Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20614 del 19/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15875-2019 proposto da:

MAR COSTRUZIONI DI R.R. & C. SRL GIA’ SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 163, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ASTA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MUNDO;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 713 del 2013, dichiarava improponibile sia la domanda principale di M.F. sia quella riconvenzionale della MA.R. Costruzioni di R.R. & C..

In virtù di appello interposto dalla MA.R., la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza dell’appellato, che proponeva anche impugnazione incidentale, respingeva entrambi i gravami e per l’effetto confermava la decisione del giudice di prime cure.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione la medesima MAR., fondato su due motivi.

Il M. è rimasto intimato.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Atteso che:

va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del ricorso: esso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto privo dell’esposizione dei fatti della causa.

Come ha precisato Cass. 10072/2018, l’art. 366 c.p.c., nel dettare i requisiti di forma-contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio modello dell’atto, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso.

Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa”, che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, il requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito e quello – che lo segue nella descrizione del modello – della “esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione” (art. 366 c.p.c., n. 4), essendo l’esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati.

La Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere infatti posta in grado, attraverso una riassuntiva e sintetica esposizione dei dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti (domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito, motivi di gravame, questioni riproposte in appello, etc.), di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti.

L’esposizione dei fatti della causa deve quindi “precedere i motivi di ricorso ed essere autonoma rispetto ad essi; ciò si ricava dal significato della diversa e susseguente numerazione che (..) è attribuita a “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” ed a “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme su cui si fondano”, rispettivamente indicati ai numeri 3) e 4) dell’art. 366 c.p.c.; e si ricava prima ancora dalla sopra sottolineata funzione complementare e strumentale della esposizione sommaria dei fatti rispetto alla comprensione dei motivi. Pertanto, la mancanza o la carenza dell’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato determina ex se l’inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, né attraverso l’esame di altri atti processuali” (ancora Cass. n. 10072/2018 cit.).

Nel caso in esame, il ricorso è del tutto privo dell’esposizione di fatti di causa, essendo i due motivi preceduti esclusivamente dal seguente paragrafo così intitolato “Una necessaria premessa argomentativa” nel quale viene anticipato che vengono riproposte le stesse censure articolate avanti alla Corte d’appello di Catanzaro.

In tali condizioni, alla stregua delle ragioni e dei principi di diritto sopra evidenziati, il Collegio ritiene che la ricorrente non bbia assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in difetto di difese da parte della controparte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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