Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.2111 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13385-2016 proposto da:

C.M.C., C.P., entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.E., V.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE N. 169, presso lo studio dell’avvocato RENATA SULLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 625/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere PICARONI ELISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CELENTANO CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso e per l’assorbimento dei restanti motivi;

udito l’Avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA, difensore delle ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato GIOVANNI DI BARTOLOMEO, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1998 C.M.C. e C.P., in proprio e quali eredi di E. e di C.L., convennero in giudizio V.M. ed V.E., quali eredi di V.R., per sentir dichiarare la risoluzione del rapporto originato dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990, che aveva disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. ai V. di due immobili oggetto della scrittura privata sottoscritta il 7 luglio 1976, subordinatamente “al pagamento del residuo prezzo di Lire 13.000.000, e del residuo mutuo in accollo dell’importo di Lire 22.800.000”.

Le attrici dedussero l’inadempimento della controparte per mancato pagamento degli oneri residui, comprensivi delle rate del mutuo e degli interessi.

Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1267 del 2007, rigettò la domanda rilevando la preclusione da giudicato costituito dalla sentenza n. 820 del 1990 del medesimo Ufficio.

2. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata il 6 maggio 2015, ha confermato la decisione di primo grado.

L’obbligazione che condizionava il trasferimento degli immobili era indicata dalla sentenza n. 820 del 1990, che aveva disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento degli immobili all’acquirente subordinatamente al pagamento degli importi di Lire 13.000.000 e di Lire 22.800.000, quest’ultimo a titolo di accollo del mutuo, senza ulteriori oneri.

La sentenza n. 616 del 1995, anch’essa passata in giudicato, aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dai venditori C., ed accertato l’illegittimità della pretesa di ulteriori somme a titolo di accessori del credito relativo al prezzo degli immobili.

3. Per la cassazione della sentenza C.M.C. e C.P. hanno proposto ricorso articolato in otto motivi, ai quali resistono con controricorso V.E. e V.M.. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per erronea interpretazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990.

In assunto delle ricorrenti la Corte d’appello, nel reputare conformi agli obblighi scaturenti dal giudicato le offerte di pagamento limitate al solo capitale finanziario di mutuo, non avrebbe tenuto conto della disciplina dell’accollo – peraltro richiamata dalla sentenza n. 820 del 1990 e rispondente all’assetto di interessi assunto dai contraenti con la scrittura privata del 1976 – in forza della quale erano dovuti anche gli interessi incorporati nelle rate del mutuo.

1.1. Il motivo è ammissibile e fondato.

1.2. Le ricorrenti hanno contestato l’interpretazione del giudicato prospettando la violazione dell’art. 2909 c.c., e in tal modo si sono conformate all’insegnamento della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (ex multis, Cass. 09/11/2018, n. 30838; Cass. 05/10/2009, n. 21200; Cass. Sez U 09/05/2008, n. 11501; Cass. Sez. U 28/11/2007, n. 24664).

1.3. Nel merito sussiste la denunciata violazione di legge poichè l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990 non è plausibile. L’espressione “pagamento del residuo prezzo (L. 13.000.000 e del residuo mutuo in accollo dell’importo di L. 22.800.000)”, contenuta nel dispositivo della sentenza citata, non può assumere altro significato che quello riconducibile alle caratteristiche delle figure contrattuali richiamate: il mutuo e l’accollo. E poichè il mutuo tipicamente produce interessi, l’accollo del mutuo comporta l’assunzione dell’obbligazione di pagamento della somma capitale e degli interessi. Salvo pattuizioni specifiche, accollarsi il residuo mutuo significa, appunto, subentrare in luogo dell’originario mutuatario nell’obbligazione di pagamento delle rate di mutuo, fino all’estinzione (ex multis, Cass. 25/08/1998, n,. 8442; Cass. 27/01/1997, n. 821; Cass. 24/06/1993, n. 6990; Cass. 30/03/1984, n., 2093).

La stessa sentenza n. 820 del 1990 dà atto, in motivazione, che l’acquirente V., in data 2 agosto 1976, aveva rimborsato al venditore la rata semestrale del mutuo relativa al periodo giugno-dicembre 1976.

