LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5440-2020 proposto da:
IMMOBILIARE LA PERLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SABINI PIERANTONIO;
– ricorrente –
contro
DAVIS & MORGAN SPA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA, che visto l’art. 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il presente regolamento.
RILEVATO
Che:
1. La Società Immobiliare la Perla S.r.l. ha proposto dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione Esecuzione Immobiliari, istanza ai sensi dell’art. 295 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare introdotta nei suoi confronti da parte del creditore Davis & Morgan S.p.A.
A fondamento della propria pretesa deduceva che la procedura esecutiva immobiliare era stata introdotta dal creditore nonostante tra le parti fosse pendente dinanzi al Tribunale di Milano un giudizio avente R.G. 1658/16, promosso dalla debitrice, al fine di far accertare la nullità delle competenze di mutuo; che l’esito del giudizio di merito era decisivo in quanto volto ad accertare l’effettività del credito azionato con l’esecuzione immobiliare; che, pertanto, detto giudizio assumeva natura pregiudiziale rispetto alla procedura esecutiva.
2. Il Tribunale di Milano con provvedimento del 17.12.2019 ha rigettato l’istanza di sospensione ritenendo non applicabile il disposto di cui all’art. 295 c.p.c. al processo esecutivo stante l’espressa indicazione delle ipotesi di sospensione di cui agli artt. 623 e 624 c.p.c..
3. Avverso detta pronuncia la Società Immobiliare la Perla s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza.
3.1. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.
CONSIDERATO
Che:
4. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto dell’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. “configurandosi il proseguimento delle aste immobiliari mentre il Tribunale ne sta accertando la fondatezza”. Sostiene altresì che il provvedimento con cui viene rigettata l’istanza di sospensione possa essere impugnato con regolamento necessario di competenza in quanto idoneo ad assumere carattere decisorio nel processo.
Il regolamento è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento che ha negato la sospensione necessaria del processo.
A tal proposito va data continuità all’orientamento, ormai consolidato in questa Corte, secondo cui l’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla “ratio” di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale” (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 marzo 2017, n. 5645, Rv. 643987-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 3 ottobre 2005, n. 19292, Rv. 586666-01; Cass. Sez. 1, ord. 8 settembre 2003, n. 13126, Rv. 566662-01; da ultimo Cass. n. 20344 del 28 settembre 2020).
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei 6 presupposti per il versamento, da parte delLricorrente ptirretzak2 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021