LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24943/2016 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VINCENZO PICARDI 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GIROLAMI, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA BENEDETTI;
– ricorrente –
contro
V.G., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1862016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
Che:
1. V.S. conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Foligno, V.P. al fine il ottenere l’accertamento del suo diritto ad utilizzare il forno esistente sulla particella n. *****, foglio ***** del nuovo catasto terreni, quale servitù di uso personale costituita con atto a rogito notarile. L’attore chiedeva la condanna del convenuto al ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio del diritto in questione, nel frattempo alterate con occlusione del forno ed ubicazione di animali da orti e, nonché al risarcimento dei danni patiti da quantificare con apposta CTU.
2. Si costituiva V.P. il quale eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto d’uso del forno, ai sensi dell’art. 2946 c.c. e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio decedeva il convenuto e la causa veniva riassunta nei confronti degli eredi.
3. Il Tribunale di Perugia accoglieva le domande attoree, dichiarando il diritto d’uso personale di V.S. all’utilizzo del forno, in conformità a quanto stabilito con atto a rogito notarile.
Si ordinava pertanto l’immediato ripristino delle condizioni necessarie all’esercizio del suddetto diritto con condanna delle parti al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in Euro 3000.
4. Gli eredi di V.P. proponevano appello avverso la suddetta sentenza, contestando in primo luogo la qualificazione del diritto oggetto di causa, costitutivo di un rapporto obbligatorio. Secondo gli appellanti mancando il requisito della realità il diritto non era suscettibile di trasmissione agli eredi se non per effetto di apposito atto e doveva dichiararsi estinto alla morte di V.P.. Gli appellanti ritenevano quindi che l’eccezione di prescrizione sollevata ex art. 2946 c.c., andasse riferita ad un rapporto obbligatorio. Si contestava in fatto la valutazione degli elementi istruttori e si censurava la pronuncia relativamente alla condanna ad un facere, emessa nei confronti degli appellanti dovendosi interpretare la clausola afferente al diritto d’uso come eccezionale e di carattere personale opponibile a V.P. ma non trasmissibile. Veniva impugnata anche la quantificazione del danno.
La Corte d’Appello di Perugia accoglieva l’impugnazione. In via preliminare il giudice del gravame osservava che la fattispecie oggetto di causa doveva qualificarsi come servitù irregolare la cui costituzione era rimessa alla libera autonomia delle parti, in ossequio all’art. 1322 c.c., non contrastando con il principio di tipicità dei diritti reali. Nel caso di specie, il diritto costituito con atto a rogito notarile consistente nella servitù di uso personale a carico del forno esistente sulla particella ***** del foglio ***** del nuovo catasto terreni a favore del signor V.S. e dei suoi familiari non integrava una servitù prediale perché non si sostanziava in un rapporto di asservimento di fondi ma concerneva piuttosto un vantaggio di natura personale. Pertanto, pur essendo ammessa la valida costituzione della servitù di uso personale doverosi osservarsi che, difettando il requisito di inerenza al fondo e generando la stessa un rapporto obbligatorio rimesso l’autonomia delle parti, questo era venuto meno alla morte del dante causa necessitando per la sua opponibilità agli eredi un’apposita convenzione in tal senso. Restavano assorbiti tutti gli altri motivi di appello che non richiedevano ulteriore trattazione.
5. V.S. ricorso cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
6. M.P. e V.G. hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione delle norme relative al diritto d’uso di cui agli artt. 1021 c.c. e segg..
La censura ha ad oggetto l’interpretazione della clausola prevista nell’atto di divisione recante servitù di uso personale a carico del forno esistente sulla particella *****, foglio ***** del nuovo catasto terreni a favore di V.S. dei suoi familiari. Secondo il ricorrente con l’atto di divisione si è costituito un diritto di uso.
Pertanto, in virtù del disposto di cui all’art. 1026 c.c., devono trovare applicazione le norme in materia di usufrutto per cui una volta esattamente individuato il bene gravato dal peso, il diritto si estingue dopo la morte dell’usufruttuario, secondo quanto previsto dall’art. 978 c.c..
A conferma dell’interpretazione proposta il ricorrente evidenzia che l’espressione contenuta nella disposizione notarile in favore di V.S. e dei suo familiari coincide perfettamente con la dicitura contenuta nell’art. 1021 c.c. La Corte d’Appello avrebbe omesso completamente di motivare sul punto, limitandosi ad affermare che non si poteva ritenere sussistente una servitù prediale in quanto mancava il rapporto di asservimento di un fondo all’altro. Tuttavia nella clausola indicata vi era un riferimento al forno con l’indicazione catastale a conferma del carattere di realità.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato esame della domanda risarcitoria.
V.S. aveva chiesto anche la condanna di V.P. al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’impossibilità di utilizzare il forno. La sentenza di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sul tale domanda nonostante l’impedimento all’utilizzo del forno a partire dell’anno 2006 deve ritenersi pacifico in quanto non contestato almeno fino al presunto momento di cessazione del rapporto per la morte di V.P., il *****.
3. Il collegio all’esita della Camera di consiglio dell’adunanza del 22 giugno 2021 ha ritenuto di rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza per la particolare importanza della questione relativa alla qualificazione del diritto oggetto di causa, se avente natura obbligatoria o reale e alla sua conseguente trasmissibilità agli eredi.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo perché venga trattata in udienza pubblica.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021
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