LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27068-2015 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6402/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 2811/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di C.M. volta ad ottenere la rideterminazione della pensione sulla base di quanto stabilito dal Tribunale con precedente sentenza del 2010, passata in giudicato.
La Corte ha osservato che, nel giudizio di quantificazione, il ricorrente non era esonerato dall’onere di specifica allegazione sull’indicazione dei parametri necessari alla determinazione della pensione ed alla sua quantificazione secondo dati e prospetti contabili, non potendo essere giustificato dalla complessità del calcolo; che la CTU non costituiva mezzo di prova, ma solo un ausilio tecnico per valutare la correttezza di calcoli già acquisiti e che non poteva giungersi a diverse conclusioni neppure in considerazione del deposito della nota amministrativa, necessaria ai fini del calcolo, solo a seguito della costituzione dell’Inps, non avendo il ricorrente mai fatto menzione della necessità di acquisire tale documento, eventualmente anche con istanza di esibizione.
Ha rilevato, inoltre, che il ricorrente al momento del deposito del ricorso era già in possesso del prospetto di pensione del 16/9/2008 con annesso prospetto per la riliquidazione, degli estratti contributivi, delle denunce annuali della retribuzione non considerata ai fini contributivi, elementi che avrebbero consentito di predisporre una quantificazione.
2. Avverso la sentenza ricorre C.M. con un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378. Resiste l’Inps.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 88 del 1989, art. 54 dell’art. 2697 c.c., degli artt. 421 e 437 c.p.c..
Rileva che, avendo riscontrato errori nell’estratto contributivo, aveva instaurato il giudizio all’esito del quale il Tribunale aveva condannato l’Inps a riliquidare la pensione in base all’intera posizione contributiva e che appariva del tutto ingiustificato l’addebito della Corte di non aver provveduto direttamente alla quantificazione delle somme dovute, considerata sia la complessità del calcolo, sia in quanto la precedente sentenza, passata in giudicato, aveva posto a carico dell’Inps di provvedere alla riliquidazione della pensione.
Denuncia che la Corte aveva violato la L. n. 88 del 1989, art. 54 non avendo considerato che detta norma obbliga l’ente a fornire, a domanda, tutti gli elementi utili ad accertare la posizione contributiva nonché gli artt. 421 e 437 c.p.c. rilevando che solo a seguito dell’acquisizione della nota amministrativa dell’Inps aveva potuto quantificare le somme dovute e depositarle in giudizio.
4. Il ricorso è fondato.
5. Risulta in fatto che il ricorrente, avendo rilevato errori nel proprio estratto contributivo, aveva convenuto davanti al Tribunale l’Inps e che il giudizio si era concluso con la condanna dell’Istituto a riliquidare la pensione, calcolando correttamente anche le competenze relative ad alcuni anni, erroneamente non imputate al Fondo volo.
Con il presente giudizio il ricorrente, non avendo ottenuto dall’Istituto il ricalcolo di quanto dovuto, ha convenuto l’Inps per la quantificazione delle somme dovute. La Corte d’appello imputa al ricorrente di non aver quantificato la pensione e le somme dovute, avendo depositato un ricorso privo degli elementi necessari alla determinazione della pensione rivendicata.
6. A riguardo va rilevato, da un lato, che qualora i giudici di merito avessero rilevato la genericità della domanda, ben avrebbero potuto dichiarare la nullità del ricorso e non già rigettarlo nel merito e per giunta a seguito di una sentenza favorevole al ricorrente che già indicava i difetti della liquidazione effettuata dall’Inps, e cioè la mancata attribuzione al Fondo volo di alcuni periodi.
Dall’altro lato, va osservato che la sentenza, passata in giudicato che aveva accertato la fondatezza delle doglianze del ricorrente, aveva pronunciato la condanna generica dell’Istituto alla liquidazione della pensione e degli arretrati e dunque l’Istituto era onerato di tale incombente.
7. Va ricordato, inoltre, che la L. n. 88 del 1989, art. 54 obbliga l’Istituto a fornire agli assicurati, a richiesta degli stessi o di chi ne sia comunque legittimato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. Il medesimo art. 54 precisa che la comunicazione ha valore certificativo, il che comporta l’attivazione di un formale procedimento amministrativo attraverso il quale l’Ente perviene alla dichiarazione dell’effettiva consistenza del conto individuale del richiedente, quale risulta dai propri archivi, dopo effettuate le operazioni di integrazione, razionalizzazione ed assestamento dei dati in essi contenuti.
Solo nel corso del giudizio d’appello, il ricorrente ha ottenuto l’estratto contributivo corretto a seguito del quale ha provveduto alla quantificazione ed al deposito nel giudizio del conteggio. L’Istituto, invece, pur in possesso dei dati per procedere alla liquidazione anche degli arretrati, non vi ha provveduto tempestivamente a seguito della sentenza che aveva deciso sull'”an” della pretesa del ricorrente.
8. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021