Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20765 del 21/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1722/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.F., con l’avv. Stefano Taddia e con domicilio eletto anche ai fini telematici, presso il suo studio in Livorno, Scali Bettarini n. 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – sezione staccata di Livorno n. 2149/10/17, pronunciata in data 17 gennaio 2017 e depositata il 02 ottobre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 e del 9 giugno 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Il contribuente adiva, in data 2 settembre 2015, la Commissione tributaria provinciale avverso un estratto di ruolo e relativa cartella di pagamento, ivi contestando nel merito la pretesa impositiva solo dopo aver dedotto di non aver mai ricevuto né la cartella di pagamento, né l’avviso bonario. Affermava di essere venuto a conoscenza del ruolo a suo carico in occasione di un accesso presso l’Ufficio.

2. Si costituiva l’Ufficio contestando il ricorso avversario e adducendo di aver eseguito ritualmente la notificazione, perfezionatasi in data 16 gennaio 2015 a mani di una signora “addetta alla casa”. Conseguentemente eccepiva la tardività del ricorso, notificato oltre il termine decadenziale di legge, con conseguente sua inammissibilità.

3. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso sul presupposto che fosse onere dell’Amministrazione finanziaria fornire la prova documentale della regolare notifica della cartella di pagamento. Nel caso di specie invece, in cui la cartella era stata consegnata a mani di persona diversa dal destinatario, la parte convenuta si era limitata a depositare copia dell’avviso inviato ex art. 139 c.p.c. e copia della lettera inviata al contribuente in data 22 gennaio 2015, senza però allegare né la ricevuta di avvenuta spedizione né quella di avvenuta consegna di tale raccomandata, ritenuta necessaria.

4. Proponeva appello l’Amministrazione finanziaria, all’uopo integrando la documentazione già offerta in parte nel corso del primo grado: la relata con ricevuta firmata dal soggetto terzo (“persona addetta alla casa”) e la lettera del messo notificatore che informava dell’avvenuta notifica venivano integrate della distinta di spedizione, in data 22 gennaio 2015, della raccomandata informativa e della relativa attestazione di compiuta giacenza effettuata da Nexive Posta privata. Ribadiva dunque il perfezionamento della notifica e, per l’effetto, l’inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito evidenziava che la cartella di pagamento derivava dal mancato pagamento dell’imposta dichiarata nel 2012 e dell’imposta di registro relativa ad un contratto di locazione. Eccepiva anche l’avvenuto invio dell’avviso bonario, sebbene non fosse necessario non sussistendo la necessità di compiere alcuna correzione.

5. Resisteva il contribuente sollevando l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica ad Equitalia, parte in primo grado.

Eccepiva altresì l’inammissibilità della documentazione comprovante l’avvenuta notifica giacché prodotta in elusione al divieto di produzione documentale nuova in appello oltreché priva dell’attestazione di conformità. Contestava il mancato deposito della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento della spedizione effettuata da Nexive, non ritenendo equipollenti l’attestazione dimessa in atti. Contestava comunque a monte la pretesa impositiva, oltre che la ricezione dell’avviso bonario.

6. Il Giudice d’appello rigettava il ricorso. Dopo aver confermato l’onere della prova dell’avvenuta notifica a carico dell’Ufficio, la CTR ribadiva la conclusione già espressa dal giudice di primo grado. Evidenziava il deposito della copia dell’avviso effettuato ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nonché della lettera inviata al contribuente in data 22 gennaio 2015, senza però allegare né la ricevuta di avvenuta spedizione né quella di avvenuta consegna. Stigmatizzava poi l’irrilevanza della copia dell’avviso di avvenuta notificazione a persona diversa stante l’assenza della ricevuta di spedizione.

7. Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi di doglianza, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

8. Il giudizio è stato fissato ad istanza dell’Amministrazione finanziaria che ha riferito l’avvenuto diniego di definizione agevolata ex del D.L. n. 119 del 2018, notificato dall’Ufficio il 3 luglio 2019, sul presupposto che oggetto dell’odierno giudizio è un atto di mera riscossione e non anche un atto impositivo. Il diniego di condono non risulta essere stato impugnato avanti questa Corte nel termine di legge, per cui esso deve intendersi definitivo, permanendo pertanto l’interesse della difesa erariale alla decisione sollecitata sul ricorso avverso la pronuncia della CTR in questa sede impugnata.

CONSIDERATO

1. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il secondo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014).

1.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale censura la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 139 e 156 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). In buona sostanza lamenta l’erroneità della sentenza per aver ritenuto necessaria, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 139 c.p.c., la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa.

In particolare, la difesa erariale si concentra sul mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, affermando che non era affatto necessaria la sua produzione documentale, tenuto anche conto che l’Ufficio aveva depositato la distinta della spedizione oltre all’attestazione della compiuta giacenza effettuata dalla Posta privata Nexive.

1.3 Il motivo è fondato.

Risulta in atti che la cartella sia stata notificata tramite messo notificatore dell’agente della riscossione mediante consegna in data 16 gennaio 2015 a mani della sig.ra B.M., qualificatasi addetta alla casa, che ne ha firmato la relativa ricevuta. A tale operazione risulta essere seguito invio di raccomandata informativa, giusta documentazione ritualmente versata in atti nel corso del giudizio di appello e riprodotta in copia in allegato al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza secondo le disposizioni di cui al protocollo d’intesa del 15 dicembre 2015 tra Corte di cassazione, Avvocatura dello Stato e Consiglio Nazionale Forense.

Nel processo tributario, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. V, n. 29568/2018), donde, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (Cass. V, 8927/2018).

Nel caso in esame, la notifica doveva perfezionarsi secondo il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., che rinvia, per quanto da esso non regolato, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Specificamente, per quanto qui rileva, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b bis) quale applicabile ratione temporis, stabilisce che se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo deve depositare copia dell’atto da notificare in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale; il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

La disposizione prevede, quindi, quale norma speciale rispetto all’art. 139 c.p.c., comma 2, che, anche quando l’atto sia consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale per il perfezionamento della notifica che sia eseguita dai messi comunali o speciali autorizzati (cfr. Cass. sez. V, n. 2868/2017).

In ragione di quanto sopra osservato, risultano quindi compiuti tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della notifica secondo la disciplina succitata, ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa, come da distinta di spedizione in data 22 gennaio 2015.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto necessaria, ai fini del perfezionamento della notifica, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, è incorsa dunque nella denunciata erronea applicazione delle citate norme di diritto.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In particolare, la parte ricorrente afferma che il contribuente aveva contestato l’omessa notifica dell’avviso bonario come atto presupposto e che, così facendo, avrebbe nel contempo anche “impugnato il merito della vicenda (assenza della notifica della preventiva comunicazione)”. Conseguentemente, a detta dell’Ufficio, il contribuente avrebbe di fatto rinunciato all’eccezione attinente al vizio di notifica. Erronea sarebbe pertanto la decisione del giudice di merito, avendo deciso la vertenza sulla base del vizio di notifica pur avendovi il ricorrente rinunciatovi, avendo opposto argomentazione attinenti al “merito” della pretesa.

Il primo motivo di ricorso, così come posto, può ritenersi assorbito dall’accoglimento del secondo.

In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in relazione a detto motivo, senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., u.c., perché la causa non poteva essere proposta, dovendo l’originario ricorso del contribuente essere dichiarato inammissibile per tardività, una volta accertato che la cartella sia stata ritualmente notificata nel gennaio 2015.

Le spese dell’intero giudizio restano regolate come da dispositivo, giustificandosi la compensazione delle spese limitatamente alla fase di merito in ragione dell’integrazione, solo in grado di appello della documentazione concernente la prova, incombente all’Ufficio, in ordine alla regolarità della notifica della cartella.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, in relazione al secondo motivo, assorbito il primo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di merito, e condanna il contribuente M.F. alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 18/11/2020 e, a seguito di riconvocazione in identica composizione, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472