Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20240 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28002/2019 proposto da:

O.M., O.B., quali genitori naturali della minore Os.Ma., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Insabato Sveva Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.M., quale curatore speciale, Presidente del Consorzio Intercomunale Iris Servizi Socio Assistenziali di Biella quale tutore provvisorio, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/02/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 27/2019, depositata in data 18/7/2019, ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino, nel *****, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore A.M., nata a *****, dall’unione matrimoniale (in Nigeria) di O.M. e O.B., cittadini nigeriani, confermando l’inserimento della minore presso una famiglia, affidataria (dal compimento dei 25 giorni di età), in possesso dei requisiti per accedere alla futura adozione, sia pure, fino alla definitività della sentenza, con mantenimento dei rapporti tra minore e genitori.

I giudici d’appello, nel respingere i gravami proposti dai genitori, sentiti gli affidatari nonché i genitori, assistiti da interprete, disposta consulenza tecnica psicologica sulla minore e psichiatrica sulla madre, hanno rilevato che erano emerse, dall’istruttoria, la totale inadeguatezza dei genitori biologici (che avevano riconosciuto la minore solo in data *****) e l’incompatibilità con le fasi evolutive della minore dell’eventuale recuperabilità delle loro competenze genitoriali.

In particolare, la madre, in carico al Centro Salute Mentale, risultava affetta da Disturbo dello Spettro della Schizofrenia, di chiara natura post-traumatica, sviluppato a seguito della prima migrazione; il padre, pur non presentando disturbi psichiatrici, appariva persona semplice, in difficoltà, per limiti culturali, desideroso di ricomporre la propria famiglia ma centrato quasi esclusivamente su bisogni concreti; entrambi i genitori, in Italia dal *****, risultavano privi di reddito e di una situazione abitativa sufficiente per ospitare la minore, ma si erano sforzati ed impegnati durante l’istruttoria processuale; la minore presentava un ritardo rispetto alle normali fasi evolutive, con diagnosi da approfondire in ordine alle cause, e risultava avere un rapporto di fiducia con la famiglia affidataria, dimostratasi attenta e capace rispetto ai bisogni, anche psicologici, della minore.

Avverso la suddetta pronuncia, O.M. e O.B., in qualità di genitori della minore Os.Ma., propongono ricorso per cassazione, notificato il 17-18/9/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Avv. N.M., Curatore speciale della minore Os.Ma., nonché del Tutore provvisorio della minore, in persona del Consorzio Intercomunale IRIS, Servizi Socio assistenziali di biella, e del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Torino (che non svolgono difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 101,156 e 159 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., stante la mancata notifica al padre (che aveva, peraltro, potuto effettuare il riconoscimento della figlia solo in data *****) del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino, in data 25/6/2015, di apertura del procedimento di adottabilità (per inadeguatezze della madre naturale, che, all’epoca, non aveva riconosciuto la bambina), con conseguente nullità di tutti gli atti successivi; 2) con il secondo motivo, la nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 122 c.p.c., art. 6 Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con L. n. 848 del 1955, art. 3 Cost., L. n. 286 del 1998, art. 3, comma 5, stante la mancata traduzione in lingua conosciuta o veicolare del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino, di apertura del procedimento di adottabilità, notificato alla madre, O.B., con conseguente nullità di tutti gli atti successivi; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15, in relazione alla ritenuta sussistenza dello stato di abbandono, non essendo state adottate misure di sostegno per agevolare un riavvicinamento dei genitori alla minore, che, per oltre un anno e mezzo, non hanno potuto incontrare la figlia; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla possibilità di un’adozione mite.

2. La prima censura è inammissibile, investendo questione nuova non già compresa nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni o temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041).

La doglianza è inammissibile, anche per difetto di autosufficienza.

Invero, si lamenta, genericamente, la mancata notifica al padre del “decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino, in data 25/6/2015, di apertura del procedimento di adottabilità”, ma, dalla decisione impugnata e dallo stesso ricorso, emerge che la minore non veniva riconosciuta alla nascita neppure dalla madre naturale, che versava in situazione di grave scompenso psichiatrico, cosicché nel *****, su ricorso del PM si disponeva l’apertura del procedimento per l’eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità della piccola, che, nel *****, veniva collocata in una famiglia affidataria, e che solo nell'***** il padre poteva provvedere al riconoscimento della propria figlia. Da quel momento il padre si è costituito in giudizio ed ha preso attivamente parte al procedimento.

Alla luce di tali risultanze, non è dato comprendere come il decreto di avvio della procedura potesse essere notificato al padre, non avendo ancora, all’epoca, il medesimo effettuato il riconoscimento della figlia naturale. Il motivo non è pertanto specifico, al riguardo.

3. La seconda censura (da intendersi come riferita all’omessa traduzione, in lingua conosciuta o veicolare della madre, del decreto di apertura della procedura di adozione della minore, notificato alla O.) è del pari inammissibile.

Invero, la sentenza impugnata nulla dice in merito ad un motivo di appello sollevato con riguardo all’omessa traduzione del Decreto del 25/6/2015 notificato alla madre ed i ricorrenti, che lamentano l’omesso rilievo dell’asserita nullità ma non invocano un vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non chiariscono dove, come e quando tale doglianza era stata sollevata in primo grado ed in appello.

