LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9708-2019 proposto da:
CARTONPIU’ SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO CORALLUZZO;
– ricorrente –
contro
EULER HERMES SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE LUCA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 630/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2019.
RILEVATO
che:
con il ricorso per Cassazione la società Cartonpiù s.r.l. espone che in virtù di una polizza del 31 agosto 2017 per l’assicurazione contro i rischi del credito commerciale, che prevedeva la facoltà di recesso dell’assicuratore nel caso di disdetta della polizza o nel caso del venir meno dell’appartenenza al gruppo Martinelli, aveva proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti della compagnia Hermes, che aveva dichiarato la decadenza dal diritto all’indennizzo, in applicazione dell’art. 9 delle condizioni di polizza;
il Tribunale di Roma rigettava la domanda e la odierna ricorrente proponeva appello, rilevando che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato l’art. 9 delle condizioni di polizza, aggiungendo di avere notizìato correttamente la compagnia di ogni dato necessario nel rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto da tale norma. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione, l’errata applicazione dell’art. 2359 c.c. nel rapporto tra la società appellante e quelle collegate, tutte appartenenti al gruppo Martinelli, oltre che la violazione degli artt. 1453 e 1175 c.c. concludendo per il pagamento della somma di Euro 305.000 circa. Si costituiva la società Euler Hermes S.A. contestando l’impugnazione;
la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società Cartonpiù, illustrato da memoria e resiste con controricorso Euler Hermes.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1341,1342 e 1901 c.c. nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità la sospensione dell’efficacia del contratto di assicurazione sarebbe applicabile solo nel caso di mancato pagamento del premio, con la conseguenza che l’interpretazione adottata dai giudici di merito sarebbe in contrasto con tale principio, nella parte in cui è stata ritenuta sufficiente, ai fini della sospensione dell’efficacia negoziale, la mancata comunicazione di alcuni dati contabili;
il ricorso è dedotto in assoluta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, poiché l’esposizione sommaria dei fatti, quale emerge dal ricorso e nei termini riportati nella premessa del presente provvedimento, difetta del tutto della indicazione del petitum e della causa petendi, della precisazione del ruolo processuale delle parti menzionate (non si comprende il riferimento al gruppo Martinelli), non chiarisce la natura giuridica del rapporto, il contenuto della clausola prevista dall’art. 9) e manca del tutto l’esposizione dei fatti di causa e la posizione adottata dalla società convenuta Hermes, le ragioni della decisione del Tribunale di Roma, oltre che gli estremi di tale statuizione. Nello stesso modo risultano incomprensibili i sintetici riferimenti ai motivi di appello e non è accennata la posizione adottata dalla società appellata. Viene trascritto un passaggio della motivazione della Corte d’Appello che risulta del tutto sganciato dalla vicenda processuale;
solo attraverso la lettura del controricorso (tempestivamente spedito a mezzo posta in data 8 maggio 2019: Cass. n. 19988 del 2017) si comprende che l’oggetto della domanda riguardava il preteso pagamento dell’importo di Euro 305.000 a titolo di indennizzo dei sinistri denunciati da Cartonpiù s.r.l. durante il corso del rapporto assicurativo, disciplinato dalla polizza menzionata in ricorso ed avente l’efficacia di un mese, con decorrenza dal primo agosto 2007. Si apprende, altresì, che l’inadempimento contestato dall’assicuratore Hermes alla odierna ricorrente non riguardava la mancata comunicazione del fatturato, ma l’esclusione, rispetto a tale fatturato, di alcune operazioni di vendita;
oltre a ciò il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, omettendo di trascrivere, allegare o localizzare all’interno del fascicolo di legittimità il contenuto del contratto della cui interpretazione si discute e senza formulare il motivo in termini di censura dei criteri ermeneutici codicistici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021
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