Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21590 del 28/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7619-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D., in proprio e quale legale rappresentante del Panificio Fratelli S. di C.D. e C. Snc, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO PETROCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1488/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto da C.D., socia della “Panificio S. di S.R. e & C. s.n.c.”, con il quale, in relazione all’anno di imposta 2011, veniva imputato alla contribuente maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società. Rilevava la CTR che l’Agenzia delle entrate si era limitata ad una semplice riproposizione delle controdeduzioni svolte in primo grado, senza formulare alcuna critica nei confronti delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione impugnata.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi senza avvedersi che, in realtà, nel proprio atto d’appello l’Ufficio aveva avanzato nei confronti della sentenza di primo grado una critica chiara e puntuale lamentando l’erroneità della stessa nella parte in cui aveva omesso di rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per omessa sottoscrizione dello stesso da parte del difensore.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza poiché il giudizio non si era svolto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Preliminarmente si rileva che la controricorrente ha depositato memoria con la quale fa presente che presso questa Corte sono pendenti altri ricorsi connessi con quello in esame, relativi ai redditi personali dei soci della “Panificio S. di S.R. e & C. s.n.c.” (R.G. nn. 34297/2019, 6225/2021, 6226/2021 e 6271/2021), formulando istanza di riunione delle cause.

La Corte, ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti, rinvia per tale incombente la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i procedimenti R.G. nn. 34297/2019, 6225/2021, 6226/2021 e 6271/2021.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2021

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