LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ARMONE G. M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6929-2018 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA AGNELLO, ROBERTO A. JACCHIA e FABIO FERRARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2545/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 01/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor G.P., quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l’attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l’attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2009 e gli è stata applicata una sanzione amministrativa;
2. avverso l’atto impositivo il G. ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale ha rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il G. ha proposto appello;
3. la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2545/14/17, depositata il 1 agosto 2017, ha rigettato l’appello;
4. avverso la sentenza di secondo grado, il G. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;
5. successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., con cui hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l’Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all’annullamento dell’atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;
6. in presenza dell’annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in quanto l’annullamento determina il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti (Cass. 02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
7. la circostanza che l’annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021