Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20395 del 16/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8103/2015 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

D.P., DOLCOS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA FABBRI 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4286/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2014 R.G.N. 3876/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4286/2014, decidendo sull’impugnazione proposta da D.P. e dalla Dalcos s.r.l. (quali soggetti obbligati in solido della L. n. 689 del 1981, ex art. 6) nei confronti del Ministero del Lavoro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, annullava le ordinanze ingiunzione nn. 139, 140 e 141 emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecco in data 14/5/2009 nei confronti degli appellanti;

rilevava preliminarmente la Corte territoriale che il giudizio sottoposto alla sua attenzione si fosse svolto in parallelo rispetto ad altro giudizio, originato dagli stessi fatti ed avente ad oggetto l’annullamento della cartella esattoriale n. *****, emessa dall’INPS in relazione al medesimo accertamento ispettivo effettuato congiuntamente dai propri funzionari di vigilanza e dal servizio ispezione della Direzione provinciale e con riferimento alle medesime posizioni dei dipendenti V., B. e C.;

evidenziava che tale procedimento parallelo si fosse concluso con sentenza definitiva n. 351 del 2/5/2014 della Corte d’appello di Milano che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lecco, aveva annullato le cartelle considerando insussistente l’obbligazione contributiva;

riteneva che detta pronuncia, ancorché resa inter alios acta, costituisse “giudicato riflesso” nei confronti di terzi rimasti estranei a quel giudizio ma titolari di diritti dipendenti dalla situazione ivi definita e che come tale la stessa precludesse ogni diverso accertamento;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro con un motivo;

3. D.P. e la Dolcos s.r.l. hanno resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., erronea applicazione del c.d. giudicato riflesso;

assume l’erroneità del richiamo da parte della Corte territoriale ad una giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2137/2014) che ha ritenuto di derogare alla regola del giudicato valevole solo tra le parti in causa in una ipotesi, del tutto peculiare, di illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni straordinari;

rileva che nel caso di specie, non sussiste tra i due giudizi alcun nesso di pregiudizialità o di condizionamento delle posizioni riconducibili da un lato all’INPS e dall’altro alla Direzione Provinciale del lavoro;

2. il motivo è fondato;

2.1. è pacifico tra le parti e si evince dalla stessa sentenza impugnata che i due giudizi di cui si discute siano stati originati dagli stessi fatti ovvero dagli accertamenti che erano stati effettuati congiuntamente dai funzioni di vigilanza dell’INPS e dal servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro in relazione alle posizioni dei dipendenti V., B. e C.;

si trattava, dunque, di un medesimo accertamento dal quale erano scaturite le violazioni formali afferenti le assunzioni degli indicati dipendenti, sul presupposto della sussistenza non di rapporti di lavoro autonomo (a progetto) ma subordinato, di cui alle ordinanze ingiunzione della Direzione provinciale comportanti l’applicazione delle relative sanzioni amministrative (v. pag. 2 e pag. 9 del ricorso del Ministero) e le violazioni aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali in relazione sempre alla natura subordinata dei suddetti rapporti, riscossi dall’INPS a mezzo di cartella esattoriale (v. sempre pag. 9 del ricorso del Ministero);

i giudizi instaurati parallelamente avevano riguardato l’opposizione alle ordinanze ingiunzione (instaurata nei confronti della Direzione provinciale del lavoro) e l’opposizione alla cartella esattoriale (instaurato, nei confronti dell’INPS);

2.2. dei suddetti giudizi quello instaurato nei confronti dell’INPS è stato definito con sentenza n. 351 del 2/5/2014 della Corte d’appello Milano, passata in giudicato con la quale la cartella esattoriale impugnata è stata annullata (circostanza, questa, egualmente pacifica tra le parti);

tale decisione costituisce, secondo la pronuncia qui impugnata, “giudicato riflesso” avendo efficacia anche nel giudizio avente ad oggetto le violazioni amministrative, instaurato nei confronti della Direzione provinciale del lavoro;

l’affermazione è erronea;

2.3. come da questa Corte già affermato il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l’opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell’Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come “res inter alios acta”, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto (v. Cass. 26 settembre 2018, n. 23045; Cass. 15 giugno 2020, n. 11539; si veda anche, con riguardo alle posizioni di INPS e INAIL, Cass. 12 settembre 2017, n. 21121);

2.4. in definitiva, quindi, va ribadito il principio in virtù del quale l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell’ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi anche contributivi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come “res inter alios acta”, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto (v. anche Cass. 20 gennaio 2004, n. 849; Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6523; Cass. n. 23045/2018 cit.);

con riferimento, dunque, alle distinte posizioni dell’INPS e della Direzione provinciale del lavoro, non sussiste tra i relativi giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente), il quale solo legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa;

e’ stato, infatti, ritenuto (v. Cass. 6 dicembre 2019, n. 31969; Cass. 9 luglio 2019, n. 18325) che ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti di un soggetto terzo;

facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa;

per il terzo – quindi – la altrui decisione resta, come detto, “res inter alios acta”;

3.5. esclusa, dunque, la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (art. 1306 c.c., art. 1599 c.c., comma 3; art. 404 c.p.c.), e, all’infuori dei confini indicati, non resta che la efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento;

3.6. nei precedenti sopra ricordati (Cass. n. 23045/2018; Cass. n. 11539/2020) si è espressamente affermato che non poteva condividersi l’assunto di Cass. 10 novembre 2008, n. 26927, secondo cui tra cause inerenti rapporti contributivi I.N.P.S. e cause inerenti sanzioni amministrative del Ministero del lavoro ricorra un nesso di pregiudizialità dipendenza, da ricollegarsi alla comune radice degli accertamenti ispettivi, idoneo a determinare l’estensione del giudicato formatosi su di uno di tali rapporti anche in riferimento all’altro rapporto, pur se facente capo a diverso soggetto pubblico;

come si è già detto, le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l’esercizio, per quanto qui interessa, del diritto alla riscossione di contributi od all’applicazione di date sanzioni;

3.7. tra il verbale e le predette pretese non si determina, dunque, alcun nesso di pregiudizialità dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell’uno o dell’altro rapporto e dunque una mera parziale connessione oggettiva tra controversie;

tale connessione oggettiva non è però sufficiente, in mancanza di una disciplina espressa in senso contrario, a determinare l’estensione del giudicato dall’uno all’altro soggetto, stante l’autonomia dei crediti e pena la violazione, altrimenti, dell’art. 2909 c.c.;

3.8. nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a dare atto del giudicato riflesso ed a ritenere che la decisione intervenuta nella diversa sede processuale abbia comportato la caducazione anche dell’ordinanza ingiunzione, e ciò senza alcun accertamento autonomo circa le circostanze fattuali che hanno fondato il diritto all’applicazione delle sanzioni, eventualmente anche sulla base di quello risultante dalla sentenza passata in giudicato;

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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