LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22097-2020 proposto da:
B.P., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
COMUNE PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PALESANO SERGIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.
RILEVATO
Che:
Il Comune di Palermo avevano depositato controricorso avverso il ricorso a lui notificato (17.10.2019) con cui B.P. aveva impugnato al sentenza della Corte di appello di Palermo n. 90/2019. Il ricorso relativo all’impugnazione non era depositato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso e pertanto, quest’ultimo, deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui “Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass.n. 26529/17).
Per quanto detto il ricorso è improcedibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo;
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021