LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2252/2018 R.G. proposto da:
Agos Ducato S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Hinna Danesi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pasubio n. 2;
– ricorrente –
contro
Scatolificio Sabeba s.a.s. di B.M. & C., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Terenghi e dall’Avv. Claudio Beliotti, con domicilio eletto in Roma, Via Silvio Pelllico, n. 2, presso lo Studio dell’Avv. Francesca Crimi;
– controricorrente –
e contro
Fiditalia S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilio Girino e Franco Estrangeros del Foro di Milano e dall’Avv. Mario Ferri del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Puccini, n. 10;
– controricorrente –
e nei confronti di:
C.L.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2353/2017 depositata il 30 maggio 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Dr. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato Emilio Girino;
udito l’Avvocato Claudio Bellotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi primo e secondo del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Logos Finanziaria S.p.a. (ora, Agos Ducato S.p.a.) convenne in giudizio avanti il Tribunale di Monza, Sez. Distaccata di Desio, C.L. e la società sua datrice di lavoro, Scatolificio Sabeba s.n.c. di B.M. & C. (ora, Scatolificio Sabeba S.a.s.), chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di Euro 10.797,45 di cui assumeva essere creditrice in virtù di un contratto di pegno volontario su quote di stipendio e sull’intero TFR, stipulato con il C..
Costituendosi in giudizio Sabeba s.n.c. negò di avere ricevuto notifica dei finanziamenti, evidenziando di avere invece effettuato pagamenti in favore di Fiditalia, per effetto di cessione ad essa, da parte dello stesso lavoratore, del quinto dello stipendio. Chiese, pertanto, e ottenne di poter chiamare in causa quest’ultima perchè fossero accertate le quote di rispettiva spettanza dell’una e dell’altra società.
Il C., per parte sua, ammise di aver sottoscritto entrambi i contratti dedotti in atti (da un lato” l'”atto di pegno contratto volontario su quote di stipendio e TFR” sottoscritto in data 24/4/2007 con Agos, a titolo di garanzia del pagamento delle rate di restituzione del prestito erogatogli; dall’altro, il “contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio, salario o pensione” sottoscritto con Fiditalia il 25/7/2008) e chiese la condanna della propria datrice di lavoro a corrispondere ad Agos e Fiditalia le quote di rispettiva spettanza e a tenerlo indenne da ogni ulteriore pretesa.
Fiditalia, a propria volta costituendosi, confermò di essere creditrice nei confronti del C. della somma di Euro 11.325,31, in forza di contratto di cessione pro solvendo del quinto dello stipendio e dell’intero TFR (ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 e relativo regolamento di attuazione, stipulato con il predetto e notificato a Sabeba, in qualità di debitrice ceduta).
Per l’effetto chiese: a) dichiararsi la nullità del pegno volontario sullo stipendio/TFR, stipulato da Agos con il C., “per violazione del D.P.R. n. 180 del 1950” con il rigetto delle domande da questa proposte; b) dichiararsi valida ed efficace la cessione del quinto dello stipendio, stipulata con il C., con la conseguente condanna di Sabeba s.a.s. al pagamento in favore di Fiditalia S.p.a. del TFR e di tutto quanto trattenuto al lavoratore, fino alla concorrenza della somma di Euro 11.325,31.
In subordine chiese pronunciarsi tale condanna a titolo di risarcimento del danno.
2. All’esito di istruzione documentale il Tribunale accolse la domanda della società attrice e rigettò quelle dei convenuti e della chiamata in causa. Ritenne, infatti, valido il pegno volontario costituito in favore di Agos e prevalente, poichè anteriormente notificato, sulla successiva cessione del quinto dello stipendio in favore di Fiditalia.
3. In accoglimento del gravame interposto da Fiditalia la Corte d’appello di Milano ha, invece, rigettato la domanda di Agos Ducato S.p.a. e accolto quella di Fiditalia, condannando conseguentemente Agos a restituire quanto ricevuto da Sabeba in esecuzione della sentenza di primo grado e quest’ultima società a pagare a Fiditalia quanto trattenuto al C., per stipendio e TFR, fino alla concorrenza del relativo credito.
