LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29443-2019 proposto da:
M.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avvocato Claudio Lucisano, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Orlando;
– ricorrente –
contro
D.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Tramuta con studio in Palermo, c.so Camillo Finocchiaro Aprile n. 10;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1350/2019 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
RILEVATO
Che:
– la sig.ra M.I. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dalla sig.ra D.P.A. ha dichiarato illegittimo il recesso da lei esercitato quale promissaria acquirente, dal contratto preliminare con cui si obbligava a comprare un appartamento sito in Alcamo;
– in particolare, la corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, di non ravvisare l’inadempimento denunciato dalla M. e riguardante la non conformità urbanistica del bene;
– la cassazione è chiesta dalla M. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’originaria convenuta promittente venditrice;
– la relatrice ha formulato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la proposta di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del relatore;
-con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, in relazione agli artt. 1373 e 1385 c.c. per non avere ritenuto legittimo l’esercizio del diritto di recesso da parte della promissaria acquirente;
– il motivo è infondato;
– la corte d’appello ha escluso il diritto di recesso ritenendo l’abuso marginale, in linea con l’orientamento di questa Corte, che ha affermato che in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 40, può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. nel caso in cui l’immobile abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono edilizio con versamento della somma prevista per l’oblazione e la pratica non sia stata definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d’uso (Cass. 11659/2018;8081/2014);
– con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. per non aver la pronuncia impugnata rilevato d’ufficio la nullità del contratto preliminare di vendita;
– la censura è infondata perché la nullità t.u. edilizia ex art. 46, concerne il contratto definitivo e non quello preliminare (cfr. Cass. Sez. Un. 8230/2019);
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte ricorrente soccombente e liquidate come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021