1.3. Ulteriormente le ricorrenti contestano il richiamo fatto dalla Corte d’appello al giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 616 del 1995, che non avrebbe affatto statuito sulla illegittimità della pretesa degli oneri derivanti dall’accollo del mutuo.

1.3.1. Anche questa la censura coglie nel segno poichè, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, il decisum della sentenza del 1995 è circoscritto alla rilevata inefficacia della diffida ad adempiere notificata dai venditori C. in data 22-23 luglio 1993, prima che la sentenza n. 820 del 1990 fosse passata in giudicato, quando ancora non poteva configurarsi neppure in astratto l’inadempimento dei V.. Donde il rigetto della domanda di risoluzione. La sentenza ha poi osservato che l’effetto risolutivo non si sarebbe comunque potuto verificare in quanto i C. avevano richiesto “somme ulteriori rispetto al prezzo della conclusa vendita (…) somme non dovute, rivendicate a titolo di accessori del credito (interessi e rivalutazione monetaria)”. Nessun riferimento all’accollo del mutuo è dunque rinvenibile nella sentenza n. 616 del 1995, sia nella motivazione che nel fatto, dove sono sintetizzate le domande e le eccezioni delle parti.

2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione o falsa dell’art. 2932 c.c., le ricorrenti assumono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla sentenza n. 820 del 1990 un’impropria funzione di superamento e modifica degli assetti negoziali fissati dalle parti, avuto riguardo in particolare alla ripartizione degli importi dovuti per i due immobili che erano stati promessi in vendita in un unico contesto (scrittura privata del 7 luglio 1976), ma rimanevano distinti, sicchè le offerte reali genericamente considerate congrue dalla Corte d’appello, non lo erano affatto.

2.1. Il motivo è fondato.

L’affermazione secca della Corte d’appello, secondo cui la sentenza ex art. 2932 c.c., aveva “superato la scrittura originaria” (e, con essa, la specificazione del prezzo di ciascuno dei due appartamenti), si pone in contrasto con il principio secondo il quale la sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto ad effetti traslativi non può modificare l’assetto di interessi che le parti hanno convenuto, avuto riguardo al prezzo e alle modalità di pagamento, salvo il caso che venga utilmente esperita l’actio quanti minoris insieme alla domanda di trasferimento coattivo (ex multis, Cass. 19/10/2012, n. 18050; Cass. 20/01/2010, n. 937; Cass. 25/02/2003, n. 2824).

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame del fatto storico, di valenza confessoria, che in due occasioni gli eredi V. avevano offerto somme superiori a quelle dovute secondo l’interpretazione del giudicato fatta propria dalla Corte d’appello.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1208 c.c., n. 3, e art. 1210 c.c. e si contesta che le offerte reali dei V., oltre a non corrispondere al prezzo dovuto, non fossero conformi allo schema tipico dell’offerta reale.

4.1. Entrambi i motivi rimangono assorbiti nell’accoglimento del primo motivo. Essi attingono, sotto diversi profili, il tema del contenuto dell’obbligazione di pagamento del prezzo, che è l’oggetto della censura prospettata con il primo motivo e accolta.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione dell’art. 1453 c.c., comma 3 e si contesta l’inefficacia delle offerte reali formulate dalla controparte dopo l’introduzione del giudizio di risoluzione.

5.1. Il motivo è privo di fondamento.

La domanda di risoluzione del rapporto originato dalla sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., non aveva privato di efficacia le statuizioni contenute in detta sentenza, con la quale era stato disposto il trasferimento della proprietà degli immobili subordinatamente al pagamento del prezzo. Gli acquirenti erano perciò obbligati a pagare per ottenere il trasferimento, e questo rendeva legittima l’offerta reale da essi fatta.

6. Con il sesto motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 c.c., le ricorrenti contestano la valutazione della diffida ad adempiere inviata nel luglio 1995. La Corte d’appello aveva giudicato tale diffida illegittima, e quindi improduttiva degli effetti di cui all’art. 1454 c.c., in quanto riferita a somme non dovute, ma non aveva considerato che con tale diffida le parti venditrici avevano inteso fissare un termine per l’adempimento.

