Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21507 del 27/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22501-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALOTTI SISTO;

– ricorrente –

contro

R.F., L.A.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell’avvocato DI MONACO LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato CIARROCCHI ALESSANDRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 634 del 2014, accoglieva la domanda di garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. e ss proposta da A.M. nei confronti di R.F. e L.A.R.a con riferimento al contratto di compravendita di imbarcazione concluso fra le parti in data 24.09.2005 e per l’effetto condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 17.000,00 a titolo di danno.

Adita dagli originari convenuti, la Corte d’appello di Ancona, nella resistenza dell’appellato A., accoglieva il gravame e in riforma della sentenza appellata, dichiarava intervenuta la decadenza dell’acquirente dall’azione di garanzia per vizi intrapresa, eccezione sulla quale il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare, per avere lo stesso acquirente dichiarato che “successivamente alla consegna dell’imbarcazione, trascorsi circa due mesi di permanenza a terra, iniziavano progressivamente a comparire vistose bolle” su circa il 60% della superficie dell’imbarcazione, mentre la lettera di contestazione è datata 12.01.2006.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’ A., sulla base di un unico motivo, cui resistono i R. – L. con controricorso.

RITENUTO

Che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa, contenente anche richiesta di remissione della questione alle Sezioni Unite.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. per non avere la Corte distrettuale ritenuto che solo all’esito dell’accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2006 aveva avuto reale contezza della gravità dei vizi dell’imbarcazione, che non rappresentavano un mero vizio estetico ma addirittura comprometteva la stessa stabilità del mezzo. La censura è inammissibile perché, sebbene denunci il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., in realtà lamenta l’apprezzamento di fatto operato dalla corte dorica in punto di mancata prova della tempestività della denuncia del vizio (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), senza, peraltro, rispettare il paradigma fissato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, in sostanza, si risolve nella prospettazione di argomenti di puro merito, e in quanto richiede alla Corte di cassazione un giudizio di fatto, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, avente ad oggetto l’interpretazione della lettera inviata dall’ A. ai venditori in riscontro al reclamo dei vizi. Con il motivo in esame, in sostanza, il ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile revisione dell’apprezzamento operato dal giudice territoriale sulla portata della lettera del 12.01.2006 e sulla relativa risposta, pacifico che nella specie non è stata neanche dedotta una implicita rinuncia all’eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c..

Con la conseguenza che la Corte territoriale ha fatto corretta applicato del principio di diritto secondo cui “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” (cfr. Cass. n. 12130 del 2008; di recente: Cass. n. 24348 del 2019).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, né vengono ravvisati i presupposti per la rimessione della controversia alle Sezioni Unite a seguito della valutazione della manifesta infondatezza del ricorso.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che vengono liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma ello stesso art. 13, comma 1-bis d, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021

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