LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 7313 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
G.V. (C.F.: *****) G.L. (C.F.: *****) GA.Vi. (C.F.: *****) L.A. (C.F.: *****) rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Angelo Corrado Di Girolamo (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di ISLAND REFINAN-CING S.r.l. (P.I.: *****);
ZEUS FINANCE S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
BCC GESTIONE CREDITI – Società Finanziaria per la Gestione dei Crediti S.p.A. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TO-NIOLO DI SAN CATALDO Soc. Coop. a r.l. (P.I.:
*****);
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (P.I. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
S.I.O.B. – SOCIETA’ ITALO OLANDESE S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CROSS FACTOR S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
SANTAMARIA FLORICOLTURA di S.E. (C.F.: non indicato);
H.R. ROSE S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
BANCA CARIGE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA S.p.A. (C.F.:
non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1881/2017, pubblicata in data 18 ottobre 2017;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza in data 21 giugno 2021 dal Consigliere Tatangelo Augusto;
lette le conclusioni motivate scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Nel corso di un processo di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso – sulla base di diversi pignoramenti (effettuati da I.R.C.A.C., dal Credito Emiliano S.p.A. e dal Banco di Sicilia S.p.A.), successivamente riuniti – nei confronti di V., Vi. e G.L., nonché L.A., i debitori esecutati hanno eccepito l’estinzione della procedura ai sensi dell’art. 567 c.p.c., comma 2.
Il giudice dell’esecuzione non ha accolto l’eccezione e i debitori esecutati hanno impugnato il relativo provvedimento, con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., riqualificata in termini di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e rigettata dal Tribunale di Marsala.
La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dai reclamanti soccombenti.
Ricorrono V., Vi. e G.L., nonché L.A., sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
E’ stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Prima dell’adunanza camerale, DoBank S.p.A. (nuova denominazione di UniCredit Credit Management Bank S.p.A.), in rappresentanza di Fino 2 Securitisation S.r.l., che assume di essere subentrata nelle posizioni creditorie di UniCredit Credit Management Bank S.p.A., ha depositato una memoria di costituzione.
Con ordinanza interlocutoria n. 8623 in data 26 marzo 2021 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso alla S.I.O.B. – Società Italo Olandese S.r.l..
Eseguita tale rinnovazione, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si premette che è inammissibile l’intervento nel presente giudizio di DoBank S.p.A. (nuova denominazione assunta da UniCredit Credit Management Bank S.p.A.), in rappresentanza di Fino 2 Securitisation S.r.l., società che si allega essere subentrata nelle posizioni creditorie di UniCredit Credit Management Bank S.p.A. controverse nel presente giudizio a seguito di una serie di atti di cessione di crediti in blocco.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 – 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 – 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 – 01). D’altra parte, la stessa originaria intimata UniCredit Credit Management Bank S.p.A. non aveva notificato tempestivamente alcun controricorso.
2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione di legge e falsa applicazione di norma del diritto. Violazione dell’art. 630 c.p.c., art. 130 c.p.c. disp. att. e art. 156 c.p.c.”.
Il ricorso è fondato.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, “ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c., il procedimento di appello avverso la sentenza resa ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva del reclamo contro la declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, è retto dal rito camerale fin dal momento della proposizione della impugnazione, che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e, laddove il gravame sia promosso con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013, Rv. 627461 – 01, Rv. 627462 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 6855 del 24/03/2014, Rv. 629896 – 01, Rv. 629897 – 01; cfr., in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14646 del 18/07/2016; Rv. 640553 – 01, con specifico riguardo al procedimento di reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., secondo la quale “in materia di esecuzione forzata, l’appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forme del rito camerale previsto dall’art. 130 disp. att. c.p.c., fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.”).
Nella specie, nonostante la pacifica qualificazione dell’azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c., la corte territoriale, dato atto che l’appello era stato proposto con atto di citazione notificato in data 19 e 21 ottobre 2013 e depositato in cancelleria in data 30 ottobre 2013, lo ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, in quanto la costituzione degli appellanti non aera avvenuta entro dieci giorni dalla prima notificazione.
In base ai principi di diritto sopra enunciati, però, trattandosi di procedimento retto dal rito camerale da introdurre con ricorso, e dovendo essere oggetto di conversione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., l’erronea introduzione del giudizio di secondo grado effettuata con citazione, anziché con ricorso, è da ritenersi rilevante ai fini della pendenza del giudizio di appello esclusivamente la data di deposito in cancelleria dell’atto introduttivo.
Ne consegue necessariamente che, in siffatta ipotesi, è la data di deposito dell’atto introduttivo nella cancelleria del giudice di secondo grado (e non la data della relativa notificazione) a segnare il momento di proposizione del gravame; e ciò non solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie non in discussione, in quanto la sentenza di primo grado non era stata notificata e il termine di cui all’art. 327 c.p.c., non era ancora decorso alla data del 30 ottobre 2013), ma anche ai fini della tempestiva e regolare costituzione della parte appellante, che in tal caso finisce per coincidere con la stessa data di introduzione del giudizio, cioè con il deposito dell’atto di appello nella cancelleria del giudice di secondo grado.
Ne deriva ulteriormente che va esclusa, sempre in siffatta ipotesi, la possibilità di ritenere tardiva la costituzione della parte appellante che abbia preventivamente notificato l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1.
La corte di appello avrebbe, in definitiva, dovuto ritenere regolare la costituzione degli appellanti, in quanto coincidente con la data di utile proposizione dell’impugnazione, per poi esaminare il merito di quest’ultima.
La pronunzia di improcedibilità del gravame va dunque cassata affinché alla sua disamina sotto ogni altro aspetto si provveda in sede di rinvio.
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2021
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