LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30880-2019 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 99, presso lo studio dell’avvocato Conte Studio Avv Vivinetto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Raneri;
– ricorrente –
contro
A.G., AR.NI., I.C., IU.CA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 949/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il ricorrente G.M., già I.M., impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta ed avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la conservazione di un immobile compreso nella massa ereditaria;
– il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di rimborso delle spese sostenute per la conservazione dell’immobile in quanto spese effettuate mentre egli aveva detenuto l’immobile in qualità di comodatario e non aveva dimostrato i presupposti della necessità e dell’urgenza richiesti ai sensi dell’art. 1808 c.c., comma 2, per poter vedersi riconoscere il rimborso;
– a seguito di impugnazione della sentenza di prime cure, con cui il G. ha dedotto che il godimento dell’immobile anteriore alla donazione non poteva essere ricondotto ad un rapporto di comodato perché la nonna, al tempo proprietaria, gli aveva concesso l’immobile in godimento in vista della futura donazione;
– la corte territoriale ha ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione in termini di comodato, i motivi che avevano giustificato la concessione dell’immobile e, pertanto, ha confermato la statuizione del giudice di prime cure sulla base del richiamo al principio interpretativo enunciato nella sentenza Sez. Un. n. 7930 del 2008;
– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal G. con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria;
– non hanno svolto attività difensiva gli intimati A.G., Ar.Ni., I.C., Iu.Ca.;
– la relatrice ha formulato proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di rigetto.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 769 e 1803 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il rapporto intercorrente tra il de cuis e ricorrente è stato qualificato come comodato sebbene il godimento fosse finalizzato ad una successiva donazione.
– con il secondo motivo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quale vizio della sentenza error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– con il terzo motivo si deduce la violazione ovvero falsa applicazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo della controversia, violazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
– il Collegio ritiene che non sussista evidenza decisoria e pertanto dispone rinvio alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2021