Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21367 del 26/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11761-2019 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Pasquale Caiazza, con studio in Caserta, viale Abramo Lincoln 223;

– ricorrente –

contro

CA.EN., rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Castaldo, con studio in Scafati, via Martiri d’Ungheria 149;

– controricorrente –

e contro

D.S.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 190/2019 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il sig. C.G. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, respingendo il gravame, ha disatteso la domanda di riconoscimento in suo favore del diritto di proprietà su un locale box con conseguente condanna dei convenuti (già condomini ed ancora in precedenza prenotatari di porzioni di un fabbricato esistente in *****) al rilascio del bene immobile da loro detenuto;

– la corte aveva ritenuto, sulla base del rilievo ufficioso, la nullità del contratto di trasferimento della proprietà del bene intervenuto tra la cooperativa edilizia e il socio C.G.;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal C. con ricorso affidato ad un unico, articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste Ca.En. con controricorso;

– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

– la relatrice ha formulato proposta di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1418,1117 c.c., nonché del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 229, e dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente affermato la natura comune del cespite ex art. 1117 c.c., con conseguente nullità per mancanza del consenso degli altri comproprietari mentre avrebbe dovuto considerare che il C. era munito di un titolo che abilitava il prenotatario a divenirne proprietario esclusivo con la stipula del contratto di mutuo individuale;

– inoltre, la sentenza viene censurata per ultra petizione poiché il giudice ha accertato la natura comune del locale box ai sensi dell’art. 1117 c.c., anche se una domanda di tal segno non era mai stata formulata;

– ritiene il collegio che nel ricorso in esame non ricorra l’evidenza decisoria e che pertanto debba essere disposto il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021

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