Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21184 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10868/2018 proposto da:

M.F.O., e R.R., elettivamente domiciliati in Roma, alla via di Ripetta, n. 70, presso lo studio dell’avvocato Lotti Massimo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Albertini Mauro;

– ricorrenti –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via A. Bosio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MPS Gestione Crediti Banca S.p.a.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 2130/2017 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 04/03/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1. M.O. e R.R., coniugi, impugnano, con atto affidato a quatto motivi, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, n. 2130 del 02/10/2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale, della stessa sede, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione e delle domande risarcitorie da essi avanzate, proposte nei confronti della Monte dei Paschi di Siena Gestione Crediti Banca S.p.a., in forza di contratto di finanziamento originariamente stipulato con la Banca Antonveneta S.p.a.

2. Resiste con controricorso la S.p.a. Monte dei Paschi di Siena.

3. Il P.G. non ha presentato conclusioni.

4. Non risulta il deposito di memorie per l’adunanza camerale del 4 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 9, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Venezia.

5.1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere essa stata resa nei confronti di soggetto non parte del giudizio, in quanto: l’inziale pignoramento immobiliare era stato notificato ai coniugi M.O. e R.R. dalla Monte dei Paschi di Siena Gestione Crediti Banca S.p.a., quale mandataria di Banca Antonveneta S.p.a. e la stessa società si era successivamente costituita nel giudizio di opposizione all’esecuzione. La Banca Antonveneta S.p.a. si fondeva, successivamente, per incorporazione nella Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che si era, quindi, costituita nel procedimento di appello quale titolare del diritto controverso, mentre la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. non vi si costituiva. La sentenza della Corte di Appello di Venezia era, tuttavia, stata resa nei confronti di detta ultima società e non della Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

5.1.1. Il motivo è infondato, in quanto, come risulta dalla sentenza della Corte territoriale e segnatamente dalla pagina iniziale della parte dedicata allo svolgimento del processo (redatta a macchina o comunque con scrittura meccanica e non con scrittura a mano, come la motivazione), comunque la giusta parte, ossia la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., successore di Antonveneta S.p.a. – già mandante in quanto erogatrice del finanziamento e quindi parte contrattuale originaria – è la titolare del credito fatto valere in via esecutiva ed è stata correttamente individuata e la sentenza, a prescindere dall’intestazione, la identifica in maniera idonea e senza equivoco alcuno; del resto come dedotto in controricorso, alle pagine 11 e 12, anche Monte dei Paschi Gestione Crediti Banca S.p.a. è stata fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per atto pubblico del 06/05/2013 per notaio Z. e, conseguentemente, i rapporti di diritto sostanziale e di diritto processuale ad essa riferibili continuano, a seguito della fusione per incorporazione, a fare capo alla Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (secondo l’orientamento, in tema di fusione per incorporazione, di questa Corte, emerso a seguito della modifica dell’art. 2504 bis c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e di recente ribadito da Cass. n. 32142 del 10/12/2019 Rv. 656569 – 03).

Il primo motivo di ricorso e’, pertanto, rigettato.

5.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata l’azione esecutiva intrapresa su beni immobili (casa per civile abitazione sita in *****), nonostante che detti immobili, in data 05/10/1999, prima della stipula del mutuo ipotecario costituente titolo esecutivo, fossero stati conferiti in fondo patrimoniale.

Il motivo in esame fa valere l’impignorabilità dei beni, in quanto l’esecuzione su beni del fondo patrimoniale non può avere luogo per crediti dei quali il creditore è a conoscenza che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

5.2.1. Il secondo motivo, relativo al fatto che il mutuo concesso dalla banca sia stato ritenuto, dalla Corte territoriale, comunque, connesso ai bisogni della famiglia, in quanto i coniugi M.- R. erano titolari di diverse società, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni immobiliari e quindi ponevano in essere operazioni speculative e comunque lucrative con società all’uopo tra essi stessi costituite è in parte inammissibile, per difetto di adeguata specificità o di cd. autosufficienza e in parte infondato.

Il Collegio rileva, invero, che nel ricorso non risulta dove e quando le questioni di diritto e di fatto erano state portate alla cognizione del giudice di merito. Ciò comporterebbe di per sé solo, violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

Il motivo e’, altresì, inammissibile, in quanto chiede, sotto le spoglie della censura di violazione di legge, il riesame di circostanze fattuali, tutte analiticamente apprezzate dalla Corte di Appello, che ha affermato, con motivazione non adeguatamente censurata, che era in ogni caso onere dei coniugi M.- R. dare prova della non inerenza della stipulazione del mutuo ai bisogni della famiglia, in tal modo richiamando la oramai risalente giurisprudenza di questa Corte, della quale non risultano significative modifiche e alla quale il Collegio presta adesione ed intende dare continuità, che afferma che l’onere della prova dell’estraneità dell’obbligazione di bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 170 c.c., e della relativa consapevolezza da parte del creditore grava sui coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale e che la destinazione del debito ai bisogni della famiglia, cui l’art. 170 c.c. fa riferimento, deve essere intesa non in senso restrittivo, ossia in relazione alla necessità di soddisfare le esigenze essenziali del nucleo familiare, ma anche – analogamente a quanto avveniva per i frutti dei beni dotali prima della riforma di cui alla L. n. 151 del 1975 – con riguardo alle più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione delle sole esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. n. 11683 del 18/09/2001 Rv. 549276 – 01 e ulteriore pronuncia, ancora risalente, ivi richiamata).

