Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20711 del 20/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2922-2019 proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.M.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIZZA EGIDIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7083/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che le questioni poste dal ricorso, e le eccezioni sollevate dal controricorso, presentino carattere di novità, e che il loro esame sia di conseguenza incompatibile con la struttura del rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

dispone che il ricorso sia discusso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021

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