LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36052-2019 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1877/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata l’11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento dell’appello contro la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione proposta da G.M. contro la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura – UTG di Torio e compensate immotivatamente le spese processuali, nel ritenerne la fondatezza le liquidava in Euro 235,00 quelle di primo grado e in Euro 360,90 quelle di appello.
Per la cassazione della sentenza Italmedia s.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura l’entità dell’importo liquidato per ciascun grado di giudizio.
La Prefettura – UTG di ***** intimata ha depositato mero “atto di costituzione”.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito anche di memoria illustrativa.
ATTESO che:
– con i tre motivi il ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5, anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, e all’art. 91 c.p.c. per non avere il Tribunale ritenuto la causa di valore indeterminabile.
I motivi – e con essi il ricorso principale – sono inammissibili per mancata osservanza del precetto contenuto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, nel suppore un error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non solo non recano una vera e propria rubrica strutturata in proposizioni assiomatiche, ma neppure hanno indicato le ragioni in diritto e in fatto su cui si fonda la richiesta di cassazione della sentenza impugnata.
Al difetto della puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, come di specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020 n. 23745), si accompagnano considerazioni rese in forma discorsiva, che propongono una valutazione del valore della causa di cui non vengono neanche indicati i parametri per cui dovrebbe essere ritenuta di valore indeterminabile sebbene indicato dal Tribunale in Euro 1.100,00 (v. pag. 3 della sentenza impugnata).
Ne’ il ricorrente assume la violazione dei minimi tariffari.
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso sia inammissibile.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in difetto di concreta difesa da parte dell’Amministrazione intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021