LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7565-2019 proposto da:
B.G.R., L.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ancilla Marighetto 94, presso lo studio dell’avvocato Alessio Pica, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luigi Bandi, Marco Panfilio;
– ricorrenti –
contro
M.L., L.M., elettivamente domiciliati in Roma, Corso D’italia 19, presso lo studio dell’avvocato Bruno Sed, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonio Sala, Pietro Giorgis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3919/2018 della Corte d’appello di Milano, depositata il 23/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– i sigg.ri L.L. e B.G.R. impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che, in accoglimento del gravame proposto dai soccombenti in primo grado M.L. e L.M., li ha condannati al rilascio delle parti illecitamente occupate ed alla rifusione in favore degli appellanti di due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono M.L., L.M. con controricorso;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di rigetto per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo si deduce, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale violato il criterio di ripartizione delle spese di lite;
– ad avviso del ricorrente, la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e, in particolare, della totale soccombenza degli appellanti in primo grado, e della loro soccombenza sul maggior numero di domande proposte in secondo grado, sicché non era corretta la condanna alla rifusione a loro favore dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
– la censura è infondata;
– in tema di liquidazione delle spese giudiziali, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. n. 30592/2017; n. 2149/2014);
– la corte territoriale ha deciso nel solco di tale principio interpretativo ed ha ritenuto che, avuto riguardo al tenore della decisione di parziale accoglimento dell’appello e tenuto altresì conto del principio di causalità, fosse giustificata la diversa ripartizione delle processuali;
– così ricostruita la ratio decidendi sul punto, non sussiste la paventata iniquità dell’impugnata statuizione;
– l’esito sfavorevole del ricorso, comporta che in applicazione del principio di soccombenza i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 1400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021