LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14560-2017 proposto da:
CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA, 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBARA VITTIMAN;
– ricorrente –
contro
D.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSI che:
1. in causa sulla legittimità della cartella di pagamento relativa a contributi consortili degli anni 2009-2012, pretesi nei confronti di D.G.M. dal Consorzio 2 Alto Valdarno subentrato in data ***** ex L.R. Toscana n. 79 del 2012, alla Unione dei Comuni del ***** a sua volta subentrata alla Comunità Montana del ***** a far data dal 1 gennaio 2009 in attuazione della L.R. Toscana n. 37 del 2008, il Consorzio ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Toscana ha respinto l’appello del ricorrente contro la decisione di primo grado così argomentando: “non risultano rispettati gli adempimenti della L.R. n. 34 del 1994, e in particolare quelli relativi al consiglio dei delegati che, a norma dell’art. 23, avrebbe dovuto deliberare sia il criterio di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri sia provare il perimetro di contribuenza e il piano di classifica. Tali attività sono state invece assolte da una commissione provvisoria di amministrazione e conseguentemente, anche in considerazione del fatto che la stessa è portatrice di interessi potenzialmente divergenti da quelli del consiglio dei delegati, deve ritenersi viziato ed illegittimo l’intero procedimento che ha portato all’emissione della cartella impugnata. In conseguenza di quanto precede, non avendo proceduto il consorzio a provare i benefici forniti al contribuente, deve confermarsi la sentenza impugnata”;
2. la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dei documenti prodotti; illogicità e contraddittorietà della decisione: il piano di classifica e il perimetro di contribuenza; loro allegazione” viene dedotto che incomprensibilmente la CTR ha fatto riferimento ad una “commissione provvisoria” mai esistita -“e ciò per l’ovvio motivo che essa è organo del Consorzio e non della Comunità montana, ente delegato ex L. n. 34 del 1994, e a cui è subentrata l’Unione dei Comuni” -, mai menzionata dalla contribuente e di cui non vi era traccia negli atti atteso che il piano di classifica e il perimetro di contribuenza richiamati nella cartella e prodotti dall’Unione dei Comuni in primo grado risultavano essere stati approvati con Delib. 14 settembre 2006, n. 26, dal Consiglio della Comunità Montana del *****;
2. con il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., sul presupposto dell’art. 860 c.c., e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, in ordine alla prova del beneficio”, viene dedotto che la CTR ha, con “motivazione illogica, messo in relazione la supposta illegittimità del procedimento di approvazione degli atti con l’assolvimento dell’onere probatorio”. Viene ribadito che mai la contribuente aveva “ritenuto viziato il procedimento di formazione degli atti” e “mai aveva contestato il piano di classifica e il perimetro di contribuenza perché provenienti dalla Commissione provvisoria avvedendosi dell’inesistenza di tale commissione”. Viene infine sostenuto che la CTR ha errato nel porre a carico del Consorzio l’onere della prova dei “benefici forniti al contribuente” “essendo pacifico, perché non contestato e dimostrato dalla documentazione depositata, che gli immobili della contribuente rientrano nel perimetro di contribuenza delimitato dall’ente e che il beneficio ricavato dagli stessi immobili è stato individuato sulla base dei criteri e parametri determinati nel piano di classifica”;
3. i due motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati assieme. Essi, nei limiti che seguono, sono fondati.
La L.R. Toscana n. 34 del 1994, aveva previsto la costituzione di consorzi di bonifica con “un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica” (art. 1), in ciascuno dei comprensori definiti dalla Regione (art. 5). L’attività di bonifica doveva essere svolta “per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica” (art. 8), adottato dalla Regione (art. 10). Fino alla costituzione dei consorzi – i cui organi era previsto fossero: “a) il Consiglio dei delegati; b) la Deputazione amministrativa; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti”- le relative funzioni erano demandate alle Comunità montane (art. 13, comma 2). L’istituzione dei consorzi doveva essere “deliberata d’ufficio dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare, la Provincia competente (doveva) nomina(re) una commissione provvisoria di amministrazione del Consorzio, incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati”.
In attuazione della L.R. Toscana n. 37 del 2008, la Comunità Montana del ***** è stata soppressa ed è stata istituita l’Unione dei Comuni del ***** che ne ha preso le funzioni. Organi dell’Unione erano il “Presidente, la Giunta e il Consiglio”.
Il Consorzio 2 Alto Valdarno è stato istituito dalla L.R. Toscana n. 79 del 2012 (art. 7), abrogativa della L.R. Toscana n. 34 del 1994, (art. 48).
Gli organi del Consorzio sono rimasti quelli previsti da quest’ultima legge.
La competenza all’adozione del perimetro di contribuenza (l’atto con cui, ai sensi della L. n. 34, art. 15, vengono individuati gli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all’art. 33) e del piano di classifica (l’atto che, ai sensi dell’art. 17, “individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’indice di contribuenza di ciascun immobile), era, fin tanto che è esistita la Comunità Montana, del relativo Consiglio.
Alla luce di quanto precede, il riferimento, da parte della CTR, alla “commissione provvisoria” e al Consiglio dei delegati del Consorzio con riguardo ad atti – il perimetro di contribuenza e il piano di classifica – risalenti al 14 settembre 2006 (come riportato nel ricorso per cassazione) non è giustificato.
La CTR, sulla base di tale ingiustificato riferimento, ha ritenuto gli atti suddetti assolutamente illegittimi – i.e. nulli – in quanto approvati da organo (la commissione) del tutto incompetente, laddove invece essi erano stati legittimamente approvati dal Consiglio della Comunità montana di *****, appunto il *****, con delega n. ***** (come pure riportato nel ricorso).
Ciò posto, va richiamata e ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui mentre, in assenza di “perimetro di contribuenza” o – si aggiunge – in assenza piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell’immobile del contribuente nel “piano di classifica”, grava sul Consorzio l’onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell’immobile del contribuente – come incontestatamente nella caso che occupa – e legittimi – come in questo caso deve ritenersi una volta rilevata l’infondatezza del contrario assunto della CTR -, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l’inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c., e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile. (v., tra altre, sentenze n. 4761 del 23/03/2012; n. 23320 del 31/10/2014).
Emerge dal ricorso del Consorzio – e niente di diverso emerge dalla sentenza impugnata – che il contribuente non aveva neppure allegato l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica (essendo egli limitato a contestare il difetto di motivazione della cartella e ad asserire in modo generico che vi sarebbe stata “assenza insanabile di beneficio in quanto le opere sono state finanziate totalmente con contributi dello Stato, dell’UE e della Regione”);
4. il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi è necessità di ulteriori accertamenti in fatto. La causa può essere pertanto decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario deve essere rigettato;
5. le spese del merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale;
6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario;
compensa le spese del merito;
6. condanna il contribuente a rifondere al Consorzio 2 Alto Valdarno le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 300,00, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021