Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20881 del 21/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Francesco – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 27246-2020 proposto da:

D.P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato MORANDI ESTER FERRARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 28388/19 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata i105/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

Che:

L’Avv. M.E.F., difensore e procuratore di D.P.E. nel procedimento n. 21627/2018, nel quale era stata pronunciata la sentenza di questa Corte n. 28388/2019, aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale della predetta sentenza nella parte in cui, a seguito della condanna dell’Inps al pagamento delle spese processuali in favore di D.P.E., la Corte non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti del difensore antistatario.

L’Avv. M.E.F., munita di procura speciale anche relativa alla istanza in esame, chiedeva la correzione della predetta sentenza.

L’Inps rimaneva intimato Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

1) Con la sentenza n. 28388/2019 questa Corte di legittimità aveva accolto il ricorso di D.P.E. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5236/2018 ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della ricorrente D.P., nella misura di E. 1.200,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in e. 200,00 oltre accessori di legge.

L’avvocato M.E.F. ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale poiché le spese liquidate non sono state distratte in favore del procuratore antistatario, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese in sede di ricorso per cassazione (RG n. 21627).

2) Deve rilevarsi che effettivamente in ricorso proposto dinanzi a questa Corte era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario; l’errore in questione è dunque frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale (Cass. 12437/2017)

PQM

Visti l’art. 287 c.p.c. e ss. e art. 391-bis c.p.c., dispone che nella sentenza di questa Corte n. 28388/2019, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura “con distrazione al procuratore antistatario”

Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472