Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2129 del 29/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4480–2017 proposto da:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA IN PERSONA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 17, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASIMIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO VALLONE;

– ricorrente –

contro

FLLI SINERI DEMOLIZIONI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n, 69/2016 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 28/06/2016.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GORJAN SERGIO.

FATTI DI CAUSA

La srl F.lli Sineri Demolizioni ebbe a proporre ricorso al Giudice di Pace di Leonforte chiedendo l’annullamento di 33 verbali contravvenzionali, afferenti violazione della disciplina portata dal Codice della Strada in relazione a trasporti con mezzi stradali con peso superiore al consentito, elevate dalla Polizia provinciale di Enna ad esito di un controllo in tema di smaltimento rifiuti.

Gli operatori di Polizia, sulla scorta dell’esame dei pesi afferenti i rifiuti trasportati rilevati dai relativi moduli-formulari, avevano rilevato discrasia tra il peso del mezzo all’uscita dallo stabilimento della società opponente – era nei limiti di quanto previsto dal C.d.S. – e quello accertato all’arrivo dei mezzi presso la fonderia della srl Servizi Industriali – peso sensibilmente superiore a quello di partenza -, sicchè elevavano contravvenzione per mancato rispetto del peso massimo consentito in relazione all’automezzo usato per il trasporto.

Resistette la Provincia regionale di Enna ed il Giudice di Pace accolse il ricorso della società annullando i verbali impugnati.

La Provincia regionale di Enna – nel corso del giudizio divenuta Libero Consorzio Comunale di Enna – provvide a proporre gravame avanti il Tribunale di Enna, che rigettò l’impugnazione anche se per ragioni diverse da quelle esposte dal primo Giudice.

Osservava il Giudice d’appello come, effettivamente, era consentito alla Polizia provinciale rilevare l’infrazione al Codice della Strada anche sulla scorta del mero esame dei moduli-formulario afferenti il trasporto di rifiuti – fatto negato dal Giudice di Pace -, ma riteneva che la misurazione del peso del mezzo carico non era stata effettuata tenendo conto di tutti i fattori necessari al riguardo.

Inoltre il Giudice siciliano notava come il lasso di tolleranza – previsto dalla normativa stradale – era fissato in modo uguale per tutti i trasporti, benchè i mezzi utilizzati diversi.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato anche con memoria difensiva.

La srl F.lli Scuderi Demolizioni, benchè ritualmente vocata, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione esposta dal Libero Consorzio Comunale di Enna s’appalesa fondata e va accolta.

Con il primo mezzo d’impugnazione l’Ente ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 167 C.d.S. ed art. 2697 c.c., perchè il Giudice ennese ebbe erroneamente a ritenere che i trasporti fossero stati effettuati con autotreni invece che, come pacifico in causa, con autoarticolati, sicchè ebbe ad erroneamente ritenere insufficienti i dati, utili all’accertamento del peso del trasporto desunti dai moduli-formulari ed accertati a mezzo delle apposite banche dati in forza del tipo di mezzo usato, presenti sui verbali di accertamento.

Con la seconda ragione di doglianza l’Ente impugnante rileva nullità della sentenza per violazione della norma ex art. 112 c.p.c. e violazione delle norme portate negli artt. 62 e 167 C.d.S. ed art. 219 del relativo Regolamento d’attuazione, nonchè vizio di motivazione su circostanze decisive nel giudizio, poichè il Tribunale non ebbe a rilevare che i dati afferenti i veicoli utilizzati in ciascuno dei trentatre trasporti erano stati desunti dall’apposita banca dati della Motorizzazione civile, sicchè erano conformi a quelli presenti sul relativo libretto di circolazione.

Inoltre il Tribunale aveva errato nel ritenere elemento significativo, lumeggiante l’inaffidabilità dell’accertamento eseguito, che, pur essendo diversi i mezzi utilizzati per i 33 trasporti, tuttavia il dato di tolleranza – previsto dalla norma nella misura del 5% – era sempre indicato nella medesima misura, poichè quella utilizzata era la misura massima consentita per il trasporto su strada in forza della normativa della circolazione stradale.

