Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21185 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28381-2020 proposto da:

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 05/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Il ricorso proposto dalla Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a., contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 159/01/2020, depositata il 5 febbraio 2020, è stato notificato il 3 agosto 2020, ma non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., secondo la certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte del 18 novembre 2020.

La controricorrente Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, con il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con “istanza di correzione dati con conseguente domanda di riunione dei procedimenti r.g. 22778/2020 e r.g. 28381/2020” del 24 maggio 2021 il difensore della ricorrente ha segnalato che il ricorso della Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 159/01/2020, depositata il 5 febbraio 2020, è stato depositato, ma iscritto a ruolo, con il n. r.g. 22778/2020, con l’erroneo inserimento, nel s.i.c., di una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata;

2. con attestazione del 21 giugno 2021 la cancelleria centrale civile ha dato atto che “e’ stata inserita erroneamente al s.i.c. una sentenza diversa da quella impugnata, indicata nel ricorso. Si precisa che, in ordine a quest’ultima, è stata effettuata l’iscrizione con certificato negativo con il seguente r.g. 28381/2020. Si evidenzia, altresì, che la sentenza indicata nel ricorso r.g. 22778/2020 corrisponde esattamente a quella relativa all’iscrizione con certificato negativo, di cui all’r.g. 28381/2020.”;

3. risulta quindi che – a differenza di quanto inizialmente attestato dalla certificazione della cancelleria centrale civile di questa Corte del 18 novembre 2020, sulla quale si fondava la proposta del relatore di dichiarare improcedibile il ricorso – il ricorso della Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 159/01/2020, depositata il 5 febbraio 2020, è stato invece depositato ed iscritto a ruolo dalla ricorrente, prendendo il n. r.g. 22778/2020;

4. pertanto non ricorrono i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed è comunque opportuno che i due procedimenti – n. r.g. 22778/2020 e n. r.g. 28381/2020 – siano trattati congiuntamente, in ragione delle predette correlazioni.

P.Q.M.

Rimetta la causa alla pubblica udienza, per la trattazione congiunta con il ricorso n. r.g. 22778/2020, e rinvia nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 aprile 2021 ed in quella, riconvocata, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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