Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20612 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14962-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 740/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Genova, con ordinanza n. 1992 del 19.11.2019, in accoglimento dell’opposizione proposta, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dall’Avv. B.M. avverso il decreto emesso su istanza dello stesso professionista dal medesimo ufficio giudiziario (depositato il 21.05.2018), liquidava il compenso in complessivi Euro 2.905,25, oltre accessori, per l’attività prestata quale difensore di ufficio di G.A. nel procedimento penale in appello.

Avverso l’ordinanza della Corte di appello ligure il B. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

ATTESO che:

con i due motivi il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, nonché dell’art. 111 Cost., comma 6. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio in spregio al principio della soccombenza, senza alcuna motivazione.

I motivi – da trattare unitariamente per la evidente connessione – sono manifestamente fondati e con essi il ricorso.

E’ preliminare osservare che nel procedimento de quo trova applicane ratione temporis l’art. 92 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista.

La norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 7 agosto 2019 n. 21157; Cass. 26 settembre 2017 n. 22333; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012 n. 2572).

Pertanto, nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011; Cass. n. 11222 del 2016).

La sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione va valutata ex ante, cioè con riferimento alla situazione esistente all’epoca in cui venne proposto il ricorso e con riferimento alla quale il giudice di appello ha stabilito la compensazione delle spese.

Nella specie, la Corte di appello ligure non ha fornito alcuna motivazione, meno che adeguata pertanto, della compensazione de qua, avendola disposta, nonostante la soccombenza di Roma Capitale, sulla base di una formula assolutamente generica ed assertiva, comunque, non idonea ex art. 92 c.p.c., comma 2 (cfr., Cass. 27 luglio 2012 n. 13460).

Pertanto, il ricorso va accolto e l’ordinanza impugnata cassata quanto alle spese di lite, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa compensazione, per una nuova determinazione delle spese processuali, che quale provvederà alla liquidazione anche di quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la ordinanza impugnata in punto di spese processuali e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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