Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2118 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27001-2018 proposto da:

INARCOS S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore; P.M., P.L., PI.SI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIS DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 898/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.

RILEVATO IN FATTO

che:

La società Inarcos s.r.l. in liquidazione ha impugnato, con ricorso articolato in tre motivi, il Decreto n. 898 del 2018 della Corte di Appello di Roma.

Il ricorso è svolto congiuntamente alle parti di cui in epigrafe, che hanno agito nelle rispettive qualità di eredi di P.R. (la ricorrente Pi. anche in proprio quale liquidatore della detta società).

Il ricorso non è resistito con controricorso dal Ministero intimato.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato, in rigetto dell’opposizione la L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta avverso il decreto del magistrato designato, non accoglieva la domanda di equa riparazione formulata dall’odierno ricorrente in relazione alla non ragionevole durata del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Roma nel 1994 e definito con sentenza della Corte d’ Appello di Roma nel 2015, condannandolo a pagare la somma di Euro 1888,00.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione dell’art. 2727 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2; L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 2; artt. 2056 e 1226 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo tende, in sostanza, a censurare la valutazione di cui al decreto impugnato relativa alla mancanza di prova idonea a far escludere “in modo del tutto rigoroso che la crisi della società, che poi ha indotto la messa in liquidazione sia stata causata esclusivamente dal fatto che la società era segnalata dall’allora creditore a sofferenza alla Centrale rischi”.

La censura svolta con la prospettazione di una violazione di legge tende, in concreto, ad una valutazione fattuale circa l’effettiva causa dello stato di difficoltà della società ricorrente e, quindi, all’accertamento che era la legata irragionevole durata del processo a quo l’effettiva causa della crisi societaria.

Al riguardo non può che ribadirsi la condivisa giurisprudenza di questa Corte, applicata dal Giudice del merito, per la quale è sempre necessario un “nesso causale immediato fra il ritardo della definizione di un giudizio ed il pregiudizio sofferto” e lamentato, come in ipotesi (Cass., ex plurimis: n. ri. 18239/2013 e 27660/2011).

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo attiene alla pretesa non valutazione del “nesso posto dal Banco di Sicilia tra la sistemazione della rilevata sofferenza a carico dell’Arch. P. e la riattivazione del fido”.

Trattasi di censura attinente del tutto ad una valutazione di fatto (neppure allegato come decisivo) e, pertanto, non ammissibile.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3. – Con il terzo motivo si lamentala la nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., del decreto della Corte d’ Appello di Roma n. 898/2018 per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione del danno non patrimoniale.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha statuito, con pronuncia complessiva, sulla intera domanda.

Non vi è stata, pertanto, omessa pronuncia.

Il motivo, in quanto infondato deve -dunque- essere respinto.

4. – Alla stregua di quanto innanzi affermato il ricorso deve essere rigettato con riferimento alle parti che hanno agito in proprio.

Il ricorso stesso, quanto alla società, deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalle parti in proprio e dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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