LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5870/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA CENTRO S.p.A. (già EQUITALIA SARDEGNA S.P.A.), M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 223/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 20/08/2014 R.G.N. 189/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. con sentenza n. 223 del 2014, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito per contributi a percentuale dovuti da M.G. alla gestione commercianti, pretesi dall’INPS in riferimento al maggior reddito d’impresa, per il periodo 2000-2002, oltre sanzioni e interessi di mora, accertato dall’Agenzia delle Entrate;
2. la Corte territoriale, premesso che l’obbligazione contributiva sorgeva alla scadenza delle date previste per il pagamento, riteneva la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al superamento del limite minimo del reddito imponibile, per gli anni indicati, non preclusiva dell’esercizio di autonomi poteri di accertamento da parte dell’INPS, alle scadenze per il relativo pagamento, presso l’Agenzia delle Entrate o presso il contribuente, entro il termine prescrizionale, e valorizzava, a tal fine, la presentazione da parte del contribuente, nel maggio 2004, della domanda di condono fiscale, in riferimento alla quale l’INPS avrebbe potuto pretendere il pagamento dei contributi omessi;
3. avverso tale pronuncia l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, deducendo due motivi di censura;
4. M.G. non ha svolto attività difensiva;
5. Equitalia Centro s.p.a è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
6. l’ente previdenziale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv., con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, assumendo che con riferimento alla decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti il dies a quo non possa che essere individuato nell’atto dell’Agenzia delle Entrate (notificato il 30.12.2008) di accertamento del maggior reddito imponibile superiore a quello dichiarato dal contribuente nel periodo 2000-2002, non costituente atto interruttivo della prescrizione ma fatto determinante il sorgere del diritto dell’Istituto, non ancora prescritto il 10.5.2010 allorché veniva notificata al lavoratore autonomo la richiesta di pagamento dell’INPS (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv., con modif., in L. n. 438 del 1992, assumendo che, nella denegata ipotesi di un esito interpretativo nel senso del decorso del termine di prescrizione dei contributi a percentuale, relativi ad un dato periodo, dalla data prevista per il pagamento, detto termine debba ritenersi sospeso, ex art. 2941 c.c., n. 8, per i diritti di credito sorti dopo un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e allorché tale atto non sia stato preceduto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, stante il doloso occultamento, da parte del debitore, dell’avvenuto conseguimento di un reddito superiore a quello imponibile; conseguentemente, il termine di prescrizione tra la data del pagamento e l’accertamento dell’agenzia delle entrate, alla data di intimazione del pagamento, da parte dell’INPS, in quanto sospeso, non era decorso;
7. il ricorso è da rigettare;
8. costituisce principio consolidato, in tema di contributi c.d. a percentuale, che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorché l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest’ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018; da ultimo Cass. n. 5413 del 2020);
9. l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, prima dello spiare del termine di prescrizione, di un determinato reddito dapprima non emerso, non individua fatti costitutivi del diritto contributivo dell’ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell’I.N.P.S. (principio consolidato: v. Cass. n. 13463 del 2017 cit. e numerose successive conformi);
10. il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve quindi identificarsi con la scadenza del termine per il pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito (v., da ultimo, Cass. n. 14410 del 2019 e ulteriori precedenti ivi richiamati; v., da ultimo, Cass. nn. 1557 e 21473 del 2020);
11. l’occultamento del debito, da parte del contribuente, nell’omettere la dichiarazione dei redditi a fini fiscali si riverbera sull’obbligazione contributiva: se doloso è l’occultamento a fini fiscali, del pari doloso esso deve ritenersi a fini contributivi, identico essendone il presupposto;
12. la Corte territoriale ha valorizzato la presentazione della domanda di condono fiscale, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, agli effetti della possibilità, per l’INPS, di conoscere il maggior reddito prodotto ed espletare autonomamente attività di accertamento, trascurando di considerare che detta domanda concerne esclusivamente il rapporto tributario, e non anche l’obbligazione contributiva, giacché idonea esclusivamente a produrre effetti sul rapporto fiscale;
13. i distinti piani sui cui operano le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale, sono stati già illustrati da questa Corte di legittimità, con le sentenze nn. 21541, 23301, 24774 del 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 950 del 2021, rimarcando che la chiusura della lite fra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell’imposta in contestazione e la definizione concordata, non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata;
14. tanto vale ancor più nella specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato la sola presentazione della domanda di condono fiscale, nel 2004, e da essa ha preteso trarre la necessaria attivazione di poteri di accertamento dell’INPS incidenti sulla soluzione relativa alla decorrenza della prescrizione del credito contributivo azionato per il maggior reddito imponibile non dichiarato;
15. su un’eventuale iniziativa di accertamento dell’INPS questa Corte ha già chiarito (v. Cass. n. 17769 del 2015) che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è compito dell’Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti, e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b);
16. ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’Inps ed in caso di mancato pagamento l’Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997);
17. si e’, dunque, in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall’Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché di assicurare l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t) e del resto già con Cass. n. 8379 del 2014 questa Corte aveva chiarito che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3) l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate;
18. alla stregua dei predetti principi, e così corretta la motivazione della sentenza impugnata, i termini di prescrizione dei crediti contributivi per il maggior reddito imponibile accertato per gli anni 2000, 2001 e 2002 (per quest’ultimo da versare entro il 20 giugno 2003, ai sensi del D.L. n.15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella L. 15 giugno 2002, n. 112), pur valorizzando l’effetto interruttivo prodotto dall’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2008, erano già spirati alla data del predetto accertamento (non ricavandosi, invero, dalla sentenza impugnata, e dal ricorso dell’INPS, alcun credito per maggior reddito imponibile non dichiarato e prodotto nell’anno 2003, evocato dall’ente previdenziale nella memoria illustrativa);
19. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;
20. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2021