Ha infatti ritenuto che il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 1 e 5 (i quali dispongono, rispettivamente, che gli stipendi, le pensioni e gli ulteriori importi spettanti ai lavoratori “non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge” e che “gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1, possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni…”) costituiscono disciplina speciale e, quindi, prevalente, rispetto a quella codicistica del pegno, per cui rimane priva di rilievo ogni considerazione relativa all’eventuale conformità a quest’ultima della contrattazione tra Agos e C..
Secondo i giudici a quibus, dunque, “l’espressione “salve le eccezioni stabilite in altre disposizioni di legge”, contenuta nel D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, non può essere riferita alla disciplina del pegno, atteso che, altrimenti, non si spiegherebbe la ragione per cui il legislatore avrebbe emanato una disciplina ad hoc per le forme di finanziamento che contemplano pesi o vincoli su salari, pensioni e altre indennità spettanti ai lavoratori”.
Si osserva in tal senso che la regola generale di cui all’art. 1 è tale per cui “le eccezioni ad essa devono essere specificamente indicate da una norma speciale, contraria e insuscettibile di applicazione analogica (come accade nell’art. 5), mentre il semplice silenzio non consente di ritenere applicabile la normativa generale sul pegno”.
Inoltre, “l’esclusione esplicita riguardante la sequestrabilità e la pignorabilità dei crediti stipendiali porta con sè anche la loro non assoggettabilità a pegno, dal momento che il pegno su crediti, qualora ineseguito, può essere consolidato dal creditore solo attraverso procedure di espropriazione presso il terzo, ai sensi degli artt. 2803 e 2786 c.c.”.
“Ne consegue – conclude la Corte lombarda – che, da un lato, il pegno volontario su quote di stipendio, stipulato da Agos con C.L., mira a realizzare un vincolo cedutivo non consentito dalla legge ed è, pertanto, invalido e inopponibile ai terzi; dall’altro, la cessione del credito Fiditalia rappresenta, invece, una forma di cessione di quote di stipendio esplicitamente prevista dal D.P.R. n. 180 del 1950 (la cd. cessione del quinto dello stipendio), e costituisce contratto valido ed efficace, opponibile ai terzi”.
3. Avverso tale decisione Agos Ducato S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono Fiditalia S.p.a. e Scatolificio Sabeba s.n.c., depositando controricorsi.
L’altro intimato non ha svolto difese nella presente sede.
Fissata la trattazione in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il P.G. ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso.
All’esito dell’adunanza, tenutasi il 2 luglio 2020, il Collegio, con ordinanza in pari data, ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo perchè fosse trattata in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1260,2784 e 2800 c.c. e ss. e del D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e 5, per avere la Corte d’appello “rinvenuto nel pegno di crediti una fattispecie contenente un “vincolo cedutivo”, vincolo che in realtà – sostiene – non esiste e non appartiene all’istituto del pegno e, anzi, pone una evidente e netta differenza tra quest’ultimo e la cessione del credito (anche a scopo di garanzia).
Erroneamente, pertanto, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto di poter estendere “le ipotesi di incedibilità legale, tipizzate nel codice civile e nella legislazione speciale ed in deroga all’art. 1260 c.c., ricomprendendovi anche il contratto di pegno di credito che, viceversa, nulla ha a che vedere con l’istituto della cessione del credito”.
Tesi censoria di fondo è, dunque, che il D.P.R. n. 180 del 1950 è bensì “norma speciale prevalente rispetto alla disciplina della cessione dei crediti di cui al capo quinto, libro quarto del codice civile, art. 1260 e ss., ma non lo è, con altrettanta certezza, rispetto alla disciplina del pegno di cui al libro sesto, sezione terza, del codice civile, artt. 2800 e ss. in materia di pegno, essendo l’uno e l’altro istituti del tutto distinti e non equiparabili tra di loro quanto a contenuti e disciplina giuridica”.
“Ciò che viene vietato dal combinato disposto del D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1 e 5… è – secondo la ricorrente – solo ed esclusivamente il sequestro, il pignoramento o la cessione, istituti ontologicamente differenti dal pegno ed in particolare, per quanto si è sin qui esposto, dal pegno di credito”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1322 c.c..
Assume che la regola di giudizio adottata dai giudici a quibus viola il generale principio dell’autonomia contrattuale “atteso che nessuna norma inderogabile o principio di ordine pubblico vieta di costituire in pegno di credito una parte dello stipendio e l’intero TFR”.
