LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21624-2018 proposto da:
T.E., non in proprio ma quale legale rappresentante dello STUDIO T. – DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SCIALOJA, rappresentato e difeso dall’avvocato JACOPO DI MARCO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SOCIETA’ COOPERATIVA;
– intimati –
avverso il decreto n. R.G. 4751/2017 del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 05/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il Dott. T.E. ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, contro il decreto col quale il tribunale di Arezzo ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società cooperativa *****, in relazione al riconoscimento della prededuzione del compenso professionale vantato per l’assistenza prestata ai fini della predisposizione e del deposito di un ricorso per concordato preventivo, poi dichiarato inammissibile;
la causa è stata avviata alla trattazione camerale à sensi dell’art. 380-bis c.p.c., con proposta di inammissibilità del ricorso;
devesi tuttavia disporre il rinvio a nuovo ruolo, giacché con ordinanza interlocutoria n. 10885-21 della prima sezione è stata nel frattempo rimessa alle sezioni unite la questione di diritto sottostante la censura.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021