LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2162-2020 proposto da:
P.M., B.G., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato BERTONCINI PAOLO;
– ricorrenti –
contro
CREDITO FONDIAMO S.P.A. in persona del suo procuratore V.V.C. rappresentato e difeso dall’Avvocato Boni Nicola elettivamente domiciliato in Roma Via Aureliana n. 63 presso lo studio dell’Avvocato Di Cunzolo Sara;
– controricorrente –
BANCA CARIGE SPA, T.P., T.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1453/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 28/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
1. La Banca Carige S.p.A. convenne dinanzi al Tribunale di Massa P.E., B.G., T.P.L. e T.F. al fine di sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei due verbali di separazione consensuale omologati dal medesimo Tribunale.
A fondamento della propria pretesa la Banca espose: di essere creditrice nei confronti della Società Edil Massa s.n.c. in virtù di un contratto di finanziamento chirografario erogato in data 19 agosto 2009; che tale esposizione debitoria era stata garantita da Pier Tonarelli Luigi e T.F., soci illimitatamente responsabili con contratto di fideiussione; che entrambi i fratelli, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, avevano sottoscritto nel 2011 due verbali di separazione consensuale con i quali T.F. aveva trasferito alla moglie B.G. tutti gli immobili di sua proprietà e T.P.L. aveva trasferito alla moglie P.E. la proprietà di alcuni beni immobili rimanendo proprietario di altri, ma tutti gravati da iscrizioni ipotecaria; che tali atti, successivi al sorgere del credito, erano stati posti in essere al fine di pregiudicare il soddisfacimento della Banca Carige S.p.A. e pertanto andavano revocati.
Si costituirono in giudizio la B. e P. contestando la domanda attorea ed eccependo che i trasferimenti immobiliari dovevano ritenersi a titolo oneroso in quanto assegnati quali corrispettivi della loro rinuncia ad ottenere un assegno di mantenimento e a titolo di ristoro per la violazione dei doveri coniugali. Esposero altresì che, per il deteriorarsi dei rapporti coniugali le stesse non erano mai state a conoscenza delle questioni legate alle attività lavorative dei coniugi.
Il Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda creditoria, dichiarò l’inefficacia dei due verbali di separazione, ritenendo:
c) accertato che l’atto dispositivo era successivo al sorgere del credito per essere stato, il contratto di mutuo, stipulato in data 19 agosto 2009 e le due separazioni omologate nel luglio 2011;
b) dimostrato l’eventus damni consistente nella circostanza che con l’omologa T.F. si era spogliato di tutti i suoi beni mentre T.L. era rimasto proprietario solo da beni gravati da ipoteca;
d) che la prova della scientia o partecipati fraudis, potendosi dare anche tramite presunzioni, emergeva dal fatto: – che il credito era sorto ben due anni prima della separazione e quindi era inverosimile che le mogli non fossero a conoscenza del medesimo; -che, malgrado la cospicua attribuzione patrimoniale, non era dato conoscere il rapporto di proporzionalità tra l’entità della potenziale contribuzione ed il controvalore dei cespiti trasferiti; – che le due separazioni erano avvenute a distanza di una settimana ed omologate il medesimo giorno.
2. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1453 del 28 ottobre 2019 ha confermato integralmente la sentenza di primo grado rigettando l’appello proposto da B.G. e P.E..
Il Collegio ha ritenuto che correttamente il giudice di primo grado aveva fatto discendere la prova del consilium fraudis anche attraverso presunzioni e che ulteriori elementi a sostegno di tale valutazione dovevano rinvenirsi nel fatto: che le due separazioni non solo erano state presentate contemporaneamente e con il medesimo contenuto, ma anche al livello temporale, erano immediatamente successive alla cancellazione della società edile dei fratelli, avvenuta in data 31 dicembre 2010 e dichiarata in data 10 gennaio 2011, circostanza che il coniuge in ogni caso non poteva non conoscere; che tenuto conto delle precarie condizioni dei due fratelli non si ravvisavano ragioni economiche che potessero giustificare un’attribuzione al posto di un contributo mensile o di una semplice assegnazione della già casa familiare vista anche la presenza dei figli; che la coppia T. P. aveva continuato, malgrado la separazione, a vivere nella medesima abitazione oggetto di attribuzione, mentre il fratello F. aveva trasferito la propria residenza in quella del fratello.
3. Avverso tale pronuncia B.G. e P.E. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste il Credito Fondiario S.p.A. con controricorso quale successore di Banca Carige.
CONSIDERATO
Che:
4. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 187 c.p.c. ed in relazione agli artt. 2687 e 2910 c.c.. Si dolgono dell’omessa motivazione circa l’istanza istruttoria formulata dalle parti sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, diretta a dimostrare la non conoscenza delle problematiche economiche dei coniugi e del contratto di finanziamento chirografario.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 342 c.p.c. e in relazione agli artt. 2687,2727,2729 e 2901 c.c. Sostengono le ricorrenti che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, sarebbero incorse in un vizio di motivazione per non aver opportunamente valutato le circostanze dalle stesse allegate idonee a dimostrare la loro estraneità e inconsapevolezza circa il finanziamento chirografario concesso alla Edil s.n.c. e la garanzia personale prestata dai coniugi.
4.2 Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, ed in relazione agli artt. 2697,2727 e 2901 c.c..
La Corte d’Appello si sarebbe limitata ad “integrare” la motivazione del giudice di primo grado con argomentazioni illogiche e non coerenti rispetto le risultanze processuali.
In particolare non sarebbe possibile dedurre dalla semplice cancellazione della società edile, una situazione di difficoltà economica e l’inevitabile conoscenza da parte delle ricorrenti, trattandosi di praesumptio de presumpto, operazione ermeneutica inammissibile.
La presenza dei figli sarebbe irrilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare poiché i figli di entrambe le coppie erano maggiorenni, circostanza idonea ad escludere qualsiasi automatismo di assegnazione della casa alle mogli stante la proprietà esclusiva in capo ai mariti.
Non corrisponderebbe al vero che la coppia T./ P. avrebbe continuato a vivere nella medesima abitazione e che il fratello F. avrebbe trasferito la propria residenza in quella del fratello poiché come allegato dalle parti entrambi i fratelli si erano trasferiti a vivere con la madre in un’altra unità immobiliare sulla quale quest’ultima gode del diritto di usufrutto.
I motivi, congiuntamente esaminati per la loro intrinseca connessione, sono inammissibili poiché le doglianze si risolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte d’Appello, lungi dall’essersi limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale, ha motivato in punto di fatto le ragioni a sostegno del proprio convincimento, richiamando alcuni ulteriori aspetti della vicenda che a suo avviso non consentono di ritenere presuntivamente dimostrata la conoscenza del finanziamento chirografario concesso alla Edil s.n.c. e della garanzia personale prestata dai coniugi da parte delle rispettive mogli e ricorrenti (quale la contestualità ed il medesimo contenuto delle due separazioni personali; la stretta vicinanza temporale tra dette separazioni e la cancellazione della società Edil, gli attuali luoghi di residenza dei due coniugi).
Si tratta di una valutazione delle prove che rientra appunto nel giudizio autonomo del giudice, senza che ciò possa essere oggetto di critica in questa sede.
La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo soltanto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con condanna in solido per comune interesse delle soccombenti.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 8.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021
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