Afferma che solo ed esclusivamente al sequestro, al pignoramento o alla cessione del credito è riferito il divieto posto dal D.P.R. cit., non anche alla sottoposizione a pegno di un parte dello stipendio e dell’intero TFR, segno evidente – sostiene – che non si è voluto negare tale possibilità, la quale è da ritenere viceversa pienamente meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c..
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..
Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla preliminare eccezione, pur ampiamente dibattuta tra le parti, di inammissibilità del gravame poichè inosservante del requisito di specificità dei motivi imposto dall’art. 342 c.p.c..
4. Il terzo motivo, testè riferito, di rilievo preliminare e potenzialmente assorbente, è infondato.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello, perchè aspecifico, deve infatti ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame.
Occorre al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame) e che, inoltre, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. In. 10636 del 2007).
5. Sono anche infondati i primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi.
Le argomentazioni censorie si appuntano sul raffronto tra cessione di credito e costituzione di pegno su crediti.
Dalla diversità delle due figure negoziali e dei relativi effetti la ricorrente fa discendere l’impossibilità di ricondurre la seconda alla previsione di cui al D.P.R. n.:180 del 1950, art. 1.
Omette, però, di operare analogo raffronto tra la costituzione di pegno sui crediti e gli altri atti considerati dalla norma aventi l’effetto di creare un vincolo di indisponibilità sui beni medesimi (sequestro e pignoramento): atti che, al pari della cessione, tale norma espressamente fa divieto possano essere compiuti sugli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici, “salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge”.
Così omette in particolare di confrontarsi con il rilievo, già operato dal giudice a quo, della perfetta assimilabilità, se non sul piano strutturale-morfologico, certamente su quello funzionale, tra costituzione in pegno e pignoramento (di crediti), avendo entrambi lo scopo di vincolare il credito allo scopo del soddisfacimento del creditore pignoratizio e l’effetto di sottrarne la disponibilità al debitore pignorato, legittimando il creditore pignoratizio, in sua sostituzione, alla riscossione del credito, se del caso anche attraverso l’assegnazione (art. 2804 c.c.), esattamente negli stessi termini dunque in cui è previsto per l’espropriazione presso terzi dall’art. 553 c.p.c..
Ebbene proprio tale assimilabilità consente di ricondurre anche la costituzione di pegno tra gli atti vietati su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dei dipendenti pubblici ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1.
Ciò alla stregua non già di una interpretazione analogica – in effetti non consentita per il rapporto di eccezione a regola che deve ravvisarsi tra le dette limitazioni e il principio dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., oltre che al principio sancito dall’art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni -, bensì alla luce di una interpretazione teleologica della norma, che ne consideri lo scopo.
Se questo è, come non sembra contestabile, quello di garantire la permanente destinazione della maggior parte degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti alla loro naturale destinazione di far fronte ai bisogni propri del dipendente e della sua famiglia (a difesa del dipendente anche da sè stesso, ossia dai pregiudizi che deriverebbero dalla eventuale propensione a far eccessivo ricorso a finanziamenti ed a conseguenti indebitamenti), appare innegabile la piena sovrapponibilità, rispetto ad esso, delle ipotesi, da un lato, del pignoramento di crediti, quale atto unilaterale prodromico alla espropriazione forzata, e, dall’altro, della costituzione volontaria di pegno, quale atto dispositivo consensuale, volgente al medesimo risultato.
Non può sfuggire che una diversa interpretazione della norma, che escluda dalla sua operatività la seconda ipotesi, consentirebbe di aggirare totalmente il divieto, operando una rimozione preventiva dei limiti di espropriabilità dei detti crediti, fissati da norma imperativa.
6. A non diversa conclusione deve peraltro giungersi muovendo da una prospettiva che consideri la causa concreta del negozio costitutivo di pegno.
Se si guarda, infatti, da un lato, allo scopo della norma quale sopra individuato, dall’altro, alla causa concreta del negozio di che trattasi (che indubbiamente sta, ex latere creditoris, nell’obiettivo di premunirsi un vincolo illimitato sulla disponibilità dello stipendio del debitore, dipendente pubblico, a garanzia del credito), non può non apparire evidente il contrasto di questa rispetto a quello, ovvero l’obiettivo di eludere i limiti che altrimenti si frapporrebbero ad una eventuale tutela coattiva del credito mediante esecuzione forzata.
