Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20248 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33930/2019 proposto da:

C.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Faggella Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., A.M.V.B., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

C.A. propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Potenza n. 38 dell’8/10/2019, nei confronti di A.G. e di D.C.C., curatore speciale del figlio minore A.M.V. (n. il *****), entrambi rimasti intimati.

Il Tribunale per i minorenni di Potenza, con decreto depositato il 27/8/2018, aveva sospeso C.A. e A.G. dalla responsabilità genitoriale sul minore ex art. 333 c.c., aveva collocato quest’ultimo presso una famiglia affidataria, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra lo stesso minore e le figure genitoriali, nominando un curatore speciale.

Con il decreto impugnato la Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di incompetenza ex art. 38 dip. att. c.c. e l’eccezione di nullità del decreto del Tribunale per la mancata nomina del curatore speciale nel corso del procedimento sfociato nel decreto reclamato, entrambe sollevate da C., ed ha confermato il decreto emesso il 27/8/2018 dal Tribunale per i minorenni di Potenza.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta un error in procedendo, consistito nella violazione e falsa applicazione dell’art. 38 disp. att. c.c. in aderenza alla interpretazione costituzionalmente orientata dagli artt. 2,3,24 e 111 Cost., nonché l’incompetenza del Tribunale per i Minorenni.

Il ricorrente ha riproposto l’eccezione di incompetenza già sollevata dinanzi alla Corte di appello, deducendo di avere instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Potenza il giudizio di riconoscimento della paternità naturale con ricorso depositato il 18/7/2015, giudizio conclusosi positivamente in suo favore con sentenza non definitiva n. 1380/2016, ancora pendente per l’accertamento della sua idoneità genitoriale e le determinazioni circa la quantificazione dell’assegno di mantenimento e la regolamentazione del diritto di visita, di guisa che la competenza – a suo parere – risultava attratta presso il Giudice ordinario, dovendosi assicurare una parità di trattamento tra i figli nati in costanza di matrimonio ed quelli frutto di filiazione naturale.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la medesima questione, ipotizzando la ricorrenza di una illegittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento perché, a suo parere, la disciplina dettata dall’art. 38 disp. att. c.c. riserverebbe ai soli processi di separazione e divorzio, e quindi ai soli figli nati in costanza di matrimonio, la concentrazione delle tutele ed il simultaneus processus dinanzi al giudice preventivamente adito, determinando un diverso trattamento processuale per i figli naturali.

1.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.

1.4. L’art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3 riserva alla competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti previsti, tra l’altro, dagli artt. 330,332,333,334 e 335 c.c., facendo tuttavia eccezione per il caso in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c., e prevedendo che in tale ipotesi la competenza spetti, per tutta la durata del giudizio, al giudice ordinario, anche per i provvedimenti richiamati nelle predette disposizioni. Nella interpretazione di tale articolata disciplina, questa Corte ha identificato la ratio della vis attractiva dalla stessa prevista in favore del Tribunale ordinario nelle interrelazioni ed interferenze frequentemente riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio e quelli relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale, anche per i figli di genitori non coniugati, rispetto a quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore. Ha tuttavia rilevato la sostanziale coerenza del dettato normativo, volto ad evitare l’adozione di provvedimenti contrastanti o la presentazione di ricorsi strumentali ad un organo diverso, osservando che lo stesso limita l’attrazione all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al Tribunale ordinario sia già pendente, in tal modo implicitamente escludendo quella in cui il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, richiedendo inoltre che i due procedimenti si svolgano tra le medesime parti. Ha escluso comunque che la vis attractiva possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, riservata in ogni caso al giudice minorile (cfr. Cass. n. 15971 del 29/07/2015; v. anche Cass. n. 2833 del 12/02/2015; Cass. n. 1349 del 26/01/2015; Cass. n. 20202 del 31/07/2018).

Più di recente è stato puntualizzato che il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, anche relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 c.c. e ss. richiesti dal P.M., atteso che la ratio dell’art. 38 disp. att. c.c. risiede nell’evidente interrelazione tra i due giudizi valida anche in questa ipotesi (Cass. n. 1866 del 23/1/2019).

Orbene la limitazione ai soli giudizio di separazione, divorzio ed ex art. 316 c.c. – questi ultimi afferenti anche alla genitorialità naturale – nei quali si fa questione di provvedimenti di affidamento o di decisioni nell’interesse dei minori, ed ai quali, quindi, i provvedimenti ablatori sono strettamente connessi, risulta del tutto ragionevole e non viola il diritto di difesa e ad un giusto processo della parte, che fruisce comunque, in sede minorile – laddove il giudizio preventivamente incardinato dinanzi al giudice ordinario non rientri tra i tre summenzionati – di una tutela garantistica, ma anche più rapida, trattandosi procedimenti soggetti al rito camerale.

