Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21154 del 22/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 18348-2019 proposto da:

B.R.M., P.E., B.R.A., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati CARLO ZAMPAGLIONE, PAOLO ZAMPAGLIONE;

– ricorrenti –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GATTO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 116/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Picaroni Elisa.

RITENUTO

che P.E., B.R.A. e B.R.M. ricorrono per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 116 del 2019, pubblicata il 7 gennaio 2019, che ha dichiarato la nullità della sentenza della Corte d’appello di Messina n. 404 del 2013, in accoglimento del ricorso proposto da M.L., erede dell’appellato M.G.;

che resiste con controricorso M.L., il quale propone ricorso incidentale condizionato affidato a cinque motivi, a sua volta resistiti con controricorso delle ricorrenti P.- B.

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso per revocazione;

che le ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

in via preliminare, che oggetto di esame in questa sede può essere soltanto il primo motivo del ricorso P.- B., con il quale è denunciato l’errore revocatorio, non anche il secondo motivo, dichiaratamente prospettato in funzione dell’eventuale giudizio rescissorio, né il terzo motivo, che non esprime alcuna censura nei confronti della sentenza qui impugnata per revocazione, ma consiste in una richiesta di condanna di M.L. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

che il motivo di revocazione denuncia errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza revocanda nel fare applicazione della disciplina della successione dell’erede nel processo, dettata dall’art. 110 c.p.c., senza considerare che l’immobile oggetto del giudizio introdotto nel 1997 da M.G. non faceva parte dell’eredità relitta, in quanto il predetto ne aveva donato la nuda proprietà al figlio L. nel 2001;

che l’errore denunciato non consiste in errore percettivo rimediabile con l’impugnazione per revocazione, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (eò plurimis, Cass. Sez. U 27/11/2019, n. 31032; Cass. 18/10/2018, n. 26301);

che, infatti, l’errore rimproverato alla sentenza revocanda si risolve in una falsa applicazione delle disposizioni che disciplinano la successione nel processo, ossia nell’erronea (secondo le ricorrenti) applicazione alla fattispecie de “la norma contenuta nell’art. 110 c.p.c. della quale mancano, totalmente, i presupposti” (così pag. 9, terzo capoverso, del ricorso): vale a dire, non un errore di fatto ma un error in indicando de jure procedendi;

che, per esigenze di nomofilachia, è comunque opportuno precisare che l’error in judicando de jure procedendi addebitato all’ordinanza revocanda è in effetti insussistente, per le ragioni precisamente indicate nell’ultimo capoverso della prima pagina della proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non persuasivamente confutate nella memoria illustrativa delle ricorrenti;

che nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato, i cui cinque motivi risultano tutti prospettati in funzione dell’eventuale giudizio rescissorio;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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