LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15893/2019 proposto da:
D.M.M.F., D.M.S., D.M.L., D.L.D.R.T.S.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELL’ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI MARTINO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO CASERTA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
M.C., D.L.T.S.O., D.L.T.S.L., M.D.S.V., M.D.S.M.T., D.P.V., M.D.C.L., M.D.C.S.;
– intimati –
e contro
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO N. 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1590/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto accogliersi il secondo motivo di ricorso, in conformità di quanto indicato nella parte esplicativa della requisitoria, con il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;
Lette le memorie delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che il ricorso principale ed incidentale devono essere notificati anche a M.d.C.L., contumace in appello e che lo stesso risulta residente negli Stati Uniti;
Considerato che non si riviene in atti la prova dell’avvenuta notifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario;
Ritenuto di dover invitare le parti interessate a fornire la prova del perfezionamento della notifica;
Ritenuto che, ove la notifica stessa non sia stata completata, occorre assegnare termine per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.;
Rilevato che la causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte invita le ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale a dare prova dell’avvenuta notifica dei rispettivi ricorsi a M.d.C.L. e per l’ipotesi di mancata notifica, assegna sin da ora il termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica delle dette impugnazioni;
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021