1.5. Passando al caso in esame, è opportuno sottolineare che, la vicenda familiare del minore, in relazione alla posizione materna, venne all’attenzione del Tribunale per i Minorenni nel novembre 2015, su ricorso del Procuratore minorile, cioè in epoca successiva all’introduzione del giudizio di riconoscimento della paternità da parte di C., ma anteriormente alla sentenza che tale paternità accertò.

La Corte di appello ha confermato la competenza del Tribunale per i minorenni proprio perché ha individuato, come momento decisivo per valutare la priorità tra i giudizi pendenti, la data della sentenza non definitiva depositata il 16/11/2016 e non appellata con cui venne riconosciuta la paternità di C.A. e disposto il prosieguo per i provvedimenti ex art. 316 c.c., successiva all’avvio del procedimento ad istanza del PM presso il Tribunale per i Minorenni (novembre 2015).

Tale decisione risulta immune dal vizio denunciato perché il giudizio di riconoscimento della paternità non rientra tra quelli a cui si applica la vis attractiva, e d’altronde nella fase anteriore all’accertamento della paternità il se dicente padre non assume la titolarità di alcun rapporto genitoriale, né può esercitare la responsabilità genitoriale, né è legittimato a contraddire sui temi concernenti l’esercizio della genitorialità da parte della madre e, soprattutto, l’interesse del minore.

Nel caso in esame, invero, già nella fase precedente all’accertamento della paternità di C., il Tribunale per i minorenni, sulla scorta di specifica istruttoria, ebbe ad adottare tempestivi provvedimenti urgenti di notevole rilievo, inizialmente collocando madre e figlio presso una comunità, poi allontanando la madre ed infine collocando il minore presso una famiglia affidataria, mentre il Tribunale ordinario non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento mirato in tema, perché del tutto esterno al perimetro del giudizio di riconoscimento della paternità, volto solo nella seconda parte – successiva all’accertamento della paternità – a disciplinare il diritto mantenimento per il minore ed il diritto di visita per il padre ed all’adozione di provvedimenti ex art. 316 c.c.

1.6. Ne consegue che la questione di costituzionalità sollecitata è priva di rilievo perché non intercetta la ratio decidendi, in quanto la competenza del Tribunale ordinario è stata esclusa, secondo la regola dettata dall’art. 38 disp. att. c.c. per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di appello ravvisato in concreto la prioritaria instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, senza che abbia assunto rilievo dirimente il carattere della filiazione avvenuta fuori dal matrimonio che, comunque, alla luce della richiamata elaborazione giurisprudenziale non è di ostacolo all’applicazione dell’art. 38 disp. att. c.c.

In ogni caso la questione di costituzionalità non può costituire l’unico oggetto di un motivo di ricorso per cassazione (Cass. 14666 del 9/7/2020; Cass. n. 1358 del 18/02/1999).

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto per error in procedendo, consistito nella violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., u.c. e dell’art. 354 c.p.c., comma 1, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale del minore sin dall’inizio del procedimento di primo grado.

2.2. Il motivo è fondato Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi ex art. 333 c.c. (nella specie sospensione della responsabilità e collocamento extrafamiliare del minore) o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dell’art. 336 c.c., commi 1 e 4 va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c., comma 2, determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 1471 del 25/01/2021), qualora – come nella specie – non sia stato nominato al minore neppure un tutore provvisorio (Cass. 5256 del 6/3/2018).

Nel caso in esame – come si evince dallo stesso decreto impugnato – il procedimento era stato promosso su iniziativa del PM alla luce delle limitate capacità genitoriali della madre, ma solo con il decreto di primo grado oggetto di reclamo, con cui era stata sospesa la responsabilità di entrambi i genitori e collocato il minore in affidamento etero-familiare, era stato nominato un curatore speciale e quindi tardivamente, quando il grado di giudizio si era esaurito senza che fosse stata possibile la partecipazione del curatore in rappresentanza del minore.

3.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 333 c.c. e dell’art. 8CEDU, per essere stato adottato il provvedimento impugnato in assenza delle condizioni normativamente previste, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella condotta paterna e nel rapporto esistente con il minore.

3.2. Il motivo è assorbito in ragione della declaratoria di nullità del procedimento.

4. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso, infondati i motivi primo e secondo, assorbito il quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza in diversa composizione ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, per il riesame e la liquidazione delle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

– Accoglie il terzo motivo del ricorso, infondati i motivi secondo e terzo, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Potenza in diversa composizione anche per le spese;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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