L’opinamento della Corte di Appello di Venezia è adeguatamente motivato alla stregua delle risultanze di causa che inducevano ad escludere che l’attività di impresa fosse estranea al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (nel senso dell’esclusione, di recente, si veda Cass. n. 2904 del 08/02/2021 Rv. 660523 – 01, con riferimento al diverso caso di fideiussione stipulata da un socio a garanzia di fido bancario ottenuto dalla società e di esecuzione promossa dalla banca su beni immobili dal fideiussore conferiti in fondo patrimoniale).

5.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 1362, 2730-2735 c.c., in materia di confessione.

Il mezzo deduce censura di errata attribuzione, da parte dei giudici di merito, di valenza confessoria alle dichiarazioni rese dai coniugi M.- R. all’atto della stipula del mutuo assistito da garanzia ipotecaria con la Banca Antonveneta S.p.a. e relativamente all’essere il detto mutuo inerente ai bisogni della famiglia.

5.3.1. Il mezzo è inammissibile per difetto di interesse: come risulta dalla piana lettura della sentenza d’appello, alle pagine 11 e seguenti, la qualificazione di confessione non è decisiva, poiché anche a declassare la dichiarazione a mera ammissione, senza specifica valenza confessoria, aderendo in tal modo alla prospettazione del motivo di ricorso, rimangono in ogni caso le statuizioni della sentenza d’appello relative alle valutazioni complessive di inerenza del mutuo ipotecario ai bisogni della famiglia (in tema di decisione fondata su plurime ragioni si veda esaustivamente: Cass. n. 14740 del 13/07/2005 Rv. 582931 – 01) e, per quanto sopra affermato nella motivazione sull’inammissibilità e comunque infondatezza del secondo motivo, detti apprezzamenti, oltre che incensurabili, non risultano neppure adeguatamente contrastati.

La circostanza dell’essere ininfluente nell’economia della motivazione d’appello la valenza confessoria dei coniugi è evidente, altresì, ove si consideri che nel rigettare le richieste di ammissione delle prove articolate dai coniugi M.- R. la Corte territoriale ha affermato che le stesse erano volte a dimostrare circostanze pacifiche tra le parti e non, invece, a comprovare l’estraneità dell’attività imprenditoriale di ristrutturazione di complessi immobiliari alle esigenze familiari.

Il terzo motivo di ricorso e’, pertanto, del tutto inammissibile.

5.4. Il quarto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 169 c.c., in quanto la sentenza d’appello avrebbe accolto la tesi della legittimità della sottoposizione a vincolo ipotecario degli immobili costituiti in fondo patrimoniale nonostante, sebbene in famiglia vi fosse un figlio minorenne, i coniugi M., nello stipulare il contratto di mutuo, non avessero chiesto l’autorizzazione del giudice tutelare.

5.4.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale richiamato l’orientamento, da essa stessa definito maggioritario, che vede comunque nell’art. 169 c.c. la tutela della libertà negoziale, con la conseguenza che la specifica stipulazione, nel contratto di mutuo ipotecario, ad opera dei coniugi M.- R., relativa alla sottoponibilità dei beni del fondo patrimoniale ad azione esecutiva rendeva ultronea l’autorizzazione del giudice tutelare, pur in presenza di un figlio minorenne. L’affermazione della Corte territoriale e’, invero, coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dare continuità (Cass. n. 22069 del 04/09/2019 Rv. 655267 – 02): “In tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell’art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo”.

La meno recente giurisprudenza di questa Corte pure propendeva per un’interpretazione valorizzatrice della funzione di garanzia dei beni del fondo patrimoniale per i debiti contratti nell’interesse familiare (Cass. n. 13622 del 04/06/2010 Rv. 613764 – 01): “In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell’atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all’iscrizione d’ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari”.

6. Il ricorso, nel riscontro di ragioni di inammissibilità e di infondatezza, deve, conclusivamente, essere rigettato.

7. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia, e dell’attività processuale espletata, come in dispositivo.

8. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. n. 04315 20/02/2020) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U n. 24245 del 27/11/2015) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020), per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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