LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 430-2020 proposto da:
SEA FRIGO CARNE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186, presso lo studio dell’avvocato IACOPO MARIA PITORRI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1053/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ancona respingeva l’appello contro la sentenza del giudice di pace che nell’accogliere l’opposizione proposta dalla SEA FRIGO CARNE s.r.l. contro la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura – UTG di *****, aveva compensato tra le parti le spese del giudizio di primo grado ritenendo ricorrere un’ipotesi di soccombenza reciproca per avere il giudice rigettato il primo capo della domanda relative ai vizi “formali” del verbale.
Per la cassazione della sentenza la Sea Frigo Carni ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si censura tale specifico contenuto della decisione.
L’UTG di ***** è rimasto intimato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
ATTESO che:
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, deducendo che il Giudice del gravame avrebbe dovuto condannare la Prefettura – UTG alle spese tutte di ogni grado di giudizio atteso l’esito complessivo della lite. Deduce che la compensazione delle spese del primo grado definito con l’accoglimento nel merito l’opposizione alla sanzione aministrativa è del tutto immotivata e per nulla si giustifica in rapporto al dettato dell’art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste il denunciato error in procedendo. Evidentemente il Tribunale avrebbe dovuto senz’altro imputare all’UTG l’onere delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, siccome la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 12 aprile 2018 n. 9064; Cass. 18 marzo 2014 n. 6259; Cass. 13 marzo 2013 n. 6369).
In pari tempo a giustificare la compensazione delle spese non può soccorrere il parametro della “soccombenza reciproca” indicato nella motivazione dal Giudice di appello (regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite operante ratione temporis nel caso di specie è quello espresso dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo susseguente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009: l’iniziale ricorso è stato depositato in data successive al 28.07.2011) ed antecedente alla novella di cui al D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162).
La “reciproca soccombenza” per nulla si configura viepiù alla luce dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’accoglimento della domanda seppure respinte le preliminari eccezioni sul medesimo verbale in rito non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poiché spetta al Giudice, individuata la ragione dell’accoglimento dell’unica domanda seppure a fronte di plurime questioni, di rito e di merito, l’annullamento del verbale, non completando il “petitum” della domanda una graduazione delle complesse deduzioni di nullità della contestazione notificata.
Dalle considerazioni che precedono discende la erroneità anche dell’attribuzione delle spese del grado di appello.
In accoglimento e nei limiti dell’esperito motivo di ricorso la sentenza del Tribunale di Ancona va cassato con rinvio a diverso magistrato dello stesso ufficio ai fini della determinazione delle spese dei due gradi di merito, nonché ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In conclusione il Collegio reputa che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Ancona e rinvia allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, per la regolazione delle spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021