Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20549 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26081/2016 proposto da:

ANDREAVICAVA SRL, IN PERSONA DELL’AMM.RE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. T. D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrente –

nonché da:

WINTERHALTER ITALIA SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.RE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BIANCHI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1470/2016 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 07/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M.. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto.

FATTI DI CAUSA

1. La Winterhalter Italia s.r.l. propose ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Gallarate nei confronti della Andreavicava s.r.l. per chiedere il pagamento della somma di Euro 2.420,00 per il servizio di prestazione della garanzia in relazione a tre lavastoviglie acquistate dalla Andreavicava s.r.l..

1.1. L’opposizione della Andreavicava venne accolta dal Giudice di Pace, che rigettò la domanda e revocò il decreto ingiuntivo; la decisione venne confermata dal Tribunale, in sede di appello, con sentenza del 7.9.2016.

1.2. Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta, ritenne che non vi fosse la prova della prestazione della garanzia e che, in ogni caso, il contratto era nullo per indeterminabilità del prezzo, che costituiva un elemento essenziale del contratto. Dalla documentazione in atti si evinceva soltanto che le lavastoviglie erano state inviate a Londra ma mancava la prova dell’accordo sul costo della garanzia per l’assistenza.

1.3. Il Tribunale, in considerazione del comportamento processuale delle parti, che non avevano chiarito il contenuto delle e-mail prodotte in giudizio, compensò le spese del doppio grado.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l’Andreavicava s.r.l. sulla base di un unico motivo.

2.1. Ha resistito con controricorso la Winterhalter s.r.l. che ha proposto appello incidentale sulla base di due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per ragioni di priorità logica e giuridica va esaminato l’appello incidentale.

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale dichiarato la nullità del contratto di garanzia per indeterminabilità del prezzo nonostante il prezzo non costituisse un elemento essenziale del contratto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalle mail del 27.9.2013, dalle quali risulterebbe che le parti avevano raggiunto l’accordo sia sulla prestazione della garanzia che sulla determinazione del prezzo a forfait.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

2.2. L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato, va inteso tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione.

2.3. Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2.4. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e quindi quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, la efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.

2.5. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto insussistente la prova relativa alla conclusione del contratto di garanzia senza tenere conto del contenuto delle e- mai) intercorse tra le parti in data 27.9.2013, specificamente riportate a pag.8 dei ricorso incidentale e non esaminate dal giudice d’appello.

2.6. In particolare, il Tribunale non ha preso in considerazione l’email del 27.9.2013 delle h. 16.10: in essa la Winterhalter Italia s.r.l., alla quale era stato chiesto dalla Andreavicava s.r.l. se fosse possibile l’installazione, a via cura, delle lavastoviglie acquistate e la prestazione della garanzia, prendeva atto che era stato raggiunto un accordo “di compromesso” tra le parti; con la medesima e-mail, Winterhalter Italia s.r.l. preannunciava che sarebbe stata inviata una fattura ” a forfait”, effettivamente trasmessa con e-mail del 27.9.2013 alle h. 16.16.

2.7. Detti documenti erano decisivi sia in ordine alla prova della conclusione del contratto, in quanto si dava atto dell’accordo raggiunto, sia in ordine alla determinazione del prezzo della prestazione della garanzia.

2.8. L’esame del Tribunale è stata carente proprio su un documento che era inerente alla formazione della volontà contrattuale ed all’oggetto del contratto.

2.9. Il giudice di rinvio dovrà esaminare detti documenti e, all’esito dell’esame, accertare se il contratto fosse stato validamente concluso e se il prezzo dell’assistenza fosse dovuto dalla Andreavicava s.r.l..

2.10.La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio in persona di altro magistrato.

3. Va dichiarato assorbito l’appello principale con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale compensato le spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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