Peraltro, la ricorrente non chiarisce quale sia stato il vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass. ordd. nn. 11271/19, 11295/19, 11871/14) e quali specifiche istanze difensive, a causa dell’omessa traduzione del provvedimento di avvio, non si siano potute svolgere.

4. Il terzo ed il quarto motivo sono invece fondati, nei sensi di cui in motivazione.

I ricorrenti (la madre dichiara di avere un permesso di soggiorno, mentre il padre ne è privo; entrambi dichiarano di vivere in ***** in abitazione semplice ma in ordine; il primo svolge lavori saltuari) lamentano, anzitutto, che non siano stati adottati tutti i necessari interventi di supporto e sostegno per ripristinare la relazione genitori/figlia, interrottasi a pochi giorni dalla nascita: l’attivazione dei Servizi Sociali sarebbe stata tardiva (a distanza di un anno e mezzo dalla nascita) e non si sarebbe mai proceduto al necessario ampliamento degli incontri tra genitori e figlia.

Ora, la Corte di merito ha, invece, dato atto che interventi di sostegno vi sono stati: in particolare, la madre è stata ed è costantemente seguita dal CSM e necessita di terapia “Depot”, pur non avendo piena consapevolezza della propria patologia, e vi sono stati incontri (successivamente al riconoscimento della minore, avvenuto, da parte di entrambi i genitori, per quanto emerge dalla sentenza, solo nell'*****); è stata, in appello, disposta nuova consulenza tecnica, psichiatrica sulle condizioni della madre e psicologica sulle condizioni della minore e sulle relazioni con i genitori naturali.

Entrambi i genitori sono stati ritenuti inidonei, per criticità psichiatriche (quanto alla madre) e psicologiche (quanto al padre, persona semplice, centrata sui bisogni concreti della famiglia e non in grado di comprendere i reali bisogni della figlia e le sue difficoltà psicologiche), che, seppur migliorabili auspicabilmente, non sono compatibili con i tempi di sviluppo della minore.

Orbene, vero che, in tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).

Con il quarto motivo, in particolare, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di fatto decisivo, rappresentato dalla possibilità, con espressa richiesta formulata dai difensori dei genitori, di ricorrere ad una adozione mite, così da mantenere il legame tra i genitori biologici e la piccola M..

Ora questa Corte di recente ha ribadito che “il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l’adozione legittimante costituisce una “extrema ratio” cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate della L. n. 184 del 1983, artt. 44 e segg. e in particolare l’art. 44, lett. d)” (Cass. 3643/2020; Cass. 1476/2021; in termini, Cass. 7391/2016).

Con specifico riferimento alla cd. “adozione mite”, la Corte EDU ha, infine, affermato che “la Corte è ben consapevole del fatto che il rifiuto da parte dei tribunali di pronunciare un’adozione semplice risulta dall’assenza nella legislazione italiana di disposizioni che permettano di procedere a questo tipo di adozione, ma osserva anche che alcuni tribunali italiani (…) avevano pronunciato, per mezzo di una interpretazione estensiva dell’art. 44, lett. d), l’adozione semplice in alcuni casi in cui non vi era abbandono. (…)”; alla stregua di tali considerazioni, e sebbene lo Stato di appartenenza goda di un margine di apprezzamento in materia, la Corte ha concluso che costituisce un obbligo delle autorità italiane, “prima di prevedere la soluzione di una rottura del legame familiare”, di adoperarsi in maniera adeguata per fare rispettare il diritto della madre di vivere con il figlio, al fine di evitare di incorrere nella violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; conf. Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia).

L’ordinamento italiano conosce, in effetti, due forme di adozione: da un lato, l’adozione “legittimante”, in forza della quale – sul presupposto imprescindibile dello stato di adottabilità, della L. n. 184 del 1983, ex art. 7, che può essere pronunciato quando sia accertata, dal Tribunale per i minorenni competente, “la situazione di abbandono dei minori perché privi di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio” – “l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 27, comma 1, con recisione dei rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine; dall’altro lato, l’adozione “in casi particolari”, prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, che non presuppone necessariamente lo stato di adottabilità del minore e che non recide i rapporti di quest’ultimo con la famiglia di origine.

In conclusione, nella fattispecie, la Corte territoriale, pur dando atto degli sforzi e dell’impegno profuso dai genitori biologici, che hanno riconosciuto la figlia, dell’attaccamento da essi manifestato alla bambina, del miglioramento conseguito dalla madre sul piano terapeutico, del fatto che il padre non presenta problematiche particolari e pur affermando l’assenza di qualsiasi loro responsabilità soggettiva e personale in relazione alle criticità emerse, anche per il vissuto personale, si è sottratta all’obbligo – sulla stessa incombente, anche in forza dei succitati arresti della giurisprudenza Europea – di considerare, compiuti gli opportuni approfondimenti istruttori, il ricorso ad una forma di “adozione mite”, ai sensi dell’art. 44, lett. d), che consenta un graduale recupero del rapporto tra quest’ultima ed i genitori biologici, in considerazione dell’affetto e dell’interesse dimostrato dagli stessi nei suoi confronti, in luogo di limitarsi a confermare la dichiarazione dello stato di adottabilità della piccola M., effettuata dal Tribunale per i minorenni.

6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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