LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6058-2020 proposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADDIS ABEBA 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FEGATILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIO DI CAMILLO;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORETTA GESLAO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1126/2019 del TRIBUNALE di PESCARA del 9/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. Nel 2015 D.M.M. convenne in giudizio la Provincia di Pescara al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo in seguito a un sinistro nel quale dell’automobile perse il controllo per la presenza di chiazze di olio sul manto stradale.
La Provincia si costituì in giudizio deducendo l’impossibilità per la stessa di porre in essere attività idonee ad evitare lo stato di pericolo, evitabile da una condotta diligente dell’attrice.
Il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza n. 31/2017, rigettò la domanda attorea sul presupposto che legittimato passivo dell’azione non fosse la Provincia di Pescara ma il Comune di Pianella, dove ricadeva il tratto stradale luogo del sinistro.
2. Su appello della D.M., il Tribunale ordinario di Pescara, con sentenza n. 1126/2019, pubblicata il 9 luglio 2019, ne ha rigettato nel merito la domanda, condannandola alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dall’appellata. Ha riconosciuto la Provincia di Pescara soggetto responsabile del manto stradale in oggetto, pertanto legittimata passiva.
Secondo il giudice di merito, l’evento dannoso si era verificato a causa della condotta di un soggetto terzo rimasto ignoto che aveva cagionato un fatto imprevedibile e inevitabile, quindi non conoscibile ed eliminabile dall’ente nell’immediatezza del fatto stesso. Pertanto, vi erano gli estremi per integrare il caso fortuito. Non ha ritenuto sussistente nemmeno la responsabilità della Provincia ex art. 2043 c.c. mancando la rimproverabilità dell’evento a titolo di colpa, stante l’anomalia e l’inevitabilità della presenza dell’olio del manto stradale.
3. Avverso la suddetta pronuncia D.M.M. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.
La Provincia di Pescara resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “violazione degli artt. 91,92,112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale di Pescara, quale giudice d’appello, erroneamente disposto la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado (viceversa compensate), nonostante l’avvenuta formazione del giudicato interno su tale punto in assenza di alcun appello della controparte in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese”.
Il motivo è infondato.
Il motivo si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, n. 7616). Nel caso di specie il giudice dell’appello ha riformato la sentenza di primo grado in relazione alla errata esclusione della legittimazione passiva della Provincia di Pescara.
4.1. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 2051 c.c., in subordine art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il Tribunale di Pescara quale giudice di appello erroneamente disatteso le regole probatorie che la norma prevede”. Il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto sussistente il caso fortuito, non provato in alcun modo dalla Provincia di Pescara, addivenendo a un giudizio disancorato dai principi probatori in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il motivo è inammissibile.
Lo è perché in realtà il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Peraltro in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., mentre il danneggiato è tenuto a provare il nesso tra il danno e la cosa in custodia, quest’ultimo per liberarsi dalla responsabilità oggettiva è tenuto a provare il caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile e inevitabile. Tale forma di responsabilità si applica per i beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale. Secondo orientamento di questa Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, n. 4963). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, tramite una motivazione scevra di vizi giuridico-formali, sussistente il caso fortuito nel pieno rispetto dei principi probatori enunciati da questa Corte, pertanto la pronuncia appare insindacabile.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 maggio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021
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