7. Con il settimo motivo è ulteriore violazione dell’art. 1453 c.c., per inadeguatezza della valutazione dell’inadempimento, riferita al solo profilo temporale anzichè a quello dell’interesse delle parti.

7.1. Entrambi i motivi, che attingono sotto diversi profili il tema dell’inadempimento degli acquirenti alle obbligazioni sorte dalla sentenza n. 820 del 1990, rimangono assorbiti nell’accoglimento del primo motivo, che imporrà il riesame della relativa questione.

8. Con l’ottavo motivo, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1282 e 1499 c.c., le ricorrenti pongono due ordini di questioni. La prima questione riguarda il mancato riconoscimento di interessi moratori decorrenti sulle somme dovute dai promissari acquirenti a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza n. 820 del 1990, che non aveva fissato un termine per l’adempimento. La mora debendi, secondo le ricorrenti, non era stata esclusa dalle offerte fatte dai promissari, trattandosi di offerte che, oltre ad essere in sè incongrue, non comprendevano gli interessi. La seconda questione attiene, invece, al mancato riconoscimento degli interessi compensativi che sarebbero maturati sulla somma dovuta dai promissari a titolo di corrispettivo dell’appartamento che essi avevano ricevuto in consegna il 7 ottobre 1976 (interno 14).

8.1. Il motivo è assorbito con riferimento alla prima questione, ed è fondato con riferimento alla seconda questione.

Il tema dell’inadempimento, come già detto nell’esame dei motivi che precedono, dovrà essere riesaminato per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, che rimette in discussione la ricostruzione del rapporto obbligatorio sorto con la sentenza n. 820 del 1990, sicchè la questione relativa alla debenza degli interessi moratori rimane assorbita.

8.2. La questione concernente il mancato riconoscimento degli interessi compensativi, che non risulta coperta dal giudicato costituito dalla sentenza n. 820 del 1990,e neppure da quello della sentenza n. 616 del 1995, risulta fondata nei termini di seguito precisati.

Risulta pacifico in fatto che la consegna dell’appartamento interno 14 all’acquirente V. avvenne nel 1976, prima del saldo prezzo. La fattispecie concreta è dunque astrattamente sussumibile nell’art. 1499 c.c., secondo il quale la consegna di un bene fruttifero comporta, salvo diversa pattuizione, la decorrenza degli interessi legali compensativi sul prezzo.

La giurisprudenza di questa Corte afferma, con orientamento consolidato, che gli interessi compensativi sono dovuti, a differenza di quelli moratori, indipendentemente dalla mora e dall’inadempimento ed a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, allo scopo di ristabilire l’equilibrio economico tra i contraenti, compensando il venditore, creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e da lui consegnata prima di ricevere la controprestazione; essi maturano dal momento della consegna e diventano esigibili quando diviene esigibile il credito principale al quale accedono (ex multis, Cass. 21/02/2013, n. 4426; Cass. 24/04/2012, n. 6486; Cass. 17/09/2008, n. 23789; Cass. 28/05/2007, n. 12401; Cass. 11/04/2005, n. 7419).

Nella specie è accaduto che la Corte d’appello, dopo avere richiamato (a pag. 3) i motivi del gravame proposto dai C., e tra essi l’accertamento della spettanza degli interessi compensativi sulla residua somma dovuta a saldo del prezzo dell’appartamento di cui all’interno 14, ha poi rigettato la domanda sul rilievo, di carattere generale, che si trattasse di somme non dovute, in quanto esorbitanti il contenuto dell’obbligazione di pagamento del residuo prezzo degli immobili come definito dalla sentenza n. 820 del 1990.

In questo modo, però, la Corte d’appello ha trattato gli interessi compensativi alla stregua di “accessori” non dovuti, senza verificare se ed in quali termini, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 1499 c.c., i venditori avessero diritto a tali interessi che, si ripete, prescindono dall’inadempimento e non sono collegati al tema della individuazione della consistenza dell’obbligazione di pagamento come fissata dalla sentenza n. 820 del 1990.

9. All’accoglimento dei motivi primo e secondo e, parzialmente dell’ottavo motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, previa rideterminazione del contenuto del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 820 del 1990, e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo e l’ottavo motivo di ricorso, quest’ultimo nei sensi di cui in motivazione, rigetta il quinto motivo, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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