LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28630/2017 R.G. proposto da:
O.T.D., titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, prof. Fabio Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliata presso lo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani in Roma, via V. Bellini n. 24;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2571/06/17, depositata il 09/05/2017, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/05/2021 dal Consigliere Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.
RILEVATO
che:
– con sentenza n. 2571/06/17, depositata il 09/05/2017, non notificata, la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di O.T.D., titolare della omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 5076/41/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione aveva contestato nei confronti di quest’ultimo, titolare della ricevitoria operante come centro di trasmissione dati (CTD), esercente l’attività di raccolta scommesse sportive per conto del bookmaker estero Stanleybet Malta Limited – il mancato pagamento dell’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, oltre sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi nell’anno 2007;
– avverso la suddetta sentenza della CTR, O.T.D., titolare dell’omonima ditta individuale, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria; la ricorrente ha altresì depositato memoria con la quale chiede trattarsi la controversia in udienza pubblica e nella quale si insiste perché sia disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE;
– l’Agenzia delle dogane ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese compensate.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente deve essere disattesa l’istanza di trattazione in pubblica udienza. In adesione all’indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020). In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall’altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito;
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione Europea di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. di stabilità 2011, art. 1, comma 66, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento; in subordine, si formula proposta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 3 TFUE, alla Corte di Giustizia;
– il secondo motivo si appunta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla violazione e/o falsa applicazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all’art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e alla L. di stabilità 2011, art. 1, commi 64 e 66, lett. b);
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 1, come interpretato dalla L. di stabilità 2011, art. 1, comma 66, lett. a), per avere la CTR errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell’imposta unica;
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 288 del 1998, art. 1, comma 2, lett. b), e degli artt. 1326, 1327 e 1336 c.c. per avere la CTR errato nel ravvisare in capo al CTD il presupposto territoriale del tributo;
– con il quinto motivo si denuncia, in relazione con art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3, come interpretato dalla L. di stabilità 2011, art. 1, comma 66, lett. b), per avere la CTR erroneamente ritenuto il CTD soggetto passivo del tributo;
– il sesto motivo censura la pronuncia gravata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1998, artt. 1 e 3, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3, ed alla L. di stabilità 2011, art. 1, comma 66, lett. b);
– con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del principio dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU e dell’art. 117 Cost., comma 1, con riferimento alla L. di stabilità 2011, art. 1, comma 66, lett. b);
– l’ottavo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3 e art. 36, comma 2, nn. 2) e 4) e dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la doglianza relativa alla eccepita violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, anche in combinato con la L. n. 241 del 1990, art. 3, per illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, stante la mancata allegazione del p.v.c.- cui l’atto rinvia solo per relationem;
– con il nono motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per non avere la CTR esaminato le doglianze relative alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, in combinato all’art. 112 c.p.c., avendo la CTP omesso di pronunciare sul motivo di ricorso relativo alla violazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4 e del D.Lgs. n. 98 del 2011, art. 24, comma 10, circa la dedotta errata applicazione dell’aliquota d’imposta;
– in prossimità dell’udienza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c., deducendo e documentando il sopravvenuto- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/18 – annullamento in autotutela – con provvedimento del 30.01.2019 prot. 10392 (allegato alla memoria) dell’avviso di accertamento in oggetto (per l’anno 2007) con riguardo alla posizione del ricevitore O.T.D.;
– va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio;
– in considerazione del sopravvenuto annullamento in autotutela, a seguito dell’intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021
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