Invero il Giudice ennese ha ritenuto di annullare i verbali di contravvenzione impugnati innovando rispetto alla ragione posta dal Giudice di Pace alla base della sua decisione, riconoscendo che era erronea come sostenuto dall’Ente impugnante, ma ha confermato la statuizione di annullamento dei verbali.

In buona sostanza il Tribunale ha ritenuto che i dati fattuali, riportati sui verbali in questione, non consentivano di ritenere accertato che il mezzo avesse circolato con carico superiore a quello consentito in forza della disciplina posta dal Codice della Strada.

In particolare il Giudice d’appello ha ritenuto indici dell’approssimazione dei calcoli fatti – quindi della loro inaffidabilità ai fini dell’accertamento della colpevolezza – che il lasso di tolleranza previsto per il peso massimo consentito era sempre uguale per tutti i trasporti effettuati, nonostante la diversità dei mezzi utilizzati, e che non fosse stato tenuto conto anche del peso-tara della motrice, bensì solo del rimorchio.

La decisione assunta dal Tribunale appare viziata per falsa applicazione delle norme in materia proprio con riguardo ai dati di fatto sopra enucleati ad illustrazione della ritenuta erroneità del calcolo effettuato dalla Polizia provinciale.

Difatti il lasso di tolleranza del peso – previsto dagli artt. 62 e 167 C.d.S., – risulta fissato in modo uguale, nonostante i mezzi utilizzati per i 33 trasporti furono diversi, per la semplice ragione che il calcolo è stato effettuato in favor del soggetto sanzionato, poichè è stato sempre utilizzato il valore di tolleranza previsto in relazione al limite massimo di peso consentito per veicolo circolante su strada.

La franchigia riconosciuta, quindi, a prescindere dal mezzo usato, corrisponde al massimo consentito dalla normativa sulla circolazione stradale – art. 62, comma 4 – per il trasporto su strada – 44 ton. Dunque il dato utilizzato nei verbali d’accertamento contravvenzione impugnati appare in favore del soggetto sanzionato poichè il valore di tolleranza riconosciuto per i trasporti effettuati comunque era superiore od uguale a quello consentito per il tipo di mezzo usato, sicchè l’utilizzo di detto dato appare elemento di mera semplificazione del calcolo e, non già, indice di poca affidabilità.

Quanto poi alla problematica correlata al peso-tara della motrice, è dato pacifico in atti – lo richiama anche la società opponente nei suoi scritti di primo grado – che tutti i trasporti di causa vennero eseguiti con autoarticolati – anche l’esempio fatto nella sentenza evidenzia tale dato – ossia veicolo stradale composto da trattrice senza capacità di carico con traino di rimorchio capace di carico e, non già, autotreno ossia motrice a sua volta con capacità di carico.

Ma dalla stessa norma riprodotta nella sentenza impugnata – art. 219 appendice III al Regolamento d’attuazione del Codice della Strada – appare evidente che la massa rimorchiabile del trattore – autoarticolato – risulta essere” la massa complessiva a pieno carico del rimorchio”.

Dunque il ritenere che nel calcolo del peso complessivo del trasporto mediante autoarticolato dove anche tenersi conto del peso della motrice è in contrasto con il dettato legislativo a disciplina della specifica materia su ricordato.

Inoltre il tribunale siciliano non ha tenuto conto che i dati utilizzati per accertare la contravvenzione risultano assunti, oltre che dai moduli-formulari per il trasporto rifiuti – già ritenuti validi dal Tribunale -, anche in forza dei dati sui veicoli utilizzati ed identificati tramite la targa dalle apposite banche dati della Motorizzazione civile, ossia i medesimi dati presenti sulla carta di circolazione del mezzo.

In definitiva il mancato rispetto delle norme dianzi indicate ha portato il Tribunale di Enna ad errare nel ritenere non chiaro ed affidabile l’algoritmo di calcolo utilizzato dalla Polizia provinciale per accertare che il singolo trasporto contestato avvenne con un esubero di carico rispetto al peso massimo consentito.

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Tribunale di Enna che, in persona di altro Magistrato, provvederà a riesaminare la questione alla luce delle indicazioni di diritto dianzi precisate.

Il Giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Enna, in persona di altro Magistrato, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza di Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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