LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22424-2020 proposto da:
J.G., O.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentati e difesi dell’avvocato VALERIO BASSI;
– ricorrenti –
contro
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO;
– intimata –
avverso il decreto n. 1066/2020della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 27/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con decreto del 27/5/2020 la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – sezione per i minorenni ha rigettato il reclamo proposto da J.G. e O.F., cittadini nigeriani, genitori del figlio minore O.F.P. nato il *****, avverso il provvedimento del 9/3/2020 del Tribunale per i minorenni di Taranto che aveva rigettato la loro istanza di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31;
secondo la Corte di appello erano infondate sia la doglianza in rito perché il procedimento non subiva la sospensione per la pandemia in atto, sia la doglianza di merito, in difetto di alcun concreto ed apprezzabile pregiudizio per il minore in caso di rientro nel Paese insieme ai genitori;
avverso il predetto decreto, con atto notificato il 24/8/2020 hanno proposto ricorso per cassazione signori J. e O., svolgendo tre motivi; l’intimato Procuratore generale non si è costituito;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;
i ricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese.
ritenuto che:
con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e al D.L. 11 del 2020, 2, comma 2, lett. g), e sostengono che l’udienza del 9/3/2020, fissata per l’ascolto dei ricorrenti era stata tenuta, in loro assenza, nonostante la sospensione delle attività processuali per l’emergenza pandemica, benché il procedimento non rientrasse fra quelli esclusi dalla sospensione;
il motivo, volto a dedurre violazione degli art. 24 e 111 Cost. e del D.L. n. 11 del 2020, art. 2, comma 2, appare manifestamente infondato;
infatti il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g), n. 1, contemplava tra le eccezioni al rinvio a data successiva al 31/5/2020 per emergenza epidemiologica “le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio”;
la situazione di grave pregiudizio, almeno in prospettazione, deve essere ravvisata nel caso del ricorso proposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, con riferimento a “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore;
con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, poiché il Giudice non avrebbe dovuto operare una valutazione obiettiva del concreto rischio in cui versa il fanciullo ma avrebbe dovuto formulare un giudizio prognostico circa i rischi cui sarebbe esposto se sradicato dal contesto conosciuto dalla nascita;
il motivo appare inammissibile perché riversato in fatto e nel merito e volto a richiedere alla Corte di legittimità una rivalutazione dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, che ha valutato l’ipotesi del rientro in patria e ha escluso un apprezzabile rischio per lo sviluppo psicofisico del minore, così formulando proprio quel giudizio prognostico che i ricorrenti le imputano di aver omesso;
con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e all’art. 9 Convenzione dei diritti del fanciullo e lamentano che la Corte abbia anteposto al preminente interesse del minore l’imprescindibile esigenza di legalità in relazione alla presenza e alla permanenza di stranieri sul territorio nazionale;
il motivo presenta gli stessi vizi del motivo precedente, a tacer del fatto che l’interesse del minore è stato valutato nella corretta dimensione normativa impressa dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31;
i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa; la normativa in esame non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori e sul richiedente l’autorizzazione incombe, pertanto, l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Sez. 6 – 1, n. 773 del 16/01/2020, Rv. 656450 – 01);
ben vero, questa Corte ha anche riconosciuto che ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi per il rilascio dell’autorizzazione alla permanenza in Italia dei familiari degli stranieri minori di età, il tribunale per i minorenni nell’effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui il minore è nato o vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni è idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore (Sez. 1, n. 27237 del 30/11/2020, Rv. 659830 – 01);
tali ipotesi di pregiudizio appare però del tutto estranea al contenuto del ricorso, in cui non v’e’ traccia di integrazione socio-lavorativa dei genitori sul territorio nazionale;
ancora è stato affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell’età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare; ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto (Sez. 2, n. 18188 del 01/09/2020, Rv. 659093 – 01);
in tal modo la giurisprudenza si è orientata, del tutto logicamente, a conferire rilievo ai fini della protezione dello sviluppo psico-fisico del minore alla sua età crescente, che implica un progressivo radicamento determinato dall’intensificarsi delle conoscenze e dall’allacciamento di plurime relazioni sociali ed affettive;
e’ pur vero che la giurisprudenza in passato aveva attribuito rilievo, quale fattore meritevole comunque di essere soppesato, anche all’età “prescolare” del minore (Sez. 1, n. 19433 del 03/08/2017, Rv. 645180 – 01; Sez. 1, n. 5938 del 03/03/2020, Rv. 657026 – 01) con soluzione non priva di contrasti (Sez. 1, n. 277 del 09/01/2020, Rv. 656502 – 01) tuttavia nel caso di specie il motivo è formulato in modo assolutamente generico, senza dar conto di quali specifici e concreti elementi sottoposti alla Corte di appello circa i possibili pregiudizi per il minore sarebbero stati pretermessi o trascurati e la Corte territoriale non si è punto sottratta alla valutazione dei bisogni psicofisici del minore, escludendo con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, la configurabilità di ogni possibile pregiudizio;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato senza pronuncia sulle spese perché rivolto avverso la Procura generale della Repubblica, peraltro non costituitasi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, perché il presente procedimento è esente dal contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 2, anche a prescindere dal patrocinio statuale accordato ai ricorrenti;
occorre infine disporre in caso di utilizzazione della presente ordinanza -relativa a un minore – in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione dell’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021