Emerge in tal modo la nullità funzionale della pattuizione per illiceità della causa (art. 1418 c.c., comma 2).
7. Non possono, dunque, essere condivise le conclusioni rassegnate dal P.G. in vista dell’adunanza camerale inizialmente fissata e oggi ribadite nella pubblica udienza; conclusioni basate, essenzialmente, sui seguenti argomenti:
a) la costituzione volontaria di pegno su crediti non può assimilarsi alla cessione, poichè non trasferisce la titolarità del diritto ma crea soltanto un vincolo sul credito e il corrispondente diritto di prelazione;
b) la costituzione volontaria di pegno su crediti non può assimilarsi al sequestro o al pignoramento poichè presuppone il consenso del titolare del credito sottoposto a pegno, mentre il sequestro e il pignoramento sono frutto di una unilaterale iniziativa processuale del ceditore;
c) il pegno volontario crea solo una garanzia in vista di una futura espropriazione che potrebbe comunque essere consentita in base alle eccezioni previste dal D.P.R. n. 180 del 1950, art. 2; “il pegno, pertanto, nella sua fase di attuazione, incontrerà i limiti tipici delle iniziative cautelari ed esecutive del creditore, ma non può essere colpito da sanzione di nullità assoluta e preventiva”.
d) il D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 non può essere interpretato estensivamente o analogicamente.
Al riguardo occorre invero osservare, ribadendo quanto in precedenza già detto, che:
– il primo argomento è ininfluente poichè, come ammette lo stesso P.G., la sentenza non muove dall’assunto contrario ma segue un diverso ragionamento: l’espressione “vincolo cedutivo” usata in sentenza, alla luce delle considerazioni che la precedono, non intende esprimere una affinità morfologica con la cessione dello stipendio, ma si propone quale formula sintetica descrittiva del meccanismo operativo del pegno volontario: meccanismo del tutto simile, nel percorso che da esso conduce all’espropriazione, a quello del pignoramento;
– quanto al secondo argomento, la indubbia differenza morfologica tra il pegno volontario e il pignoramento non può ritenersi decisiva, se si guarda allo scopo della norma, indubbiamente volto a considerare più l’effetto (alienazione o vincolo di indisponibililtà degli stipendi, salari ed altri emolumenti, che la norma vuole sottoporre a rigorosi limiti) che l’atto, unilaterale o consensuale, che lo produce; non si spiegherebbe altrimenti perchè anche la cessione del credito è vietata, non sembrando ragione sufficiente di discrimine il fatto che la prima comporti il trasferimento di titolarità mentre il pegno solo un vincolo di indisponibilità e un diritto di prelazione; accogliere tale argomento significherebbe, come detto, aprire un evidente e ampio varco ai limiti dettati dalla norma, rendendola facilmente aggirabile;
– il terzo argomento risulta inconducente dal momento che nella specie si discorre di un atto di autonomia negoziale diretto per l’appunto ad eludere, come s’è detto, proprio quei limiti di pignorabilità ed espropriabilità dettati dal D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 in combinato disposto con l’art. 2; non può, in tal senso, essere condiviso l’assunto secondo cui “il pegno… nella sua fase di attuazione, incontrerà i limiti tipici delle iniziative cautelari ed esecutive del creditore”; le eccezioni poste dall’art. 2 al divieto di sequestro e pignoramento riguardano la fase costitutiva del vincolo che è, ovviamente, diversa per il pignoramento, quale atto unilaterale del creditore, rispetto al pegno volontario; le differenze morfologiche tra pignoramento e pegno volontario su crediti non consentono, dunque, una diretta applicabilità dell’art,. 2 al pegno volontario (tanto meno se si postula, come fa il P.G., una interpretazione rigorosamente letterale delle norme); nella prospettiva qui accolta di una ricostruzione della disciplina alla luce delle sue finalità, le eccezioni di cui all’art. 2 potrebbero indurre a ritenere valido ed efficace il pegno volontario solo qualora esso fosse espressamente pattuito tra le parti nel rispetto degli stessi limiti ivi dettati per il pignoramento, cosa che nella specie è pacificamente escluso sia accaduto;
– il quarto argomento, infine, è superato alla luce della qui accolta interpretazione teleologica della norma.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021
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