare che il Tribunale di Torino a fronte della mancata messa a disposizione da parte della Commissione Territoriale della videoregistrazione dell’audizione del richiedente, abbia rigettato la richiesta senza fornire sul punto una adeguata motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto del Decreto n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.
Si duole in particolare che il Tribunale avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione in merito all’efferato omicidio di cui era stato vittima il padre del richiedente e l’omessa considerazione in merito all’assenza di un sistema giudiziario in Pakistan in grado di garantire una effettiva protezione e tutela al ricorrente.
Si lamenta altresì la lacunosità della motivazione espressa in relazione all’assenza di credibilità del ricorrente resa ancor più evidente proprio per la mancanza audizione che avrebbe consentito di chiarire le lacune del suo racconto.
Da ultimo con il IV motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 10 Cost., comma 3.
Si critica la motivazione data dal Tribunale laddove avrebbe negato la protezione riducendola ad una ipotesi eccezionale in violazione dell’art. 5, comma 6, del richiamato decreto che la riconosce in tutti i casi di seri e gravi motivi che impediscono il rimpatrio.
Il primo motivo con il quale si prospetta la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 6, comma 13, conv. nella L. n. 46 del 2017, in relazione alla duplice questione concernente l’introduzione del rito camerale e l’abolizione del grado d’appello – è infondato.
Entrambi i profili critici, infatti, sono già stati scrutinati e ritenuti manifestamente infondati da questa Corte (cfr. Cass. 17717/2018; Cass. 27700/2018; Cass. 28119/2019) con argomentazioni che il Collegio condivide e che sono trasponibili al caso in esame: non essendo rilevabili ragioni ulteriori e diverse da quelle già esaminate nelle pronunce sopra riportate, anche in questa sede le questioni devono ritenersi prive di manifesta fondatezza e quindi devono essere rigettate. Va comunque considerato che la natura camerale e cartolare che connota il giudizio sulla protezione internazionale non è lesiva del principio del giusto processo ex art. 6 CEDU nella compatibilità del rito camerale con la cognizione dei diritti e degli status e nella tutela del diritto di difesa anche in ipotesi di trattazione scritta del giudizio come da questa Corte di cassazione già rilevato (vd., Cass. 05/07/2018 n. 17717).
Nè consente di pervenire a differenti conclusioni l’ulteriore censura al giudizio di legittimità.
Come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio di pubblicità dell’udienza, pur previsto dall’art. 6 CEDU ed avente rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Cass. 02/03/2017 n. 5371), restando poi il diritto di difesa assicurato dalla trattazione scritta della causa nella facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare le rispettive ulteriori ragioni (Cass. n. 5371 cit.; Cass. 10/01/2017 n. 395).
Con riferimento al secondo motivo il motivo è inammissibile.
In ossequio ai canoni di specificità ed “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quali positivamente sanciti all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e n. 6, ben avrebbe dovuto il ricorrente onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei propri assunti riprodurre integralmente nel corpo del ricorso l’istanza ed il relativo provvedimento del giudice.
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza istruttoria ha l’onere di indicare specificamente la richiesta e le ragioni che la sottendono, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della fondatezza della censura.
Onere questo che nella specie non è stato assolto.
Con la terza censura il richiedente sotto schermo della violazione di legge si duole invero di una insufficiente motivazione circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a respingere la richiesta di protezione sussidiaria sindacabile solo nel caso di violazione del minimo costituzionale.
Giova ricordare che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità della motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, al di fuori delle quali, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. n. 23940/2017 e Cass., S.U., n. 8053/2014).
Anomalie motivazionali non ricorrenti nel caso in esame ove il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.
Con riguardo all’ultimo profilo di critica il motivo di ricorso non si confronta sull’affermazione fondante il rigetto della domanda di protezione umanitaria, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale non sarebbero state neppure allegate alcun motivo umanitario che possa giustificare la richiesta rilevando l’assenza di legami affettivi e di una integrazione socio lavorativa del richiedente.
La censura è pertanto inammissibile in quanto generica, non rapportata nè con il contenuto della pronuncia, che non è mai richiamato, per sottoporlo a revisione critica, neanche per sommi capi, nè tanto meno con la situazione personale del ricorrente, al di là del singolo motivo che lo ha spinto ad espatriare. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
La Corte rigetta ricorso; nulla per le spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021